Corte Costituzionale, Sentenza n. 57/2021

Leonardo Ercoli

La questione giuridica sottesa alla pronuncia in esame concerne gli eventuali profili di incostituzionalità dei colloqui a distanza con i figli minorenni negati ai detenuti in espiazione di pena sottoposti allo speciale regime di detenzione ai sensi dell’art. 41-bis, ord. penit.

Prima di procedere alla disamina della pronuncia in commento, giova preliminarmente operare talune, seppur brevi, premesse di carattere generale in ordine al cosiddetto ‘carcere duro’ nonché alle forti limitazioni previste dall’art. 41-bis co. 2-quarter, lett. b) ord. penit. in materia di colloqui con i propri cari.

L’art. 41-bis della legge n.354/1975[1] fu introdotto all’interno dell’ordinamento italiano all’indomani delle stragi di Capaci e di via D’Amelio ad opera del Decreto Legge n. 306/1992[2]  il quale, agli artt. 19 e 29, ne ha previsto, sin dalla sua prima formulazione, un regime detentivo connotato da una forte riduzione delle opportunità di contatto della persona detenuta con l’esterno, differenziando tale sistema da quello ordinario. La ratio dell’istituto è da ricercarsi, senz’altro, nella risposta che lo Stato in quegli anni è stato chiamato a dare ad una fortissima quanto mai travolgente ondata di criminalità che aveva messo in luce l’incapacità della pena detentiva ordinaria – tratteggiata per tutti i detenuti ad opera della legge n.354/1975 – di neutralizzare la pericolosità di taluni detenuti che, proprio in virtù dei forti legami con le associazioni criminali di appartenenza, continuavano dall’interno del carcere ad esercitare il loro potere, impartendo ordini e direttivi agli associati che si trovavano al di fuori delle mura carcerarie[3].

Le prescrizioni originariamente previste per il regime del ‘carcere duro’ oltre a ridurre drasticamente le opportunità del detenuto di avere contatti con il mondo esterno, circoscrivono considerevolmente la libertà personale già fortemente limitata dall’incarcerazione in sé.

Ebbene, benché il fine ultimo del regime detentivo speciale si presenti del tutto legittimo così come affermato non solo dalla stessa Costituzione ma anche, e soprattutto, dalla giurisprudenza della CEDU la quale ha affermato l’obbligo per lo Stato italiano di adottare misure adeguate per la protezione della collettività dai soggetti le cui condotte sono connotate da ingente pericolosità[4], bisogna tuttavia dare atto di come l’ingente afflittività della misura in commento, consequenziale sia alla rigida restrizione a cui i medesimi detenuti sono sottoposti sia dalla durata tendenzialmente indeterminata della stessa[5], dà luogo a notevoli interrogativi di ordine costituzionale circa l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali della persona, la cui tutela rappresenta, in ogni caso, un obbligo inderogabile dello Stato di diritto anche laddove si abbia a che fare, come nel caso del regime speciale, con soggetti altamente pericolosi per l’efferatezza dei crimini commessi[6].

In tal senso, vale la pena evidenziare che il regime di cui all’art.41-bis ord. penit., si presenta quale modalità esecutiva della reclusione o dell’ergastolo e, quindi, ripete le funzioni tradizionali assegnate alla pena nel nostro ordinamento quali quella retributiva, general-preventiva e special-preventiva[7].

Ciò posto, giova in tal sede soffermarsi ad analizzare il relativo co. 2-quater il quale tipizza una serie di prescrizioni che, da un lato, incidono sui rapporti tra detenuti all’interno dell’istituto e, dall’altro, limitano le comunicazioni tra detenuti e l’esterno.

