Il proprietario di un casale aveva iniziato i lavori per ricavare un bagno ed una cucina dal proprio immobile. Obiettivo ottenibile con l’esecuzione di opere che si sarebbero esaurite all’interno dell’immobile, senza elevazione nè aumento di volumetrie nè alterazione di destinazione d’uso ecc.
Tuttavia, aveva eseguito i lavori senza aver ottenuto il permesso di costruzione e, pertanto, veniva condannato in I° e II° grado.
A questo punto, intervengono gli Ermellini a porre chiarezza, precisando che “… ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile” non può considerarsi aumento volumetrico. Pertanto, è da escludersi che per l’effettuazioni di opere di tale guisa debba essere ottenuto il permesso di costruire.