a cura del Prof. Avv. Mario Tocci

 

Ritorna, finalmente, la mediazione obbligatoria per la maggior parte delle controversie civili.

Ha mantenuto la parola il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri allorché, al momento del proprio insediamento a via Arenula, aveva promesso misure straordinarie per l’ottimizzazione e il miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi della giustizia civile.

Nel testo del cosiddetto “decreto del fare”, varato sabato dall’Esecutivo, sono state inserite numerose disposizioni atte a ripristinare la procedura di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nella maggior parte delle liti tra privati.

La mediazione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal Decreto Legislativo 28/2010, promulgato dal Governo Berlusconi (allora in carica) in attuazione della delega contenuta nella Legge 69/2009 a propria volta recettiva della Direttiva Comunitaria 52/2008.

Con sentenza 272/2012, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità del Decreto Legislativo 28/2010

La Consulta aveva salvato l’istituto mediatizio nel merito, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Recco per sospetta incompatibilità della sua connotazione obbligatoria con il diritto fondamentale di difesa sancito dall’articolo 24 della Carta Costituzionale.

I giudici costituzionali avevano infatti ravvisato che la Direttiva 2008/52/CE non ostasse ad un recepimento, ad opera del legislatore nazionale di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, creativo di un modello domestico di mediazione delle liti civili e commerciali formalmente o sostanzialmente (in quanto munito di incentivi per il suo esperimento ovvero sanzioni per la sua mancata attivazione) obbligatoria.

Ed all’uopo aveva richiamato la Consulta la sentenza emanata dalla sezione quarta della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 18 marzo 2010 nelle cause riunite da C-317/08 a C-320/08, attraverso cui la Curia comunitaria mandò scevro da rilievi il sistema della conciliazione obbligatoria pregiudiziale nelle controversie tra operatori ed esercenti di servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 34 della Direttiva 2002/22/CE.

Alla decisione di incostituzionalità la Corte Costituzionale era piuttosto pervenuta supponendo che la citata Legge 69/2009 avesse recepito la Direttiva 2008/52/CE senza tracciare uno schema di mediazione pregiudiziale obbligatoria e che, dunque, il Governo, nel processo nomopoietico di attuazione del medesimo atto di delega, avesse esorbitato dalle indicazioni del legislatore delegante, dando adito alla violazione dell’articolo 77 della Carta Costituzionale.

Era dunque rimasta aperta la porta al ripristino, finalmente avvenuto sebbene con decorrenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla conversione in legge del cosiddetto “decreto del fare”.

Nel dettaglio, su proposta del Guardasigilli Cancellieri, è stata nuovamente posta in essere – stavolta con un atto normativo formalmente autonomo dalla Legge 69/2009 e quindi immune da rischi di incostituzionalità, anzi corroborato dai rilievi espressi dalla stessa Consulta sull’ammissibilità della connotazione obbligatoria nella sentenza 272/2012 – pressoché integralmente la disciplina originariamente tracciata dal Decreto Legislativo 28/2010.

Le uniche modiche apportate concernono:

  • l’esclusione delle controversie da infortunistica stradale dal novero delle liti soggette a mediazione pregiudiziale obbligatoria;
  • la sottoposizione a mediazione pregiudiziale obbligatoria dei procedimenti sommari di accertamento tecnico preventivo;
  • la riduzione, da quattro a tre mesi, della durata massima della procedura;
  • l’attribuzione automatica dello status di mediatore agli avvocati regolarmente iscritti all’albo;
  • la necessità della sottoscrizione dei verbali procedurali anche ad opera degli avvocati eventualmente assistenti delle parti (il che evidentemente apre la strada al riconoscimento definitivo dell’importanza dell’avvocato in mediazione);
  • la previsione di un prima sessione meramente esplorativa e dunque atta a consentire la verifica della concreta bonaria componibilità della controversia, con costi ridotti per le parti in caso di accertamento dell’impossibilità di concludere la mediazione;
  • l’attribuzione al giudice della facoltà, nell’ambito della mediazione delegata, di individuazione dell’organismo di mediazione.


 

 

Vecchio   testo

Nuovo   testo

Art. 4, comma 3

All’atto   del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito   della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato   dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e   20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di   violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e   l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è   sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo   dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del   documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 4, comma 3

All’atto   del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito   della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato   dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e   20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del   procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.   L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di   violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e   l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è   sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo   dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del   documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la   parte della facoltà di chiedere la mediazione.

