La ricettazione

Cass. pen., Sez. Unite, ud. 19 gennaio 2012, n. 22225

a cura del Dott. Pietro Algieri

 

Massima.

Non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.

Sintesi del caso.

Il pronunciamento dei giudici della Cassazione a Sezioni Unite è conseguente all’ordinanza di rimessione del 28 settembre 2011 con la quale si rilevò l’esistenza di due distinte tesi giuridiche sulla questione della specialità o meno del nuovo testo di cui all’art. 1 del già citato D.L. n. 35/2005 con l. 80/2005 così come modificato dall’art. 17, comma 2 della l. n. 99/2009 rispetto al delitto di ricettazione. Il caso riguarda un soggetto a cui viene imputata la tentata ricettazione, con riferimento al compimento di atti idonei e diretti in modo univoco a ricevere un orologio Rolex contraffatto e prodotto in Cina acquistando il bene online ed eseguendo un ordinativo tramite corriere espresso. La consegna del bene, però,  non era andate a buon fine, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine aereoportuali, che hanno posto in essere i consueti controlli doganali. Il Tribunale di primo grado aveva assolto l’imputato e in più sosteneva che la distinzione tra i vari illeciti, ossia tra l’art. 648 712 c.p., e tra l’art. 1 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, poggiava sull’elemento soggettivo. Il giudice di prime cure, infatti, evidenziava come mancava nell’imputato sia il dolo generico che quello specifico, e non era configurabile nemmeno il reato di ricettazione con dolo eventuale, in quanto, il soggetto agente non ha avuto la materiala possibilità di visionare il bene acquistato. Il Tribunale, con questa motivazione, riteneva applicabile l’illecito amministrativo, in quanto norma speciale rispetto a quella del codice penale, come espressamente previsto dall’art. 9 della l. n. 689/1981, il quale prevede il principio di specialità tra norma amministrativa e norma penale. Corte di Appello di Brescia, la quale ha condannato l’imputato per l’ipotesi di cui al 2 comma dell’art. 648 c.p. La Corte di Appello, infatti, sosteneva che l’ipotesi di cui all’art. 1 del d.l. n. 35/2005, era stato modificato dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99, la quale aveva eliminato l’inciso “salvo che il fatto costituisca reato” e riteneva che il principio di specialità operava nei confronti dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p., e non nel caso di ricettazione e che l’illecito amministrativo operava solo nelle ipotesi in cui l’acquirente abbia la certezza di comprare un prodotto contraffatto.

La materia del contendere.

La sentenza resa dalle Sezioni Unite, poggia su due diverse tesi giurisprudenziali, le quali si scontrano sulla diversa configurazione tra ricettazione o illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Quaestio juris.

La questione giuridica che è stata posta al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente: “se possa configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata”.

Normativa di riferimento.

Articolo 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

Articolo 712. Acquisto di cose di sospetta provenienza. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire ventimila. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Art. 9 Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

Nota esplicativa.

Prima di descrivere il dictum giudiziale, appare opportuno, ai fini di una migliore comprensione degli argomenti che vengono trattati, descrivere brevemente sia il reato di “ricettazione”, sia quello di “acquisto di cose di sospetta provenienza”. Per quel che riguarda il primo reato, nel diritto romano, le condotte riconducibili alla ricettazione erano ricomprese nella figura della compartecipazione, quale auxilium. Con il passare del tempo, soprattutto all’epoca del diritto comune e successivamente con il codice Zanardelli, si cercò di distinguere le due figure, ma non si arrivò ad un’emancipazione completa del reato, collegando, pertanto, la pena della ricettazione a quella del reato presupposto. Le cose cambiarono, invece, con l’avvento del Codice Rocco ed alla elaborazione dell’art. 648, così come modificato dalla l. n. 152 del 22 maggio 1975.

Il bene giuridico oggetto di tutela della fattispecie, però, non è pacifico, in quanto, vari autori hanno criticato la stessa collocazione del reato de quo tra i delitti contro il patrimonio mediante frode. Antolisei, per esempio, riteneva che la ricettazione fosse un reato plurioffensivo, dato che tutela sia il patrimonio sia la corretta amministrazione della giustizia. Questa, sostiene l’autore, viene tutelata, in quanto, la dispersione dei beni che viene realizzata tramite le condotte che realizzano il reato di ricettazione, sono idonee a sviare ed ostacolare le pubbliche attività finalizzate all’accertamento del reato presupposto. Un’altra parte della dottrina, riconducibile ad Pecorella, invece, sosteneva che il delitto offende in modo particolare, un interesse  patrimoniale. Tale conclusione viene avvalorata dalla stessa condotta punita dall’art. 648 c.p., il quale tende a consolidare il pregiudizio economico che deriva dalla realizzazione del reato presupposto. Tale conclusione, a conferma della corretta lettura data dalla dottrina, viene accolta anche in seno alla giurisprudenza. Quest’ultima, infatti, sostiene che dalla ricettazione possano derivare solo lesione e pregiudizi di natura patrimoniale. Il delitto è comune e, pertanto, può essere compiuto da chiunque, con l’unica eccezione che soggetto attivo del reato di ricettazione non può essere l’autore o il compartecipe del reato presupposto. Tale esclusione, infatti, è confermata anche dalla clausola di riserva con cui si apre l’art. 648 c.p., :” fuori dai casi di concorso nel reato”. Per quel che concerne la condotta attiva del reato, questa si manifesta tramite l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita, ovvero, attraverso l’intromissione per farle acquistare, cedere o vendere ad altri. Si tratta, quindi, di un reato a condotta vincolata, dato che è puntualmente e minuziosamente descritta dal legislatore. Andando, infatti, a descrivere le singole condotte, si può notare come non vi siano problemi particolare circa l’interpretazione data dalla giurisprudenza sul modus con cui realizzare il delitto. Per quel che concerne l’acquisto, infatti, esso viene ricompreso in modo ampio, tanto da ricomprendere sia l’acquisto a titolo oneroso che a titolo gratuito. Le nozione di ricezione, invece, è strettamente collegata a quella di acquisto ed ha carattere residuale rispetto a quest’ultimo. In essa, perciò, vengono ricomprese tutte le forme di disponibilità del bene diverse dall’acquisto, si pensi, per esempio, alla locazione, comodato o deposito. La condotta di occultamento si realizza con il nascondimento anche temporaneo della cosa. Tale forma di condotta presuppone che il soggetto sia già in possesso della cosa. L’oggetto materiale della condotta è il denaro o un’altra cosa, la cui nozione è  molto controversa. La giurisprudenza maggioritaria, anche se risalente nel tempo, accoglie la tesi estensiva e ritiene che per cosa debba intendersi anche le semplici utilità ottenute con il denaro con provenienza illecita.  Ai fini della realizzazione del reato di ricettazione, è necessario realizzare un reato presupposto. Questo può essere un reato qualsiasi, sia colposo che doloso, e non è necessario che sia un reato contro il patrimonio. Infine, l’elemento soggettivo è quello del dolo, nella duplice forma di dolo generico e specifico. Il dolo generico, sul piano volitivo deve esserci la volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare e sul piano cognitivo, deve sussistere la consapevolezza della proveniente illecita del denaro o delle cose. La giurisprudenza dominante ritiene che non è necessario che la consapevolezza si estenda al tempo, al modo e al luogo o alla qualificazione del reato presupposto, ma anche tramite prove indirette e inequivoche, bisogna avere la certezza della provenienza illecita del denaro.

