Grava sul responsabile della sicurezza l’obbligo di far sottoporre i lavoratori notturni a visita medica
di Loretta Moramarco
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n.33521 del 30 agosto 2012
La Corte di Cassazione chiarisce le modalità di individuazione del responsabile del reato di cui agli artt. artt. 81 c.p., 14 e 18 bis d.lgs. n. 66 del 2003, ipotesi in cui è sussumibile la fattispecie di mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori addetti a turni notturni.
In presenza di fatti che integrino la condotta di tale contravvenzione, il giudicante deve, infatti, anzitutto accertare se sia stato nominato un responsabile della sicurezza su cui grava l’obbligo di attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
Resta, tuttavia, in capo al datore di lavoro l’obbligo di supervisione sull’operato del delegato e la conseguente possibilità di essere chiamato a rispondere in caso di omessa vigilanza sul corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività relative all’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Fonte: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3907