Avv. Filomena Agnese Chionna

La CGUE sarà chiamata a decidere circa la compatibilità della disciplina dell’Unione Europea con la normativa nazionale, così come delineata dalla legge 33/2015, la quale viene censurata, nella parte in cui impone una soglia di attivo, al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi.

Tale criterio risulterebbe ingiustificato, oltre che privo di base giuridica.

La normativa prevede tre opzioni alternative, nel caso di superamento della soglia, ossia: la trasformazione in società per azioni della banca popolare, la riduzione del suo attivo al di sotto della predetta soglia di 8 miliardi di euro, o la sua liquidazione.

Si discute se sia compatibile la normativa nazionale la quale consente all’ente, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente.

Ne discende che sorgono dei dubbi, attorno alla disciplina che limita l’esercizio dell’attività bancaria in forma cooperativa entro un determinato limite di attivo, obbligando l’ente a trasformarsi in società per azioni in caso di superamento del predetto limite.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2018, ha affermato che l’individuazione di tale soglia rientra nelle libere potestà decisionali del Legislatore nazionale, il quale ha posto l’obiettivo del raggiungimento di un corretto equilibrio tra forma giuridica e dimensione di una banca popolare, da un lato, e rispetto delle regole prudenziali di matrice europea nell’esercizio della connessa attività bancaria, dall’altro lato.

La corte costituzionale con sentenza 99/2018, non avanzava specifiche censure sulla disposizione in esame.

Il diritto al rimborso delle azioni al socio, a fronte della trasformazione, può indurre a limitare e non, differire il recesso, dato che il socio recedente non subisce alcuna perdita definitiva del valore delle proprie azioni di cui sia limitato il rimborso.

 Restava esclusa anche l’incompatibilità con l’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, in conclusione, non sussistevano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla validità della normativa europea.

Da ultimo ci si è chiesti se possa essere considerato aiuto di stato, la previsione delle limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata.

Sarà utile seguirne gli sviluppi.

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