La seconda fattispecie che è necessario descrivere è l’acquisto di cose di sospetta provenienza. Questa è disciplinata dall’art. 712 c. p., che si trova nel libro III Tiolo 1 dedicato alle contravvenzioni in particolare. La ratio della norma è molto semplice, essa mira ad evitare che venga agevolata la fruizione di profitti che derivano da delitti offensivi del patrimonio. Requisito necessario della fattispecie è l’accertamento della provenienza della cosa, questa, infatti, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie. Va da sé che ogni volta che venga accertata la provenienza del bene, non si configura la contravvenzione. Ma la dimostrazione della provenienza, non deve essere rigorosa e puntigliosa, ma è necessario la stessa sia ipotizzabile dalla qualità dei beni, dal loro prezzo. Su tale punto, sono intervenute la Sezioni unite, con la sentenza del 2010 n. 12433, le quali, al fine di fugare da ogni dubbio circa la prova e la dimostrazione della provenienza della cosa, hanno sostenuto che non è necessario che sia accertata la provenienza della cosa da reato, perché è richiesta solo la prova dell’acquisto o della ricezione, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto della loro provenienza. Per quel che concerne l’elemento soggettivo, è necessario che l’acquisto avvenga in circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza del sospetto della provenienza delle cose. Tale comportamento si manifesta tramite una condotta colposa che sta a monte dello stesso acquisto o ricezione della cosa. Dalla descrizione fatta, si evince una confusione tra le due norme, quasi si volessero sovrapporre l’una con l’altra. Ci si chiede, quindi, se il legislatore non sia stato preda di un lapsus e abbia legiferato due norme sostanzialmente uguali. Sul punto sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite con la sentenza del 2001 n, 22902. Esula dalla nostra trattazione la descrizione di tale sentenza, ma brevemente si può sottolineare come le Sezioni Unite hanno rovesciato i due orientamenti giurisprudenziali che si contendevano il campo, arrivando ad affermare che non ci sono argomenti convincenti per ritenere che sia ipotizzabile in ogni caso di dolo eventuale, l’agente debba rispondere di contravvenzione ex art. 712 c.p., anziché di ricettazione, sia perché si tratta di un’ipotesi di dolo compatibile con il delitto di cui all’art. 648 c.p, e sia perché non si può ritenere a priori che tale forma di dolo integri tipicamente la fattispecie contravvenzionale.

Descritta brevemente la normativa di riferimento, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziali tra due tesi. La prima, sostiene che l’illecito amministrativo ex art. 1 del d.l. 35/2005 e successive modifiche sia speciale solo rispetto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. Tale conclusione è avvalorata dall’elemento oggettivo della contravvenzione, che si basa sull’acquisto o sulla ricezione di cose di cui si abbia il sospetto della  provenienza. Solo questa ipotesi è sovrapponibile all’illecito amministrativo. Lo stesso non può dirsi, invece, per la ricettazione, che si sostanzia nell’acquisto o ricezione di cose provenienti da reato.

Il secondo orientamento, invece, sovverte tali conclusioni e sostiene che si deve applicare sempre la sanzione amministrativa nel pieno rispetto del principio di specialità sia rispetto all’incauto acquisto sia rispetto alla ricettazione. Tale tesi poggia le proprie ragioni su tre motivi: 1)la volontà legislativa, infatti si ritiene che il legislatore abbia preferito punire con sanzioni amministrative, piuttosto che con sanzioni penali, l’acquirente finale di un prodotto contraffatto; 2) si avverte l’esigenza di evitare che l’ipotesi amministrativa resti un caso di scuola e che venga considerata una mossa politica per conquistarsi gli elettori;3) non è vero che la struttura dell’illecito amministrativo è maggiormente compatibile con l’art 712 c.p. Nell’illecito amministrativo, infatti, si evince l’inciso:” abbia motivo di sospettare”; mentre nella lettera dell’art. 712 c.p., viene utilizzata l’espressione:” inducano a ritenere”. Da ciò, pertanto, si può concludere che l’illecito amministrativo estenda la sua portata sia alle ipotesi di sospetta provenienza che a quelle di piena consapevolezza della provenienza del prodotto. Delineati, altresì, i due orientamenti, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che cosa si intenda per norma speciale, affrontando le differenze tra l’art 9 della l. n. 689/1981 e l’art. 15 c.p., richiamando due sentenze rese sempre dalle Sezioni Unite, e, successivamente, hanno affrontato una breve descrizione delle modifiche normative subite dall’art. 1 del d.l. 35/2005. I giudici si basano, in modo particolare, sulle modifiche apportate al testo originario dell’illecito amministrativo, e si soffermano, soprattutto, sulla soppressione dell’inciso “salvo che il fatto costituisca reato” ad opera della l. n. 99/2009, con riferimento specifico all’acquirente finale e viene introdotto l’illecito amministrativo con precipuo riguardo agli acquisti compiuti da soggetti diversi dall’acquirente finale. Sottolineano i giudici come già tale modifica sarebbe di per sé idonea a ritenere l’acquirente finale responsabile dell’illecito amministrativo, richiamando, altresì, le sentenze emanate dalle Sezioni Unite n. 1963 2011, laddove si afferma che il principio di specialità è diretto a privilegiare i casi in cui una condotta è punibile sia penalmente che con una sanzione amministrativa che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Continuando ad interpretare la lettera della norma, pertanto, si evince che l’illecito amministrativo può essere realizzato solo dall’acquirente finale, mentre i reati di cui agli artt. 648 e 712 c.p., possono essere compiuti da chiunque. Con particolare riferimento alla ricettazione, il legislatore ha sancito che colui che commette il reato presupposto non può essere autore del delitto di ricettazione, ma si evince chiaramente come lo stesso concetto di acquirente finale escluda tale possibilità. Ciò è ovvio, in quanto, un soggetto che abbia partecipato ad un reato presupposto, si pensi, per esempio al furto di un bene mobile, non comprerebbe mai quel bene sapendo la provenienza, così lo stesso acquirente finale, al momento dell’acquisto non può immaginare che quel bene sia il frutto di un’attività delittuosa. Diversamente può dirsi, invece, raffrontando l’illecito amministrativo con la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p., ove la formula :”senza averne prima accertato la provenienza”, è stata eliminata dalla lettera della norma, perciò è configurabile l’illecito amministrativo indipendentemente dall’elemento psicologico-volitivo del soggetto agente, dato che, come detto precedentemente, la semplice formula: “inducano a ritenere”, è idonea a ricomprendere sia le ipotesi di mero sospetto della provenienza del bene, sia le ipotesi in cui si abbia la certezza della provenienza del bene. Tale conclusione trova conferma anche in base all’art. 3 della l. n. 689/1981, il quale afferma che un soggetto risponde delle proprie violazioni indipendentemente se le abbia compiuto con dolo o colpa. Per tali ragioni, i giudici delle Sezioni Unite, hanno ritenuto applicabile l’illecito amministrativo sia rispetto al delitto di ricettazione, sia rispetto alla contravvenzione di incauto acquisto, facendo applicazione del principio di specialità di cui all’art. 9 della l. n. 689/1981, ma solo con riferimento all’acquirente finale del prodotto.

 

DOTTRINA

Antolisei: sul bene giuridico oggetto di tutela della ricettazione, l’autore ha sostenuto la natura plurioffensiva del delitto.

Pecorella: sempre sulla natura del bene giuridico tutelato, l’autore ha sottolineato come il delitto di ricettazione offenda un interesse di natura esclusivamente personale.

Santoro: sulla ricettazione, quest’ultimo ha evidenziato come volendi e nolendi la ricettazione tenda ad offendere l’amministrazione della giustizia, in quanto, le condotte con cui si può realizzare il reato di ricettazione presuppongo implicitamente un ostacolo all’accertamento pubblico dei reati presupposti.