   

Art. 5, comma 1

Espunto

Art. 5, comma 1

Chi intende   esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di   condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di   famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno   derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della   stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e   finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione   ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione   previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il   procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico   delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°   settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi   regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di   procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere   eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal   giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione   è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la   scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando   la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il   termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.   Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140   e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre   2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 5, comma 2

Salvo quanto   disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,   valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento   delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito   deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle   conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della   discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa   la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e,   quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle   parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di   mediazione.

Art. 5, comma 2

Fermo quanto   previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,   anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo   stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre   l’esperimento del procedimento di mediazione. Il provvedimento di cui al   periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato prima   dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza   non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la   successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e,   quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle   parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di   mediazione.

Art. 5, comma 4

Il comma 2 non si   applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione,   inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e   sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di   licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del   codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla   pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice   di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o   incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di   consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel   processo penale.

Art. 5, comma 4

I commi 1 e 2 non si   applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione,   inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e   sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di   licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del   codice di procedura civile;

b bis) nei procedimenti di consulenza   tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo   696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla   pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice   di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o   incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di   consiglio;

f) nell’azione civile esercitata nel   processo penale.

Art. 5, comma 5

Salvo quanto   disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto   costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e   il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di   parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici   giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva   udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo   il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il   tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è   presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel   registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo   il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le   parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o   all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.

Art. 5, comma 5

Fermo quanto   previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il   contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una   clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito,   il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa,   assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della   domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine   di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la   successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono   iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo   indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza,   davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui   all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,   successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione   di un diverso organismo iscritto.

Art. 6, comma 1

Il procedimento di   mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

Art. 6, comma 1

Il procedimento di   mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

Art. 6, comma 2

Il termine di cui   al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero   dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non   è soggetto a sospensione feriale.

 

 

 

Art. 7

Il periodo di cui   all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24   marzo 2001, n. 89.

Art. 6, comma 2

Il termine di cui   al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero   dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e,   anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del   quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del   comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7

Il periodo di cui   all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi   dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2   della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8, comma 1

All’atto della   presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo   designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre   quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo   incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne   la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che   richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più   mediatori ausiliari.

Art. 8, comma 1

All’atto della   presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo   designa un mediatore e fissa un primo incontro di programmazione, in cui il   mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di   mediazione, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e   la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo   idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle   controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può   nominare uno o più mediatori ausiliari.

Art. 8, comma 5

Espunto

Art. 8, comma 5

Dalla mancata   partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il   giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi   dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice   condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha   partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento   all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente   al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 11, comma 1

Se è raggiunto un   accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato   il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il   mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il   mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno   concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Art. 11, comma 1

Se è raggiunto un   accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato   il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il   mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il   mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno   concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della   formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili   conseguenze di cui all’articolo 13.

Art. 12, comma 1

Il verbale di   accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme   imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche   della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui   circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui   all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del   tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Art. 12, comma 1

Il verbale di   accordo, sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti, il cui   contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è   omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità   formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede   l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della   direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio   2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario   l’accordo deve avere esecuzione.

Art. 13, comma 1

Resta ferma   l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Art. 13, comma 1

Quando il   provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto   della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla   parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo   successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle   spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché   al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di   importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma   l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le   disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per   l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di   cui all’articolo 8, comma 4.

Art. 13, comma 2

Espunto

Art. 13, comma 2

Quando il   provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al   contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali   ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla   parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso   dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare   esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese   di cui al periodo precedente.

Art. 13, comma 3

Espunto

Art. 13, comma 3

Salvo diverso   accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti   agli arbitri.

Art. 16, comma 4 bis

Inesistente

Art. 16, comma 4 bis

Gli avvocati   iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

Art. 17, comma 4

Con il decreto di   cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e massimo delle   indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le   modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione delle   tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle   indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di   successo della mediazione.

Art. 17, comma 4

Fermo quanto   previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo, con il decreto di cui   all’articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e massimo delle   indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le   modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione delle   tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle   indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di   successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità   dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai   sensi dell’articolo 5, comma 1.

Art. 17, comma 5

Espunto

Art. 17, comma 5

Quando la   mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo   5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma   2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle   condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi   dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e   regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del   Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte   è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva   dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal   medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se   l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la   veridicità di quanto dichiarato.

Art. 17, comma 5 bis

Inesistente

Art. 17, comma 5 bis

Quando, all’esito   del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si   conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle   indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio   del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di   120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti   di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.

 

 

 

 

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