All’interno della prima categoria rientra, ai sensi della lett. d) della norma in commento, l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati oltre che la limitazione della permanenza all’aperto per cui il tempo massimo viene fissato in due ore (lett. f). Per effetto di questa ultima restrizione, dunque, il regime del ‘carcere duro’ viene a caratterizzarsi nella sostanza quale forma di isolamento e ciò induce a dubitare della compatibilità della disciplina legislativa con i principi costituzionali a tutela dei diritti fondamentali della persona, ed in particolare con il diritto alla salute e con il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 27 co.3 Cost. e art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quanto meno nei casi di applicazioni prolungate nel tempo[8]

All’interno della seconda categoria di prescrizioni di cui si è detto, invece, vi rientrano le grosse limitazioni nei colloqui, nelle telefonate e nella corrispondenza.

Invero, tra le varie regole alle quali un detenuto in regime speciale deve attenersi, un ruolo di notevole rilevanza – per ciò che rileva ai fini della trattazione – è senz’altro rivestito dalla disciplina, derogatoria rispetto a quella ordinaria, in materia di colloqui.

In particolare, l’art. 41-bis co. 2-quarter, lett. b) ord. penit. prevede delle forti limitazioni in materia, stabilendo che il provvedimento del ministro della giustizia che – ai sensi del co.1 – sospende le normali regole del trattamento allorquando vi ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica congruamente verificati, può determinare la diminuzione dei colloqui in un numero non inferiore ad uno e non superiore a due al mese – diversamente dai detenuti “comuni” per i quali sono previsti sei colloqui al mese, più eventuali altri colloqui che possono essere richiesti in presenza di particolari circostanze familiari[9] – da svolgersi ad intervalli di tempo regolari. Siffatti colloqui, prescrive la norma, si svolgono, in ogni caso, all’interno di locali attrezzati in modo tale da impedire il passaggio di oggetti[10] restando, comunque, vietati – salvo casi del tutto eccezionali – i colloqui con persone diverse dai familiari sino al terzo grado e dai conviventi[11] in modo non riservato[12],  trovandosi il detenuto dietro un vetro attraverso il quale può vedere il solo familiare senza potersi avvicinare e senza avervi contatti fisici. Si tenga, altresì, conto che il colloquio è comunque sottoposto a controllo auditivo e videoregistrazione, fatta salva la necessità di un’autorizzazione giudiziale per la registrazione dell’audio. La rigidità di tali previsioni viene, tuttavia, attenuata in presenza di figli o nipoti infra-dodicenni, con i quali il detenuto sottoposto a regime speciale può avere il colloquio senza vetro divisorio, benché il lasso di tempo previsto sia piuttosto ridotto[13]. Quanto ai colloqui telefonici, al detenuto a regime del ‘carcere duro’ è riconosciuto, non prima dei sei mesi, il diritto ad una sola telefonata al mese – comunque registrata – dalla durata di dieci minuti sostitutiva del colloquio personale[14]

Conclusivamente sul punto, ulteriore limitazione prescritta dalla normativa in commento concerne la corrispondenza tanto in entrata quanto in uscita che, previa autorizzazione giudiziale, è sottoposta a visto di controllo, «salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia» (art. 41-bis, co.2 quater, lett. e).

In realtà, giova sottolineare come la tipizzazione delle restrizioni contenute nella norma in parola viene vanificata da quanto previsto dalla lett. a) del comma in esame il quale attribuisce all’amministrazione penitenziaria il potere di adottare «misure di elevata sicurezza interna ed esterna». Dello stesso tenore è poi la previsione contenuta nella lett. f), secondo cui «saranno adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»[15].

Chiariti, dunque, i termini generali della questione in esame è d’uopo rilevare in tal sede come nell’attuale momento storico, contrassegnato dalla pandemia nota come COVID-19 e provocata dal virus SARS-CoV-2 e per il cui contenimento ogni Stato ha adottato misure restrittive delle libertà personali, anche i normali rapporti dei detenuti con i propri familiari attraverso il contatto personale e diretto, hanno subito notevoli restrizioni e modifiche. Ebbene, non vi è chi non veda come la questione pone a confronto differenti valori tutti meritevoli di tutela giacché costituzionalmente garantiti quali quello della tutela della salute da un lato, e quello della tutela della famiglia e dell’infanzia dall’altro, che appaiono in conflitto nel contesto esaminato, in quanto non possono trovare piena espressione e piena tutela contestualmente e che esigono di essere sottoposti ad un’opera di bilanciamento in quanto non possono essere compressi.