 

GIURISPRUDENZA.

Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 47164 2005

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 1963 2010

Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 22902 2001

Corte di Cassazione Penale, 2 luglio 2003 n. 195864

Corte di Cassazione a Sezioni unite, n. 12433 del 2010.

 

BIBLIOGRAFIA.

R. Garofoli, in Manuale di diritto penale, parte speciale, 2011.

G. Fiandaca, E. Musco, in Diritto penale, parte speciale.

S. Moccia, in La tutela del patrimonio e principi costituzionali., 1988

G. Pecorella, in Ricettazione (diritto penale), in Nuovissimo Digesto Italiano.

 

TESTO SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto – Presidente

Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere

Dott. FIALE Aldo – Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero – Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – rel. Consigliere

Dott. CASSANO Margherita – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/10/2010 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Franco Fiandanese;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

uditi per le parti civili (OMISSIS) s.a. e (OMISSIS) s.p.a., rispettivamente, l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso, e in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, depositando conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 16 giugno 2006, assolveva (OMISSIS) dal delitto di cui agli articoli 56 e 648 c.p., perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato. Secondo la contestazione, l’imputato, al fine di profitto, facendo un ordinativo tramite corriere espresso, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a ricevere un orologio recante il marchio contraffatto (OMISSIS), cosa proveniente dal delitto di cui all’articolo 473 c.p., senza riuscire nel proprio intento per cause indipendenti dalla sua volonta’ e, segnatamente, a causa del controllo doganale cui veniva sottoposto il collo proveniente dalla Cina.

Il Tribunale osservava che l’elemento oggettivo della fattispecie era previsto dal delitto di cui all’articolo 648 c.p., dalla contravvenzione di cui all’articolo 712 c.p., e, infine, dall’illecito amministrativo di cui al Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 7, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80; e che, pertanto, la distinzione tra i diversi illeciti doveva essere individuata nell’elemento soggettivo. Il Tribunale escludeva nel caso di specie sia il dolo specifico che quello diretto di ricettazione e riteneva incompatibile con la figura delittuosa il dolo eventuale, affermando che non vi era prova che il (OMISSIS), non avendo avuto modo di visionare l’orologio da lui ordinato, potesse essersi rappresentato con certezza o con elevata verosimiglianza la contraffazione del marchio (OMISSIS). Riteneva, infine, ravvisabile l’illecito amministrativo, che doveva considerarsi speciale, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9, rispetto alla contravvenzione di cui all’articolo 712 c.p., posto che conteneva tutti gli elementi propri del reato contravvenzionale cui si aggiungeva la limitazione della condotta sanzionata ai prodotti acquistati o accettati in violazione delle leggi di tutela dei marchi.

2. Proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, il quale, premesso che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l’incompatibilita’ tra il dolo eventuale e il delitto di ricettazione, osservava che l’illecito amministrativo contemplava il fatto di colui che acquista beni con marchio contraffatto “senza averne prima accertata la legittima provenienza”, mentre, nel caso di specie il (OMISSIS) aveva la certezza di acquistare merce contraffatta, essendosi rivolto a canali di fornitura in estremo oriente notoriamente operanti nel settore della contraffazione di marchi di lusso.

3. La Corte di appello di Brescia, a seguito di conversione del ricorso operata dalla Corte di cassazione, con sentenza in data 25 ottobre 2010, dichiarava il (OMISSIS) colpevole del delitto ascrittogli, ritenuta l’ipotesi di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, e lo condannava, con sostituzione della pena, alla multa di euro 2.480 e, inoltre, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (OMISSIS) s.a. e (OMISSIS) s.p.a. da liquidare in separata sede.

La Corte di appello rilevava che il Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, era stato modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 17, con la soppressione (fra l’altro) dell’inciso iniziale “salvo che il fatto costituisca reato” ed affermava che l’illecito amministrativo doveva considerarsi speciale rispetto al reato di cui all’articolo 712 c.p., qualora oggetto dell’illecito siano cose fabbricate in violazione di norme “in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ industriale”. La stessa Corte riteneva, invece, che dall’ambito dell’illecito amministrativo dovessero escludersi le’ ipotesi in cui l’acquirente abbia la certezza di comperare un oggetto frutto della violazione delle suddette norme. Nel caso di specie, le circostanze relative ai prezzo pagato (trenta dollari) e la chiara spiegazione contenuta nel sito internet, su cui era avvenuto l’acquisto dell’orologio, che si trattava di un’imitazione dell’originale portavano la Corte di merito a concludere che il (OMISSIS) aveva direttamente voluto l’acquisto di un oggetto che riproducesse pedissequamente il prodotto genuino e che fosse con quest’ultimo esteriormente confondibile.

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicita’ della motivazione.

Quanto al primo vizio, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato la portata dell’intervento legislativo n. 99 del 2009, avente ad oggetto il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, che non solo ha soppresso la clausola “salvo che il fatto costituisca reato”, ma ha anche sostituito le parole “da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose” con l’espressione “da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose”, ed ha, infine, sostituito il termine “intellettuale” con quello “industriale”. Tali modifiche, secondo il ricorrente, farebbero ritenere la norma “costruita su misura per l’acquisto di prodotti recanti marchi falsi venduti a prezzo bassissimo da persone anche extra-comunitarie sulla pubblica via o tramite internet e sicuramente l’intenzione del legislatore era proprio quella di non criminalizzare l’acquirente finale di prodotti recanti marchi falsi”; pertanto, dovrebbe applicarsi il principio di specialita’ di cui all’articolo 9 legge n. 689 del 1981, considerando, altresi’, che la norma amministrativa non fa distinzione fra dolo o colpa e dovrebbe essere applicata in ogni caso quando un privato acquista una cosa che per la qualita’, per il prezzo o per la condizione di chi la offre ritenga che sia contraffatta.

La motivazione della pronuncia, comunque, si paleserebbe illogica laddove desume la consapevolezza della contraffazione dalla mera consultazione di una pagina internet, scritta in inglese, dalla quale non si desumeva che l’orologio che si ordinava potesse essere un orologio con marchio contraffatto, e l’imputato, che conosceva una lingua inglese scolastica, poteva ben credere di ordinare un orologio uguale a quello di marca (OMISSIS), dovendosi distinguere tra il modello industriale e il marchio oggetto di tutela, marchio che l’imputato non poteva vedere e non ha potuto vedere perche’ l’orologio non e’ mai arrivato a destinazione.

5. La costituita parte civile (OMISSIS) s.a., con due distinte note del 9 settembre 2011 e del 23 ottobre 2010, chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che l’intervento legislativo del 2009 ha voluto precludere al privato acquirente “ogni possibilita’ di fuga”, ampliando il sistema sanzionatorio, che ora ricomprenderebbe una serie di condotte che, in passato, si ponevano ai margini dell’applicabilita’ della contravvenzione di incauto acquisto ovvero al di fuori di ogni tipo di previsione normativa. Tale conclusione si ricaverebbe, in primo luogo, dall’interpretazione della volonta’ legislativa, che sarebbe nel senso dell’inasprimento della risposta repressiva al dilagante fenomeno della contraffazione mediante l’allargamento delle ipotesi punitive anche al campo delle sanzioni amministrative; in secondo luogo, dall’osservazione per cui la ricettazione ha caratteristiche strutturali, ben evidenziate anche dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 12433 del 2010 (in tema di configurabilita’ del dolo eventuale nella ricettazione), del tutto diverse da quelle della contravvenzione di cui all’articolo 712 c.p., sicche’, benche’ l’illecito amministrativo possa essere considerato speciale rispetto a quest’ultima fattispecie, non altrettanto potrebbe dirsi rispetto al delitto di ricettazione.

