fedi_nuziali_anelli_sposiA cura dell’avv. Giuliana Degl’Innocenti

In sede di separazione o di divorzio è rimesso in facoltà ai coniugi la possibilità di raggiungere un accordo oltre che sui rapporti personali, anche su quelli economici, essi, infatti, possono scegliere di trasferire la proprietà o altri diritti reali (per esempio quello di abitazione) su beni immobili in favore di uno di loro o di uno o più figli.

Tali pattuizioni sono molto vantaggiose sotto il profilo economico perché:

– consentono in diverse ipotesi di evitare il ricorso al notaio;

– beneficiano di una disciplina fiscale favorevole.

I separandi o divorziandi possono, infatti, introdurre tale accordo nel verbale dell’udienza di separazione o divorzio oppure fare istanza, nella domanda consensuale depositata in cancelleria, che il tribunale recepisca tale clausola nella sentenza.

Si precisa, tuttavia, che le predette attribuzioni potranno essere liberamente sottoscritte anche al di fuori della domanda di separazione o divorzio, ma, in questa ipotesi, le stesse non potranno beneficiare degli sgravi formali e fiscali contemplati dalla legge.

  • Soggetti in favore dei quali è possibile effettuare i trasferimenti:

Il beneficiario del trasferimento può essere sia uno dei coniugi oppure uno o più figli.

  • Tipologie di trasferimento:

E’ possibile:

– trasferire la proprietà esclusiva di uno o più beni immobili in favore di un coniuge o di uno o più figli;

– trasferire una quota di immobili di proprietà di un coniuge a favore dell’altro;

– contemplare l’assunzione dell’impegno di un coniuge a trasferire la proprietà di immobili in favore dell’altro o di uno o più figli;

– costituire dei diritti reali immobiliari in capo a un coniuge o in capo ai figli (per esempio i coniugi possono stabilire, nell’interesse dei figli, il diritto di godimento sulla casa familiare, oppure costituire un diritto di usufrutto o di abitazione su di essa indicando come beneficiario il marito o la moglie);

– costituire un vincolo di destinazione su un immobile in favore dei figli;

– costituire un trust a cui uno di essi o entrambi conferiscono la proprietà della casa;

– effettuare una cessione di azienda da parte di un coniuge nei confronti dell’altro.

  • Finalità di queste tipologie di trasferimento:

L’obiettivo delle predette attribuzioni di beni immobili (o anche di mobili) inserite negli accordi di separazione o divorzio è quello di disciplinare i rapporti economici tra i coniugi, definendo in questo modo le reciproche ragioni di dare e avere al termine della convivenza.

I suindicati accordi possono essere previsti:

-a titolo oneroso, quando l’attribuzione assume la finalità di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti di carattere patrimoniale;

–a titolo gratuito, quando non si intende compensare e/o ripagare il coniuge per gli atti compiuti in costanza di matrimonio.

E’ bene ricordare, tuttavia, che i predetti trasferimenti non costituiscono donazioni o atti di liberalità in generale (perché si tratta di atti estranei a una situazione di crisi coniugale) né atti di vendita (in quanto non viene versato alcun corrispettivo), né possono qualificarsi come convenzioni matrimoniali.

  • Valore dell’atto di trasferimento:

E’ possibile prevedere la clausola che contempla il trasferimento o l’impegno alla sua stipulazione, direttamente all’interno del verbale di udienza oppure chiedere nel ricorso che il giudice la recepisca nella sentenza.

Quando la predetta pattuizione è inserita nel verbale d’udienza, esso deve considerarsi, in riferimento alla parte in cui sono determinati gli accordi di trasferimento immobiliare, un atto pubblico a tutti gli effetti in quanto viene predisposto e comunque certificato dal cancelliere che riveste il ruolo di pubblico ufficiale. E, in quanto atto pubblico, il verbale fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti che lo hanno sottoscritto.

Pertanto, quando il verbale contempla il trasferimento, non ricorre la necessità dell’intervento del notaio.

Al contrario se il verbale contiene la promessa al successivo trasferimento, bisogna che a seguito della predetta disposizione di impegno al trasferimento venga completato l’iter dinanzi ad un notaio; in questa circostanza il verbale assume, infatti, la natura di un contratto preliminare.

  • Da quando ha effetto l’atto di trasferimento:

Il trasferimento è efficace dal momento in cui il provvedimento con il quale il Giudice omologa l’accordo di separazione o emette la sentenza di divorzio divengono definitivi.

Un orientamento giurisprudenziale consolidato, tuttavia, ritiene che i coniugi possono concordare liberamente il dies a quo degli effetti del trasferimento, stabilendolo sulla base dei reciproci interessi.

  • I necessari accorgimenti richiesti per avviare tale procedura:

Gli adempimenti necessari per effettuare i trasferimenti immobiliari sono molto complessi e sicuramente le parti troverebbero notevoli garanzie di tutela se il passaggio venisse curato da un notaio.