In verità, la totale assenza di una normativa d’emergenza sulla situazione sanitaria ha causato la privazione dell’esercizio della genitorialità da parte dei detenuti ristretti al 41- bis ord. penit. i quali sono stati completamente esclusi da qualsivoglia deroga alla disciplina dei colloqui telefonici e visivi. Solamente con la nota del D.A.P. del 21 marzo 2020, si è precisato che i familiari della persona ristretta al 41-bis ord. penit., in assenza della possibilità di effettuare il colloquio visivo – come detto uno al mese – avrebbero potuto accedere alla telefonata, che si sarebbe effettuata o presso il comando dei carabinieri o presso la struttura penitenziaria più vicina al luogo di residenza del familiare, per evitare spostamenti ulteriori al di fuori della regione. Ad ogni buon conto, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), con successiva nota del 27 marzo 2020, ha voluto precisare che «la concessione di un ulteriore colloquio telefonico, in aggiunta a quello sostitutivo spettante per i detenuti, sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis, co. 2 c.p.» sia da intendersi per il numero massimo di due familiari per colloquio, con esclusione della presenza dei figli minori. Una simile previsione ha, irrimediabilmente, compromesso il rapporto genitori-figli dal momento che gli stessi minori per un anno non hanno avuto contatti né fisici né visivi con il genitore dando seguito così ad un acceso dibattito.

Ad alimentare l’anzidetto dibattito ha contribuito, a distanza di qualche mese, il D.l. 10 maggio 2020, n. 29 recante “Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati”[16]trasfuso nell’art. 2-quinquies del decreto legge n. 28 del 2020, così come convertito con le modifiche della legge di conversione n. 70 del 2020 – il quale, all’art. 4 rubricato Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni”, ha statuito, proprio al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 19 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente escludendo, ancora una volta, da tale regolamentazione i detenuti sottoposti al regime del ‘carcere duro’.

            Ebbene, la pronuncia in commento trae origine proprio dalla presunta illegittimità costituzionale della disposizione derogatoria di cui all’art. 4 D.l. 29/2020, sollevata ad opera del Tribunale per i Minori di Reggio Calabria che – con due ordinanze di analogo contenuto[17] – nell’ambito di un procedimento concernente i colloqui tra un detenuto a regime speciale e la propria figlia di cinque anni ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, co.3, 30, 31, co.2, 32 e 117, co.1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)[18], questioni di legittimità costituzionale:

« a) dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati), «nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile»;

b) dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive».

Dal testo della sentenza in commento, ad avviso dell’organo rimettente, si evince come la norma emergenziale denunciata violerebbe l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento fra i figli minorenni dei detenuti sottoposti al regime speciale e i figli minorenni dei detenuti in regime ordinario, non giustificabile con le finalità proprie del cosiddetto ‘carcere duro’, le quali – secondo il giudice a quo – non possono legittimare, in ogni caso, misure che, in virtù del loro contenuto, non siano riconducibili a concrete esigenze di ordine e sicurezza; invero, si legge nel corpo del testo,  il divieto indiscriminato dei colloqui audiovisivi a distanza che prescinde da un effettivo controllo della sussistenza di esigenze di sicurezza sprovvisto, peraltro, di possibili adattamenti regolati sulle peculiarità dei singoli casi, rappresenterebbe una misura sproporzionata.