6. La Seconda Sezione penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 28 settembre 2011, depositata il successivo 12 ottobre, ha rilevato l’esistenza di due distinte tesi giuridiche sulla questione della specialita’ o meno del nuovo testo di cui al Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, cosi’ come modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 17, comma 2, rispetto al delitto di ricettazione.

Secondo un primo orientamento, l’illecito amministrativo sarebbe speciale solo rispetto alla contravvenzione di cui all’articolo 712 c.p., ma non rispetto alla ricettazione, atteso che soltanto l’elemento oggettivo della contravvenzione, essendo incentrato sull’acquisto o ricezione di cose di cui si abbia motivo di sospettare la provenienza da reato in ragione della loro qualita’, della condizione di chi le offre o del prezzo, e’ seriamente sovrapponile con l’ultima versione legislativa dell’illecito amministrativo, mentre non altrettanto puo’ dirsi del delitto di cui all’articolo 648 c.p., che si sostanzia nell’acquisto o ricezione di cosa proveniente da delitto a fini di profitto.

Secondo il contrario orientamento, invece, deve trovare sempre applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria, dovendosi l’illecito amministrativo considerare speciale non soltanto rispetto all’incauto acquisto, bensi’ anche in relazione alla ricettazione. Tale soluzione poggia, in primo luogo, sull’interpretazione della volonta’ legislativa, che e’ maggiormente compatibile con l’esclusione dell’applicazione di sanzioni penali ai danni dell’acquirente finale di beni con marchi contraffatti; in secondo luogo, sull’esigenza di evitare che la norma sull’Illecito amministrativo resti relegata a meri casi di scuola, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l’acquirente finale di un prodotto con segni falsi – si pensi al frequente caso dell’acquisto da venditori ambulanti – non sia consapevole che l’oggetto acquistato rappresenta il provento della violazione dell’articolo 474 c.p.; in terzo luogo, sulla considerazione per cui non e’ vero che l’illecito amministrativo e’ maggiormente compatibile con la struttura dell’articolo 712 c.p., atteso che in esso il legislatore impiega l’espressione “inducano a ritenere”, laddove nella contravvenzione la lettera della norma usa le parole “abbia motivo di sospettare”, dal che si desume che lo stesso illecito amministrativo e’ idoneo ad “abbracciare sia le situazioni di mero sospetto che quelle di piena consapevolezza della provenienza del bene oggetto di transazione commerciale”.

Ne conseguiva, secondo la parte finale dell’ordinanza, l’opportunita’ di rimettere la questione alle Sezioni unite soprattutto per la sua potenzialita’ di riguardare “migliaia di acquirenti di beni con marchi contraffatti”.

7. Con decreto in data 17 ottobre 2011, il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone per la trattazione l’odierna udienza.

8. Le costituite parti civili (OMISSIS) s.a. e (OMISSIS) s.p.a. in data 30 dicembre 2011 hanno depositato presso la Cancelleria delle Sezioni Unite penali memoria ex articolo 121 c.p.p., con la quale insistono nella richiesta di rigetto del ricorso, sostenendo, in punto di diritto, la perdurante sussistenza, nei caso di specie, del delitto di ricettazione anche a seguito dell’intervento legislativo dei 2009.

Al riguardo, ribadiscono che la nuova disposizione ha lasciato un ambito residuale di applicabilita’ del delitto di cui all’articolo 648 c.p..

Deporrebbero in tal senso la volonta’ legislativa, che e’ orientata all’inasprimento della risposta repressiva al dilagante fenomeno della contraffazione mediante l’allargamento delle ipotesi punitive anche al campo delle sanzioni amministrative, nonche’ le caratteristiche strutturali della ricettazione, posto che esse rimangono del tutto diverse da quelle della contravvenzione prevista dall’articolo 712 c.p..

Ne consegue che, per quanto l’illecito amministrativo possa essere considerato speciale rispetto alla contravvenzione di incauto acquisto, non e’ altrettanto vero che esso lo sia anche rispetto al delitto di ricettazione. Ove il legislatore nel 2009 avesse voluto depenalizzare ogni tipo di acquisto, lo avrebbe detto espressamente, astenendosi dall’elencare nella nuova norma gli indici di sospetto, sicche’ e’ da opinare che sia stato depenalizzato unicamente l’acquisto in relazione al quale si poteva muovere all’agente il rimprovero derivante dal “non aver colto” detti indici.

Secondo le parti civili, pertanto, mentre in tale ultimo caso si verserebbe nell’ipotesi dell’illecito amministrativo, la consapevolezza delle provenienza delittuosa della cosa acquistata resterebbe ancora punita dall’articolo 648 c.p.. Ed anzi, cosi’ impostati I rapporti tra le fattispecie in questione, sia contravvenzionali che amministrativamente rilevanti, non si ravviserebbe, a rigore, la necessita’ di “scomodare” le regole sul rapporto di specialita’ tra norme. Sul piano effettuale osservano i difensori che, se cosi’ non si argomentasse, sarebbe troppo facile per l’agente sfuggire alle maglie del sistema penale semplicemente “iscrivendosi alla categoria del privato consumatore finale del prodotto”, il che frustrerebbe ogni sforzo repressivo del fenomeno contraffattivo che il legislatore avrebbe, invece, intenzione di continuare a porre in essere.

Ulteriore dimostrazione della non avvenuta depenalizzazione in parte qua dell’articolo 648 c.p., deriverebbe dallo studio dei lavori preparatori della legge di modifica del 2009 ed in particolare dalla “Scheda di lettura”, redatta dal Servizio Studi del Senato nel novembre 2008, del disegno di legge A. S. n. 1195, nella quale si osserva che la nuova norma prevede chiaramente la sola punibilita’ a titolo amministrativo dell’incauto acquisto da parte dell’acquirente finale di prodotti in violazione della disciplina sulla proprieta’ industriale, con esclusione, dunque, di ogni menzione della condotta di ricettazione, che pertanto esulerebbe dall’ambito applicativo della depenalizzazione.

In calce alla memoria e’ contenuta una scheda elaborata da “tecnici competenti”, il cui contenuto viene “fatto proprio” dalla difesa delle parti civili, nella quale si sostiene che da alcune fonti dell’Unione Europea deriverebbe non solo la necessita’ di apprestare la massima tutela possibile contro gli atti di aggressione alla proprieta’ intellettuale, ma anche l’opportunita’ che cio’ avvenga attraverso l’utilizzo delle sanzioni penali, costituendo le stesse un mezzo adeguato per il raggiungimento dello scopo.

A tal riguardo si fa menzione della c.d. Direttiva Enforcement (n. 2004/48/CE), che ha fissato detto principio pur non contenendo disposizioni materiali relative alle sanzioni penali da applicare e pur avendo lasciato liberi gli Stati membri di decidere le misure punitive considerate piu’ idonee. Lo stesso principio sarebbe in corso di ulteriore precisazione in virtu’ di altri tre atti in via di perfezionamento: si tratterebbe della “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale” del 12 luglio 2005, nonche’ della “Proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprieta’ intellettuale”, recante la stessa data, le quali imporrebbero agli Stati membri di qualificare come reato le violazioni intenzionali dei diritti di proprieta’ intellettuale; ed inoltre della “Proposta modificata di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale”, del 24 giugno 2006, secondo la quale anche le sanzioni penali devono costituire un opportuno strumento per assicurare il rispetto della proprieta’ intellettuale. A tali fonti si aggiunge la Comunicazione della Commissione Europea del 16 luglio 2008, rubricata “Una strategia Europea in materia di diritti di proprieta’ industriale”, in cui si osserva che anche le sanzioni penali possono costituire in taluni casi un mezzo per far applicare i diritti di proprieta’ intellettuale e si confida nella sensibilita’ degli Stati membri di dotarsi di misure penali efficaci a tal fine.