In considerazione di ciò, al fine di consentire una corretta esecuzione del trasferimento di immobili tra coniugi contenuti nei procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto, i tribunali richiedono particolari accorgimenti e contenuti precisi che devono avere gli atti predisposti dai difensori.

Inoltre, le pattuizioni che contemplano trasferimenti immobiliari sono soggette al controllo di legalità da parte del Giudice il quale è tenuto, appunto, a verificare che esse non siano contrarie alle norme imperative dell’ordinamento, ai principi di ordine pubblico e al buon costume. Il Giudicante, pertanto, ben potrebbe negare l’omologazione dell’accordo ove riscontrasse profili di nullità dell’atto o possibili situazioni di inefficacia o di responsabilità contrattuale.

E’ utile puntualizzare, però, che il Magistrato, non è obbligato a verificare la correttezza dei dati catastali e quelli relativi alla titolarità del bene, come pure la presenza di oneri e vincoli: i dati e le dichiarazioni necessari al fine di perfezionare il trasferimento sono, infatti, indicati dalle parti con proprie autocertificazioni di cui si assumono ogni responsabilità. Risulta, tuttavia, necessario che il Giudice accerti l’esistenza delle dichiarazioni previste dalla legge relative alla regolarità edilizia dell’immobile e l’inclusione nell’ultima dichiarazione dei redditi.

  • Chi deve effettuare la trascrizione dell’accordo di trasferimento:

Una volta omologato dal Giudice, il verbale di separazione o divorzio contenente l’accordo di trasferimento di diritti reali su beni immobili, può essere trascritto a cura delle parti.

  • I benefici fiscali previsti dalla legge:

Si annota che i trasferimenti immobiliari, come tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da ogni tassa, imposta di bollo, di registro e ipocatastale.

Detta esenzione si applica sempre, indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi.

L’esenzione, però, può essere applicata ai soli trasferimenti riguardanti i coniugi nonché i figli e in particolare:

– effettuati in virtù di accordi contenenti il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all’uno o all’altro coniuge;

– effettuati in favore dei figli, purché il testo dell’accordo sia omologato dal tribunale, e preveda esplicitamente, che esso costituisca elemento specifico e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Se, al contrario, i trasferimenti si riferiscono a terzi, essi sono sottoposti a tassazione in base alle regole ordinarie.

  • Nel caso in cui il coniuge si rifiuti di trasferire il bene:

Nell’ipotesi in cui il coniuge che si è impegnato al trasferimento si rifiuti di effettuarlo, l’altro potrà promuovere l’opportuna azione al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. In questo modo, la sentenza del tribunale produrrà gli stessi effetti che avrebbero avuto scaturigine dall’atto di trasferimento del bene.

  • Qualora il coniuge che ha trasferito il bene venga sottoposto a fallimento che cosa accade:

Se il coniuge che ha effettuato il trasferimento di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali viene sottoposto a procedura fallimentare, gli accordi sanciti nel verbale di separazione o recepiti nella sentenza di divorzio sono revocabili.

 Riguardo a ciò la Suprema Corte ha precisato, infatti, che nell’ipotesi di fallimento del coniuge non rilevano circostanze quali:

– l’avvenuta omologazione dell’accordo da parte del tribunale;

– o la circostanza che il trasferimento del bene o la costituzione del diritto reale sono stati previsti in sostituzione dell’obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli.

L’atto di trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale possono divenire oggetto di revocatoria anche quando siano contenuti in un accordo intervenuto successivamente alla separazione o al divorzio.

Nella ipotesi in cui il coniuge, fallito dopo l’omologazione dell’accordo, abbia effettuato il passaggio dell’unico bene immobile di sua proprietà, tale atto è privo di efficacia nei confronti dei creditori se effettuato a titolo gratuito, cioè se con esso il coniuge non compensa l’altro coniuge per atti a contenuto patrimoniale.

  • La revoca del trasferimento da parte dei creditori dei coniugi:

Secondo un orientamento consolidato della Cassazione i creditori dei coniugi possono ottenere che il Giudice dichiari inefficaci nei loro riguardi gli atti di disposizione del patrimonio con cui il coniuge/debitore provoca pregiudizio alle loro ragioni (azione revocatoria). Tuttavia è necessario che:

– il debitore abbia posto in essere l’atto con la precipua volontà di sottrarsi al pagamento del debito;

– in caso di trasferimento a titolo oneroso, il coniuge beneficiario della disposizione sia consapevole che l’atto provoca un decremento nel patrimonio del coniuge/debitore, e con esso la garanzia delle ragioni creditorie. Non è necessaria pertanto, la prova della collusione tra terzo e debitore (animus nocendi).

Ai fini della prova della predetta consapevolezza, è stata considerata di eminente rilievo la convivenza dei coniugi; così, ad esempio, i Magistrati hanno ravvisato la consapevolezza della moglie, beneficiaria del trasferimento, quando la lettera di intimazione del pagamento era stata ricevuta dal marito presso la casa familiare dove i coniugi ancora convivevano, mentre non l’hanno ritenuta provata quando la convivenza dei coniugi era terminata già da alcuni anni prima della separazione.

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