 Ad essere altresì violati, sempre ad avviso dell’organo rimettente, sarebbero poi gli artt. 2 e 30 Cost. in virtù della compressione del diritto inviolabile del minore a mantenere rapporti affettivi con il padre detenuto e del reciproco diritto fondamentale di quest’ultimo al mantenimento delle relazioni familiari; nonché l’art. 31 co.2 Cost il quale obbliga la Repubblica a garantire la protezione dell’infanzia e l’art. 32 Cost. posto che, l’impossibilità di fruire per un lungo lasso di tempo di contatti audiovisivi con il genitore detenuto – proprio in virtù degli ostacoli conseguenziali ai colloqui in presenza dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – determinerebbe un pregiudizio per l’integrità psico-fisica del minore; e, ancora, l’art. 27 co.3 Cost. nella parte in cui la pena non può contrastare con il senso di umanità e deve tendere al recupero sociale del reo, per il quale il mantenimento dei rapporti familiari e genitoriali, in specie, è di estrema rilevanza.

Viene, inoltre, denunciata la violazione del disposto di cui all’art. 117 co.1 Cost in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU i quali, rispettivamente, precludono l’irrogazione di pene inumane e degradanti garantendo e tutelando il diritto al rispetto alla vita familiare del detenuto.

In ultimo, il giudice a quo – come anticipato – amplia tali censure anche all’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), terzo periodo, ord. penit., nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi del colloquio visivo tra il detenuto in regime speciale e i figli minorenni possano svolgersi – alternativamente alla corrispondenza telefonica – nella forma del colloquio audiovisivo a distanza. La possibilità di usufruire di colloqui sostitutivi audiovisivi, secondo l’organo rimettente, assumerebbe notevole pregio soprattutto se si considera che il problema della tutela dei minorenni nei giudizi in questione si continuerebbe a porre, così come effettivamente si è poi posto, anche a seguito del termine finale di operatività dell’art. 4 del d.l. n. 29 del 2020 e cioè oltre il 30 giugno 2020 stante il protrarsi  dell’emergenza epidemiologica che, di fatto, avrebbe peraltro reso rischiosi gli spostamenti sul territorio nazionale – soprattutto avuto riguardo della patologia di cui era affetto uno dei minori minori coinvolti nel procedimento di cui all’ordinanza r.o. n. 144 del 2020 -. A ciò si aggiunga – sempre ad avviso della Corte rimettente – che a prescindere dal ‘rischio contagio’ una simile misura avrebbe di fatto offerto la possibilità di scongiurare una serie ulteriore di problematiche connesse sia alle spese di trasferte per i colloqui visivi non facilmente sostenibili sia i problemi legati alle assenze scolastiche dei minori, tenuto conto del fatto che i penitenziari ospitanti i detenuti in regime speciale sono collocati quasi tutti nel Nord, nel Centro dell’Italia e in Sardegna.

In punto di diritto, la Consulta, chiamata a pronunciarsi quella questione sollevata, in via del tutto preliminare ed assorbente, il 9 marzo 2021 ha ritenuto che l’esame della questione di legittimità costituzionale, nel merito, fosse precluso dall’inammissibilità della medesima per difetto di competenza del giudice a quo. Per come si legge dal corpus della sentenza, nella fattispecie ricorrerebbe – ad avviso del giudice delle leggi – l’ipotesi per cui, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico e costante[19], «[…] l’autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello dal quale la questione proviene, il difetto di competenza del Giudice rimettente – al pari del difetto di giurisdizione – determina l’inammissibilità della questione, per irrilevanza, solo quando sia palese, ossia riscontrabile ictu oculi ( […]».

Per come osservato dalla Consulta, infatti, l’organo rimettente è un Tribunale per i minorenni investito di giudizi civili de potestate, che lo hanno portato a dichiarare decaduti dalla responsabilità dei genitori due detenuti in regime speciale, condannati a perduranti pene per reati di stampo mafioso, e ad impartire una serie di disposizioni a tutela del benessere psico-fisico e del corretto sviluppo della personalità dei loro figli minori. In tale ambito, il giudice a quo si trova investito di istanze con le quali i due detenuti al ‘carcere duro’ domandavano di essere autorizzati allo svolgimento di colloqui audiovisivi a distanza con i figli minori, avvalendosi della strumentazione informatica; tuttavia – osserva la Corte -il Tribunale rimettente risulta essere palesemente privo di qualsivoglia competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti che prescinde da quella per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità dei genitori, la cui competenza – come detto – è rimessa, ai sensi dell’art. 38 r.d. n. 318/1942 rubricato ‘Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie’, al Tribunale per i minori.