Alla luce di tali richiami, la Corte di cassazione sarebbe chiamata a leggere in chiave penalistica la norma di cui al Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, convertito dalla Legge n. 80 del 2005, cosi’ come modificata nel 2009, in tal modo adempiendo all’obbligo, oramai riconosciuto dalla sua stessa giurisprudenza, di interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla normativa comunitaria. Viceversa, in via subordinata, ove la Cassazione propendesse per la tesi della depenalizzazione, si suggerisce l’opportunita’ di un rinvio alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale al fine di favorire la corretta interpretazione delle disposizioni sopra richiamate e, in via ulteriormente subordinata, di sollevare questione di legittimita’ costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117 Cost., laddove il contrasto tra le norme non fosse sanabile in via esegetica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite e’ la seguente: “Se possa configurarsi una responsabilita’ a titolo di ricettazione per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata”.

2. Su tale questione non sussiste un concreto contrasto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale non risulta essersi pronunciata ex professo su di essa.

Si registra soltanto un intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232304), con il quale, nel pronunciarsi in merito al concorso tra il reato di ricettazione (articolo 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (Legge 22 aprite 1941, n. 633, articolo 171 ter), si esamina anche il disposto del Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, nel suo testo originario e si osserva: “questa nuova fattispecie di illecito amministrativo e’ evidentemente applicabile nei soli casi in cui neppure la presupposta violazione delle norme in materia di proprieta’ intellettuale costituisca reato; al contrario di quanto invece presuppone la fattispecie contravvenzionale prevista dall’articolo 712 c.p., sulla quale la fattispecie amministrativa e’ ricalcata pressoche’ letteralmente, e salva la disciplina eventualmente diversa dettata dalle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti. Attesa l’apparente identita’ delle due fattispecie, in realta’, la nuova norma risulterebbe inapplicabile, ove non avesse un ambito di applicazione distinto da quello proprio della fattispecie contravvenzionale prevista dal codice penale. Infatti, come s’e’ visto, l’articolo 1, comma 7, del decreto stabilisce che la nuova fattispecie di illecito amministrativo e’ applicabile solo quando il fatto non costituisce reato; ma anche l’analoga fattispecie prevista dall’articolo 712 c.p., e’ appunto un reato. Sicche’ deve ritenersi che l’incauto acquisto di cose provenienti da reato possa integrare gli estremi della contravvenzione prevista dall’articolo 712 c.p.; mentre l’incauto acquisto di cose di provenienza altrimenti illecita puo’ integrare gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 7, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80“.

La sentenza delle Sezioni Unite e’ stata pronunciata quando il testo originario del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 7, conteneva, nel suo incipit, la clausola di riserva “Salvo che il fatto costituisca reato”. Sul punto e’ rilevante citare la sentenza Sez. 2, n. 35080 del 07/07/2009, la quale dopo aver aderito alla tesi delle Sez. U, n. 47164 del 2005 (cit.), quasi anticipando le successive modifiche normative, afferma che “soltanto l’eliminazione dell’inciso salvo che il fatto costituisca reato, renderebbe con sicurezza applicabile, in tale specifica situazione di acquisto, accettazione, ecc. – ed alla luce del generale principio di specialita’ di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9 – la sanzione amministrativa pecuniaria, eliminando il carattere inutilmente ridondante della disposizione. In questo modo la condotta di acquisto o accettazione, ovviamente, assumerebbe rilevanza – secondo i principi generali di cui alla citata Legge n. 689, articolo 3 – se connotata da dolo in caso di piena consapevolezza della provenienza illecita, ovvero da colpa”.

Deve ancora registrarsi una sentenza pronunciata in materia di acquisto di sostanze farmaceutiche assoggettate ad un titolo di proprieta’ industriale, che incidentalmente esamina la disposizione del Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, alla luce delle novelle intervenute nel settore, in particolare la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ed afferma che, sulla base di tale disposizione, la quale punisce con una semplice sanzione amministrativa l’acquisto di beni assoggettati a privativa industriale, “e’ di per se’ categoricamente da escludersi che il fatto possa essere punito come reato, ostandovi all’evidenza il principio di specialita’ sancito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9” (Sez. 2, n. 14053 del 15/03/2011, Fredducci).

3. Dovendosi raffrontare il delitto di ricettazione con l’illecito amministrativo, occorre tener presenti i criteri sull’individuazione della norma speciale di recente ridefiniti dalla giurisprudenza di legittimita’, posto che il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative e’ disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9, in base al quale, se uno stesso fatto e’ punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale piuttosto che il concorso tra sanzione penale e violazione amministrativa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722, pronunciandosi in tema di rapporti tra l’articolo 334 c.p., e l’articolo 213 C.d.S., comma 4, hanno affermato che “rilevante e’, nel testo dell’articolo 9, la differenza rispetto all’articolo 15 c.p., laddove, invece di parlare di stessa materia, si fa riferimento allo stesso fatto. Non e’, pero’, da ritenere che con questa formula il legislatore abbia inteso fare riferimento alla specialita’ in concreto, dovendosi al contrario ritenere che il richiamo sia fatto alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione, evitando quella genericita’ che caratterizza l’articolo 15 c.p., con il riferimento alla materia. Valgono infatti, nel caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni di natura amministrativa, le medesime considerazioni (…) sulla necessita’ che il confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete. Il che, del resto, e’ confermato dal tenore dell’articolo 9 che, facendo riferimento al fatto punito, non puo’ che riferirsi a quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente inteso”.

Nel contempo Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864, in tema di rapporti tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato, hanno affermato che in caso di concorso di norme penali che regolano la stessa materia, il criterio di specialita’ di cui al l’articolo 15 c.p., richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme puo’ ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.

Entrambe le sentenze, dunque, chiariscono che il rapporto di specialita’ deve essere verificato nel confronto strutturale tra le fattispecie astratte; ciascuna di esse, poi, contiene altre importanti affermazioni di principio: la prima sottolinea che il citato articolo 9 “diretto a privilegiare la specialita’ (e quindi l’apparenza del concorso) costituisce un’importante chiave di lettura in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprattutto se cio’ avvenga in tempi successivi rispetto all’entrata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa”; la seconda invita ad “una applicazione del principio di specialita’, secondo un approccio strutturale, che non trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la ratio delle norme, le loro finalita’ e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilita’, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU”.

4. Per la soluzione della questione sottoposta a queste Sezioni Unite e’ necessario ripercorrere lo sviluppo delle modifiche legislative apportate alla norma di riferimento.

La norma base e’ quella introdotta con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 7, come modificato in sede di conversione dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo che porta in rubrica l’indicazione “lotta alla contraffazione” e cosi’ dispone al comma 7, nel suo testo originario: “7. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita’ o per la condizione di chi le offre o per l’entita’ del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (l’ultimo periodo e’ stato aggiunto dalla legge di conversione).

Successivamente il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 2, comma 4 bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha apportato le seguenti modificazioni: “al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: sanzione amministrativa pecuniaria sono inserite le seguenti: da 100 euro e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dalla citata Legge n. 689 del 1981, articolo 13, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa”.

