N.B La seguente soluzione va letta congiuntamente allo schema precedentemente proposto.

A cura del Dott. Marzullo Luca

 

Anticipazione della tutela con riferimento ai delitti di terrorismo ed eversione.

La traccia richiedeva al candidato di trattare un tema delicato e trasversale: da un lato, il problema delle tecniche di redazione normativa e, dall’altro, il problema della sua compatibilità con i principi costituzionali ed, in particolare con il principio dioffensività.

Nessun dubbio che i delitti di terrorismo ed eversione (di cui, ad ogni buon conto, può essere opportuna una rapida analisi e definizione), rappresentando una risposta dello Stato a problemi sociali e politici prima ancora che giuridici, hanno richiesto una tecnica di redazione normativa che ne arretrasse la soglia del penalmente rilevante in un momento precedente, talvolta anche di molto, ad una reale messa in pericolo di un bene giuridico.

Poteva, pertanto, essere opportuno iniziare la trattazione proprio dagli strumenti con i quali il legislatore sceglie di anticipare la soglia della punibilità.

Un trattazione, forse più rischiosa, ma certamente più accattivante, poteva essere quella di raffrontare le formule adottate da un sistema penale di stampo soggettivo rispetto ad un sistema penale di stampo oggettivo. All’interno di tale schema inserire, quindi, il ruolo del principio di offensività e la sua compatibilità con tecniche di redazione normativa volte – come nel caso dei delitti di attentato  ad anticipare la soglia della punibilità ritenendo fattispecie perfetta formule, al più, rientranti nello schema del tentativo.

A tal proposito, si poteva sottolineare che proprio l’esigenza di recuperare la compatibilità con il principio di offensività molte delle formule di attentato vengono lette “alla stregua del” tentativo. Secondo un’impostazione di stampo oggettivistico, infatti, non sarebbe sufficiente la mera proiezione finalistica dell’azione, ma occorrerebbe la concretizzazione, apprezzabile sul piano oggettivo, di “atti diretti a”, con formula analoga al tentativo (non a caso, parte della dottrina, ritendo fondata tale lettura, si è interrogata sull’utilità di mantenere in vita le figure d’attentato che, così facendo, diventano in tutto e per tutto coincidenti con il tentativo).

La risposta positiva in ordine all’utilità di mantenere in vita tale figure poteva derivare – con ciò tornando alle tecniche di redazione normativa anticipatorie della soglia della punibilità – nel fatto che il tentativo non è in grado di abbracciare nell’ambito del penalmente rilevante situazioni che, al contrario, vengono ricomprese nelle fattispecie di attentato (o dei reati di pericolo).

Tuttavia, in considerazione del fatto che il principio di offensività impone la lesione di un bene giuridico nelle forma del pericolo o del danno, ci si poteva interrogare sulla compatibilità di fattispecie che arretrano la soglia della punibilità ancor prima del tentativo. La risposta in tal caso poteva essere positiva allorché si attribuisca al principio di offensività la valenza di principio derogabile tutte quelle volte in cui interessi preminenti impongano di arretrare la soglia del penalmente rilevante.

Questo è quanto accade nei delitti di terrorismo ed eversione.

Legata a filo doppio offensività e tecniche di redazione normativa, si poteva allora iniziare a discorrere delle fattispecie richieste dalla traccia, estendendo l’analisi a tutte le ipotesi in cui si assiste ad un fenomeno di anticipazione della soglia della punibilità, con particolare riferimento alla figura di addestramento con finalità di terrorismo.

Dato l’impianto prettamente codicistico di tale momento della trattazione, si rinvia al codice penale.

L’attenzione alle singole ipotesi di parte speciale poteva, infine, portare il candidato a soffermarsi su un altro aspetto: la compatibilità di tali ipotesi delittuose con istituti di parte generale che pure realizzano un’anticipazione della soglia di punibilità.

Si fa riferimento in particolare al concorso esterno ed al dolo specifico.

Quanto al primo, pur riproponendosi molte delle tematiche proprie del concorso esterno in associazione mafiosa, poteva essere opportuno ribadirle, analizzando i rapporti con le figura degli artt. 304 e 305 c.p.

Quanto al dolo specifico, dopo averne dato una lettura in termini di elemento psicologico in grado di anticare la tutela, si poteva illustrare la distinzione fra impostazione soggettiva ed oggettiva, riproponendo la lettura giurisprudenziale dei delitti di terrorismo di delitti a doppio dolo specifico, che deve, tuttavia, essereoggettivizzato al fine di rispettarne la compatibilità con il principio di offensività.

Di admin

2 pensiero su “CORREZIONE TRACCIA PENALE N.2”
  1. Ho svolto il tema seguendo questo schema da voi proposto,ma ho molti dubbi sul fatto di aver trattato in maniera superficiale il profilo psicologico dei reati oggetto della traccia, in particolare per quanto riguarda il dolo specifico.È un grave errore non aver trattato compiutamente del dolo specifico? Potrebbe essere considerato come una lacuna e dunque integrare un giudizio di inidoneità??

    1. Di solito sarebbe ottimale trattare tutta la struttura del reato elemento soggettivo oggettivo scriminanti e cause giustificazioni ratio bene tutelato confronti con altri istituti… bisognerebbe capire se tu non lo hai trattato affatto o lo hai menzionato come passaggio breve, inoltre se la tua conclusione è ben argomentata a prescindere, in questa traccia sicuramente l’elemento psiucologico ha un suo rilievo. Ora tranquillizzati e incrociamo le dita.

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