Ed infatti, proprio sulla scorta di quanto disposto dalla legge penitenziaria e, in particolare, dagli artt. 18 co.10 ord. penit. e art. 37 co.1 e 2, D.P.R. 230/2000, al pari della corrispondenza telefonica e degli altri tipi di comunicazione anche i colloqui dei detenuti sono autorizzati, fino alla sentenza di primo grado, ad opera dell’autorità giudiziaria procedente mentre, a seguito dell’anzidetta sentenza per i condannati in via definitiva – come nel caso degli istanti – dal direttore dell’istituto, i cui provvedimenti sono suscettibili di reclamo dinanzi al magistrato di sorveglianza.

Al riguardo, alcun rilievo, è stato dunque riconosciuto all’assunto ragionamento in base al quale “la preclusione dei colloqui audiovisivi a distanza, posta dalle norme censurate nei confronti dei detenuti in regime speciale, sarebbe, per così dire, “bivalente”: inciderebbe, cioè, non solo sui diritti del detenuto (la cui tutela spetta alla magistratura di sorveglianza), ma anche sui diritti del minore, la cui tutela – che assumerebbe, anzi, un rilievo preminente, alla luce di note indicazioni delle fonti sovranazionali – resterebbe affidata al tribunale per i minorenni, quale “giudice naturale de potestate”.

Di talché, la Consultaneldichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 ha ritenuto, nella specie, che l’eventuale previsione di una competenza concorrente sul punto riconducibile a due differenti autorità in rapporto al medesimo provvedimento si porrebbe in antitesi con la logica sottesa al sistema stesso rischiando, peraltro, di incorrere in decisioni contrastanti.

Conclusivamente, sul punto, a parere di chi scrive giova evidenziare come a rimanere irrisolta sia una questione di illegittimità di non poco conto. Invero, il divieto indiscriminato di autorizzare colloqui a distanza che prescinda da una concreta verifica della sussistenza di esigenze di sicurezza e dalla facoltà di operare adattamenti regolati sulla scorta della particolarità dei casi, appare oltremodo lesivo del diritto inviolabile del minore a tenere rapporti affettivi con il genitore[20] detenuto al regime di 41-bis ord. penit. nonché del vicendevole diritto fondamentale di quest’ultimo al conservare le relazioni familiari. Il dibattito non può ritenersi del tutto concluso, soprattutto se si considera che il protrarsi dell’emergenza epidemiologica ha negato e continua a negare a molti bambini l’abbraccio seppur virtuale di un genitore già troppo assente.


[1] Cfr. GREVI V., Premessa, in AA.VV. L’Ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenze, a cura di GREVI V., Padova,1994, pp. 3 e ss.

[2] Più in particolare, il co.2 dell’art. 41-bis ord. penit. fu inserito dal decreto legge n. 306/1992 – poi convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – agli artt. 19 e 29 quale norma ad efficacia temporalmente limitata a tre anni allo scadere dei quali fu poi prorogata fino al 31 dicembre 1999 dall’art. 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36. La sua definitiva stabilizzazione si ebbe nel 2002 allorquando, la legge 279/2002, ne ha rimodellato radicalmente la disciplina riconducendola entro gli termini di costituzionalità individuati ad opera della Corte Costituzionale mediante una serie di importanti pronunce interpretative di rigetto, rese nei primi dieci anni di applicazione dell’istituto. Successivamente, nel 2009 con la legge 15 luglio 2009, n. 94 il legislatore intervenne apportando notevoli modifiche in senso restrittivo ad alcuni profili della disciplina del 41-bis.