Successivamente ancora il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articolo 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, che porta nuovamente in rubrica “lotta alla contraffazione”, sostituisce al primo periodo le parole “da 100 Euro” con quelle “da 500 Euro”.

Infine, la Legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 17, che reca in rubrica “contrasto della contraffazione”, entrato in vigore il 15 agosto 2009, apporta, con il comma 8, all’articolo 1, comma 7, citato, le seguenti modificazioni:

“a) nel primo periodo:

1) le parole: Salvo che il fatto costituisca reato, sono soppresse;

2) le parole: da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose sono sostituite dalle seguenti: da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose;

3) la parola: intellettuale e’ sostituita dalla seguente: industriale;

b) il secondo periodo e’ soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole: Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale sono inserite le seguenti: “Salvo che il fatto costituisca reato”.

Il comma 3 del citato articolo 17, inoltre, dispone:

“3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 1, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e’ prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede”.

Il testo finale, attualmente vigente, del Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, e’, dunque, il seguente:

“7. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualita’ o per la condizione di chi le offre o per l’entita’ del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dalla citata Legge n. 689 del 1981, articolo 13, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa”.

5. Dall’esame dello sviluppo delle modifiche legislative al testo originario si desumono elementi interpretativi per chiarire il significato della disposizione attualmente vigente.

Un primo elemento e’ quello che concerne gli autori dell’illecito amministrativo:

1) in origine erano puniti con identica sanzione tutti coloro che effettuavano l’acquisto o la ricezione ovvero l’intermediazione all’acquisto o alla ricezione a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalita’ di cose che violavano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ intellettuale;

2) successivamente si prevede una sanzione amministrativa “rafforzata” per gli operatori commerciali o importatori o, comunque, soggetti diversi dall’acquirente finale.

Un secondo elemento e’ quello relativo alle modalita’ dell’acquisto:

1) in origine qualsiasi acquisto, da chiunque effettuato, doveva essere avvenuto “senza avere prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita’ o per la condizione di chi le offre o per l’entita’ del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ intellettuale”;

2) tali modalita’ rimangono ferme anche quando successivamente si distingue tra acquirente finale e non finale;

3) con la Legge n. 99 del 2009, viene soppressa la formula “senza averne prima accertata la legittima provenienza”.

Un terzo elemento di fondamentale importanza e’ quello relativo alla clausola di riserva:

1) in origine la formula “salvo che il fatto costituisca reato” riguardava indistintamente qualsiasi tipologia di acquisto;

2) con la Legge n. 99 del 2009 la clausola di riserva viene soppressa con specifico riferimento all’acquirente finale e viene introdotta solo con riguardo agli acquisti effettuati da qualsiasi soggetto diverso dall’acquirente finale.

Gia’ quest’ultima modifica potrebbe essere sufficiente a ritenere la specialita’ dell’illecito amministrativo rispetto agli acquisti effettuati dall’acquirente finale sulla base del solo testo della disposizione vigente alla data di entrata in vigore della Legge n. 99 del 2009, in applicazione del principio formulato dalle citate Sezioni Unite n. 1963 del 2011 (v. retro par. 3), laddove si afferma che la Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 9, e’ diretto a “privilegiare la specialita'” in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga, soprattutto se cio’ avvenga in tempi successivi rispetto all’entrata in vigore della prima norma, una disciplina normativa che la preveda anche come violazione amministrativa, cio’ che appare evidente nel caso di specie, in cui il legislatore ha manifestato chiaramente il suo intento con una mirata e selezionata eliminazione della clausola di specialita’.

Se, poi, si procede, sempre in applicazione dei principi formulati dalle citate sentenze delle Sezioni Unite n. 1963 del 2011 e n. 1235 del 2011, ad un raffronto strutturale tra le fattispecie astratte, si deve rilevare, in primo luogo, che il legislatore del 2009 ha voluto delimitare l’ambito dell’illecito amministrativo speciale al soggetto agente costituito dall'”acquirente finale”, mentre i reati del codice penale (articoli 648 e 712) possono essere commessi da “chiunque”. L’articolo 648 c.p., richiede che colui che commette il delitto non sia concorrente nel reato presupposto, ma e’ evidente che la stessa qualifica di “acquirente finale” esclude tale possibilita’ con riferimento alla contraffazione quale presupposto della condotta amministrativamente illecita, trattandosi di qualifica del soggetto agente che intende escludere un qualsiasi concreto apporto causale all’attivita’ criminosa presupposta, non solo sotto forma di previo concerto o di agevolazione, ma anche di concreta istigazione che abbia determinato l’autore materiale all’azione.

In secondo luogo, il concetto di “cose che, per la loro qualita’ o per la condizione di chi le offre o per l’entita’ del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ industriale”, costituisce specificazione di quello di “cose provenienti da un qualsiasi delitto” di cui al l’articolo 648 c.p..

In terzo luogo, la formula relativa alla modalita’ dell’acquisto che doveva avvenire “senza averne prima accertata la legittima provenienza” – che aveva fatto porre in raffronto la fattispecie in esame esclusivamente con quella dell’articolo 712 c.p.p., che adottava analoga formula – e’ stata eliminata, in tal modo evidenziandosi la possibilita’ di configurare l’illecito amministrativo quale che sia l’atteggiamento psicologico del soggetto agente, poiche’ la semplice formula “inducano a ritenere” e’ idonea comprendere sia il mero sospetto che la piena consapevolezza della provenienza illecita del bene che si acquista; mentre non costituisce elemento specialistico “per aggiunta” il fine di profitto che caratterizza il delitto di ricettazione, posto che esso certamente e’ individuabile nel diversi profili di vantaggio che si propone l’acquirente finale di un prodotto contraffatto, sicche’ si tratta di un elemento che appare inerente alla fattispecie delineata. Il rapporto di specialita’, pertanto, sussiste sia rispetto al delitto che alla contravvenzione del codice penale, posto che, secondo quanto dispone la Legge n. 689 del 1981, articolo 3, “nelle violazioni cui e’ applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e’ responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.

6. Dai lavori preparatori della legge di modifica del 2009 non si desume la depenalizzazione in parte qua solo dell’incauto acquisto e non anche dell’articolo 648 c.p., come affermato nella memoria della parte civile, la quale fa riferimento ad una “scheda di lettura” redatta dal Servizio Studi del Senato con riferimento al disegno di legge, nella quale effettivamente si osserva che la nuova norma prevede “la sola punibilita’ a titolo amministrativo dell’incauto acquisto da parte dell’acquirente di prodotti in violazione della disciplina sulla proprieta’ industriale (anziche’ intellettuale)”. Infatti, il testo della Legge n. 99 del 2009, articolo 17, comma 8, era contenuto, negli stessi termini, nell’articolo 12 del disegno di legge n. 1441, presentato in data 2 luglio 2008, d’iniziativa del Governo. Tale articolo, rimasto inalterato nel suo contenuto, venne stralciato, insieme ad altri articoli, con delibera dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 5 agosto 2008 (atto n. 1441 ter) e successivamente approvato il 1 luglio 2009. Passo’ quindi al Senato (atto 1195-B) dove venne definitivamente approvato il 9 luglio 2009. Ebbene, la relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, con riferimento al suddetto articolo 12, parla di norma che reca “modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole”. Il concetto di “consapevolezza” dell’acquirente e’ all’evidenza ben diverso da quello di un acquisto semplicemente incauto, mentre il riferimento al “consumatore” chiarisce che l’intento del legislatore e’ quello di dettare una disciplina sanzionatoria speciale riguardante appunto l’utente finale, trattandosi di una qualificazione che ha avuto ampia elaborazione nell’ambito della disciplina della tutela dei consumatori e che si riferisce strettamente a “qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale” (articolo 2 direttiva dell’Unione Europea 11 maggio n. 2005/29/CE).

