Tribunale Modena sezione II civile ordinanza 28 marzo 2012
Locazione, sfratto, ordinanza di convalida, ordinanza di rilascio, differenze
Tribunale di Modena
Sezione II Civile
Ordinanza 28 marzo 2012
(Giudice Dr. Masoni)
Rilevato
che l’intimato comparendo in udienza si è opposto alla convalida;
che, in particolare, appare infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda a
fronte di mancata corresponsione dell’indennità ex art. 34 l. n. 392 del 1978, posto
che risulta ex lege che la corresponsione dell’indennità è condizione “dell’esecuzione
del provvedimento di rilascio”, non incidendo sulla formazione del titolo esecutivo;
che, tuttavia, a fronte di opposizione dispiegata da controparte, parte attrice-
intimante si è limitata a richiedere la convalida dello sfratto con fissazione della data
di rilascio;
che all’evidenza trattasi di provvedimento inammissibile a fronte di opposizione del
convenuto;
che la richiesta di rilascio ex art. 665 c.p.c. (già avanzata in via subordinata in
citazione per intimazione) non è stata ribadita a verbale d’udienza, sicchè essa deve
ritenersi abbandonata, in quanto quivi non riproposta (contra Cass. 28 ottobre 2004, n.
20.905);
che resta valido il rilievo dell’ontologica e sostanziale differenza intercorrente tra i
due provvedimenti; ordinanza di convalida e ordinanza di rilascio. La prima richiesta è
diretta a sollecitare una pronunzia definitiva, ancorchè anomala, con implicito rigetto
delle eccezioni dell’opponente; mentre la richiesta di cui all’art. 665 c.p.c. è diretta
invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui contenuto potrà essere
disatteso dalle statuizioni successive al giudizio di merito;
che, pertanto, a fronte delle conclusioni dispiegate in udienza, deve disporsi il
passaggio dal rito speciale a quello ordinario a cognizione piena per decidere sulle
eccezioni del convenuto, perciò,
P.Q.M.
visti gli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c,
1. non convalida a fronte dell’oppsizone del convenuto;
2. dispone il passaggio dal rito speciale a quello a cognizione piena all’esito del quale
decidere sulle eccezioni del convenuto;
3. rimette le parti innanzi a sè, quale giudice istruttore, in quanto tabellarmente
preposto alla trattazione delle controversie di cui all’art. 447 bis c.p.c.;
4. fissa per il giorno 31 ottobre 2012 h. 10,30 l’udienza di discussione alla quale le parti
devono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
5. concede a parte attrice termine perentorio fino a 17 settembre 2012 ed al
convenuto fino al 17 ottobre 2012 per depositare in cancelleria memorie integrative
degli atti introduttivi e per produrre documenti.