[3] SCAGLIONE, Il regime processuale e penitenziario differenziato per fatti di terrorismo, www.csm.it ricerche 2007.

[4] Cfr. Corte EDU, Maiorano c. Italia, 15.12.2009, § 103-104.

[5] Cfr. DELLA BELLA A., Il “Carcere duro”, tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 bis o.p., Giuffrè, 2016, p. 372.

[6] Cfr. sul punto, PUGIOTTO A., Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41-bis, in CORLEONE F. – PUGIOTTO A. (a cura di), Volti e maschere della pena, Napoli, 2013. Si veda, peraltro, sul punto, Corte Cost. n. 376/1997, che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis comma 2, e dell’art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, secondo e terzo comma, e 113 della Costituzione, con ordinanze emesse il 18 marzo 1996 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli ed il 6 giugno 1996 (n. 2 ordinanze) del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

[7] Cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., Diritto Penale – Parte Generale, BOLOGNA,2014, p. 754

[8] Si veda CEDU, Sez. I, sent. 25 settembre 2018, Provenzano c. Italia, ric. 55080/13.

[9] Si vedano gli artt. 18 ord. penit. e 37 del D.P.R. n. 230 del 2000.

[10] Cfr. DELLA BELLA A., Il “Carcere duro”, tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 bis o.p., op.cit., p. 371.

[11] Si tratta dei soggetti indicati all’art.14-quater ord. penit. ossia il coniuge il convivente i figli i genitori e i fratelli; tuttavia la Circolare D.A.P. n.3676/6126 del 2 ottobre 2017 al punto 16 ha esteso la legittimazione ai colloqui ai familiari entro il terzo grado di parentela o affinità, adottando così una regola già in vigore per i detenuti di categoria AS.

[12] In base all’art. 41-bis co.2 quater lett. b) “i colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente” e precisamente di quella indicata nel secondo comma dell’art. 11 della Legge 354/1975. Sulla base della medesima norma inoltre “i colloqui sono comunque video- registrati”; l’uso del termine “comunque” sembrerebbe significare che la videoregistrazione può effettuarsi anche nel caso in cui il giudice abbia negato l’autorizzazione per la registrazione dell’audio. Cfr. DELLA BELLA A., Il “Carcere duro”, tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 bis o.p., op.cit., p. 239.

[13] Si veda Circolari D.a.p. n. 3592 del 9.10.2002 e n. 0101491 del 12.3.2012. 

[14] Sul punto si veda Corte Cost. 17.6.2013, n. 143 con la quale la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione che limitava il numero dei colloqui e delle telefonate con il difensore che, ad oggi, non sono più soggetti a restrizione. Per un approfondimento cfr. MANES V. – NAPOLEONI V., Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di carcere duro: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali, in Dir. pen. cont., 2013, fasc. 4.

[15] Sul punto, lla Corte cost. con sentenza del 26 settembre 2018, (dep. 12 ottobre 2018), n. 186 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f), laddove prevede il divieto, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, di cuocere cibi, dichiarando la norma incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Non è la prima volta che vengono sollevati dubbi di legittimità del divieto in parola: in una passata occasione, la Corte ha, però, dichiarato la questione inammissibile per difetto di rilevanza (Cfr. Corte cost. ord. 18 febbraio 2011, n. 56).

[16] In Gazz. Uff. del 10 maggio 2020, n. 119.

[17] Ord. del 16 giugno 2020 (r.o. n. 144 del 2020) e del 23 giugno 2020 (r.o. n. 124 del 2020).

[18] Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848

[19] Cfr., ex plurimis, Corte Cost. n. 136/2008, n. 144/2011 e n. 318/2010.

[20] Sancito dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, redatta a New York il 20 novembre1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dall’art. 24, § 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), e la cui tutela risulterebbe affidata al giudice civile minorile, «quale giudice naturale de potestate (art. 25 Cost.)».

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