In ogni caso, in mancanza di elementi sistematici certi, e’ arbitrario ritenere che il legislatore, sopprimendo l’inciso “salvo che il fatto costituisca reato”, abbia voluto eliminare la riserva con riferimento non a tutte le tipologie di reato, ma solo alle contravvenzioni; tanto piu’ che all’eliminazione di quell’inciso si accompagna anche la soppressione dell’espressione “senza averne prima accertata la legittima provenienza”, che consentiva, per questa parte, la sovrapposizione della fattispecie dell’illecito amministrativo a quella dell’incauto acquisto.

D’altro canto, la preoccupazione espressa nella memoria delle parti civili che la depenalizzazione del comportamento dell’acquirente privato consumatore finale “comporterebbe la corsa ad iscriversi a tale categoria”, e’ osservazione di mero fatto che non puo’ incidere nel raffronto tra fattispecie astratte; si tratta di un aspetto che attiene al campo probatorio e riguarda la corretta e prudente valutazione del giudice di merito, il quale terra’ conto che il legislatore, facendo riferimento all’acquirente finale, non ha inteso semplicemente contrapporlo all’acquirente “professionale”, posto che la stessa norma del Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, e successive modifiche, distingue quella figura soggettiva non solo dall’operatore commerciale e dall’importatore, ma anche “da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; pertanto, quest’ultimo deve intendersi colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad un acquisto ad uso personale.

7. Come si e’ detto, la soluzione interpretativa che attribuisce carattere di specialita’ all’illecito amministrativo in esame si fonda sulla progressione modificativa del testo originario della norma della Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, che trova la sua sistemazione finale con la Legge n. 99 del 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, cosi’ che si comprende come l’interpretazione offerta dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 47164 del 20 dicembre 2005 (v. retro par. 2) resta superata proprio dalle citate modifiche. Del resto, la previsione di un semplice illecito amministrativo per gli acquirenti finali di prodotti contraffatti rende la normativa in esame congruente con quella relativa all’acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, in relazione ai quali la suddetta sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, si configuri una fattispecie penalmente rilevante a carico di coloro che effettuino l’acquisto a fine di commercializzazione, “configurandosi l’illecito amministrativo previsto dalla Legge n. 633 del 1941, articolo 174 ter, soltanto quando l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale”. La sostituzione, nel Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, della parola “intellettuale” con quella “industriale” evidenzia il chiaro intento del legislatore di attuare proprio un parallelismo sanzionatorio tra le ipotesi di acquisto per uso personale di prodotti “provenienti” dalle violazioni dei diritti di esclusiva intellettuale e quelle di acquisto di prodotti “provenienti” dalla violazione dei diritti di proprieta’ industriale.

La interpretazione offerta nella suddetta sentenza, invece, mantiene la sua validita’ per quanto concerne l’illecito amministrativo previsto nei confronti di soggetti diversi dagli acquirenti finali. Infatti, il legislatore non a caso per questi soggetti ha mantenuto la clausola “salvo che il fatto costituisca reato”, sicche’ la nuova norma risulterebbe inapplicabile, ove non avesse un ambito di applicazione distinto da quello proprio delle fattispecie previste dal codice penale, nel senso che solo l’acquisto di cose di provenienza “altrimenti illecita”, ovvero non provenienti da reato, configura l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 1, comma 7, a carico di coloro che non sono acquirenti finali.

8. Stabilito che il complesso normativo che regola nella legislazione nazionale la materia in esame configura come illecito amministrativo la condotta dell’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, la parte civile ha posto il problema di una interpretazione del diritto nazionale conforme alla normativa comunitaria, quale si desume, in particolare, dalla direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale, oppure di un rinvio alla Corte di giustizia U.E. per la interpretazione della normativa comunitaria in materia, oppure, in via ulteriormente subordinata, di una rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita’ costituzionale della normativa in esame con riferimento agli articoli 11 e 117 Cost..

La citata direttiva, dopo avere precisato all’articolo 1 che il termine “diritti di proprieta’ intellettuale” include i diritti di proprieta’ industriale, definisce all’articolo 3 il suo obiettivo, che e’ quello di individuare “le misure, le procedure e i mezzi di ricorso” che siano “effettivi, proporzionati e dissuasivi”, ravvicinando le legislazioni nazionali al fine – come si precisa nel preambolo della stessa direttiva u’ “di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprieta’ intellettuale nel mercato interno”. Secondo la tesi sostenuta dalla parte civile, cio’ comporterebbe l’utilizzo di sanzioni penali costituendo esse un mezzo adeguato per il raggiungimento dello scopo. Nel citato preambolo, in effetti, si legge: “anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale”.

9. La questione in tal modo sottoposta all’attenzione di questa Corte comporta, preliminarmente, ancora prima di stabilire se essa sia fondata e rilevante, l’esame di una problematica piu’ ampia: se sia consentito un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. perche’ chiarisca se la normativa comunitaria imponga nella fattispecie considerata l’applicazione di sanzioni penali ovvero alla Corte costituzionale perche’ stabilisca se la normativa nazionale che prevede nei casi esaminati la configurabilita’ di un illecito amministrativo in luogo di quello penale sia in contrasto con la normativa comunitaria, quale parametro di costituzionalita’ alla luce degli articoli 11 e 117 Cost..

10. La Corte di giustizia U.E. ha chiarito, con costante giurisprudenza (da ultimo, contenente anche richiami ai precedenti, 5 luglio 2007, causa C-321/05 Kofoed) che il principio della certezza del diritto osta a che le direttive possano, di per se stesse, creare obblighi in capo ai singoli; esse non possono quindi essere fatte valere in quanto tali contro i singoli dallo Stato membro, il quale ha la scelta della forma e dei mezzi di attuazione delle direttive che meglio permettono di garantire il risultato a cui mirano. Peraltro, tutte le autorita’ di uno Stato membro, quando applicano il diritto nazionale, sono tenute ad interpretarlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo delle direttive comunitarie, ma “tale obbligo di interpretazione conforme non puo’ giungere sino al punto che una direttiva, di per se stessa e indipendentemente da una legge nazionale di trasposizione, crei obblighi per i singoli ovvero determini o aggravi la responsabilita’ penale di coloro che trasgrediscono le sue disposizioni” (in tali termini, sentenza sopra citata). Si tratta di un limite che deriva dai principi generali del diritto, quello della legalita’ della pena e quello connesso di applicazione retroattiva della pena piu’ mite, che fanno parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, quindi, fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l’ordinamento comunitario (Corte di giustizia, Grande Sezione, 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; 16 giugno 2005, Pupino, causa C-105/03). Principi del resto, sanciti anche dall’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (da ultimo. Corte EDU, Grande Camera, 17/09/2009, Scoppola c. Italia); dall’articolo 15, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonche’ dall’articolo 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Tali principi, pertanto, acquistano particolare rilevanza allorche’ si intenda far valere una norma comunitaria contenuta in una direttiva nell’ambito di procedimenti penali. Infatti, nel caso in cui i giudici del rinvio, sulla base delle soluzioni loro fornite dalla Corte di giustizia, dovessero giungere alla conclusione che le norme nazionali non soddisfano gli obblighi comunitari, ne deriverebbe che gli stessi giudici del rinvio sarebbero tenuti a disapplicare, di loro iniziativa, tali norme, senza che ne debbano chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante procedimento costituzionale.

E appunto cio’ che e’ avvenuto:

– con riferimento alle condotte illecite di cui alla Legge n. 633 del 1941, articolo 171 ter lettera d) e, articolo 171 bis, comma 1, riguardanti rispettivamente i supporti audio e video e i programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae, per l’inopponibilita’ nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del contrassegno Siae, in relazione alle quali i soggetti agenti sono stati assolti con la formula “il fatto non sussiste”, quale effetto della mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale “regola tecnica” in adempimento della direttiva Europea 83/189/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia 8 novembre 2007, Schwibbert (da ultimo, tra le tante, Sez. 3, n. 1073 del 19/11/2009, dep. 2010, Ramonda, Rv. 245758);

– con riferimento al reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento di cui del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 14, comma 5 ter, disapplicato, per non essere il fatto piu’ previsto dalla legge come reato a seguito della sentenza della Corte di giustizia 28 aprile 2011, El Didri (Sez. 5, n. 26027 del 08/06/2011, Marouani, Rv. 250938; Sez. 1, n. 18586 del 29/04/2011, Sterian, Rv. 250233; Sez. 1, n. 22105 del 28/04/2011, Thourghi, Rv. 249732).

Quelli sopra citati sono all’evidenza casi in cui l’interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia ha comportato una sostanziale abolitio criminis, cioe’ un effetto penalmente favorevole nei confronti dei destinatari della norma. Ben diverso e’ il caso in cui si pretenda dalla Corte di giustizia un’interpretazione con conseguenze penali sfavorevoli per i singoli destinatari dei precetti comunitari.

La Corte di giustizia riconosce che “sarebbe difficile per l’Unione adempiere efficacemente alla sua missione se il principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione Europea, non si imponesse anche nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”, e che, pertanto, applicando il diritto nazionale, il giudice, chiamato ad interpretare quest’ultimo, e’ tenuto a farlo per quanto possibile alla luce della lettera e dello scopo della normativa comunitaria, ma tale obbligo di interpretazione “conforme” “trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattivita’. Questi principi ostano in particolare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione-quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilita’ penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni” (sent. Pupino, cit.). La conseguenza e’ che un eventuale rinvio pregiudiziale non potrebbe avere come conseguenza che una sostanziale decisione di non liquet da parte della Corte di giustizia, In quanto una normativa comunitaria “non puo’ essere invocata in quanto tale dalle autorita’ di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, poiche’ una direttiva non puo’ avere come effetto, di per se’ e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilita’ penale degli imputati” (e’ questo il dispositivo della citata sentenza Berlusconi e altri, pronunciata con riferimento ad un caso in cui si chiedeva alla Corte di giustizia di verificare la compatibilita’ con il diritto comunitario delle nuove norme di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., verifica che avrebbe potuto comportare l’effetto di escludere l’applicazione del regime sanzionatorio) piu’ mite previsto dai detti articoli).

In definitiva, non e’ possibile che dalla disapplicazione di una norma interna per effetto del contrasto con la normativa comunitaria, sulla base del principio di preminenza del diritto comunitario, possano conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato. La mancata previsione come fattispecie di reato di comportamenti che ai sensi della normativa comunitaria si sarebbero dovuti considerare come penalmente illeciti, potrebbe, al piu’, costituire un inadempimento del legislatore nazionale rispetto ad obblighi di fonte comunitaria, ma non consente che i cittadini dello Stato inadempiente siano perseguiti penalmente per fatti considerati illeciti ai sensi della normativa comunitaria, ma non punibili o non piu’ punibili ai sensi di quella interna.

Questa Corte, adeguandosi a tali principi, ha ritenuto, anche a Sezioni Unite, di escludere la possibilita’ di un rinvio pregiudiziale, quando, appunto, tale rinvio fosse stato chiesto per legittimare un’interpretazione in malam partem della norma penale interna (Sez. 5, n. 38967 dell’11/10/2005, Galliani, Rv. 232571, con riferimento all’articolo 2621 cod. civ.; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244191, che ha escluso che la disciplina in tema di confisca contenuta nella decisione-quadro del Consiglio U.E. 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 possa essere utilizzata per estendere la confisca per equivalente di cui all’articolo 322 ter c.p., comma 1, anche al profitto del reato).

Analogamente non e’ percorribile la strada della questione di legittimita’ costituzionale. Infatti, la Corte costituzionale ha piu’ volte chiarito che il principio della riserva di legge (articolo25 Cost.) preclude l’adozione di pronunce con effetto in malam partem, allorche’ tale effetto discenda dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero dal ripristino di una norma abrogata, essendo tali operazioni riservate alla discrezionalita’ del legislatore, non potendo la Corte costituzionale, senza esorbitare dai suoi compiti, invadere il campo ad esso riservato dall’articolo 25, comma secondo, Cost., sovrapponendo alla scelta dallo stesso effettuata una diversa strategia di criminalizzazione (tra le tante: sentenze n. 161 del 2004 e n. 57 del 2009).

In definitiva, l’utilizzo della normativa sovranazionale va escluso allorquando “gli esiti di una esegesi siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale” (Sez. U, n. 38691 del 2009, cit.).

11. Per completezza argomentativa, con riferimento all’obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme, deve osservarsi, in primo luogo, che la citata direttiva comunitaria 2004/48/CE nel preambolo chiarisce che essa non si propone di stabilire “norme armonizzate”, ma solo di “ravvicinare” le legislazioni nazionali al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprieta’ intellettuale nel mercato interno; in secondo luogo, che la stessa direttiva, pur prevedendo sempre nel preambolo che “anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale”, nell’articolato definisce analiticamente le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa che gli Stati membri devono adottare e solo in via residuale e aggiuntiva stabilisce all’articolo 16 che gli Stati membri “possono” applicare altre “appropriate” sanzioni nei casi in cui il diritto di proprieta’ intellettuale sia stato violato. E’ evidente la volonta’ del legislatore comunitario di lasciare in questo campo liberta’ di scelta ai singoli Stati in materia di politiche criminali.

12. Per quanto concerne il concetto di “appropriatezza” non puo’ non rilevarsi, al fine di sottolineare la non sindacabilita’ in termini di irragionevolezza delle scelte di politica criminale del legislatore, da un lato, che, nel caso di specie, l’imputato e’ stato condannato, con sanzione sostitutiva, alla pena di euro 2.480 di multa interamente condonata, a fronte di un illecito amministrativo che prevede una sanzione pecuniaria fino a 7.000 euro, dall’altro lato, che il legislatore ha previsto la confisca amministrativa delle cose che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ industriale, con la conseguente possibilita’ di procedere a sequestro cautelare ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 13, comma 2. Ma soprattutto la legge dispone che alla confisca si proceda “in ogni caso”; cio’ significa che la confisca deve essere disposta a prescindere da qualsiasi accertamento di responsabilita’. Infatti, le cose suddette devono considerarsi “intrinsecamente” illecite, alla stregua di quelle di cui all’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, e di esse non puo’ consentirsi la circolazione sotto qualsiasi forma, anche ad uso personale, a tutela non solo delle imprese che hanno interesse a mantenere certa la funzione di marchi e segni distintivi, ma anche, piu’ in generale, della pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la corretta circolazione.

A completamento del quadro sanzionatorio amministrativo deve anche rilevarsi che, ai sensi del Decreto Legge n. 35 del 2005, comma 8, le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 7 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli da destinare alla lotta alla contraffazione.

13. In definitiva, deve formularsi il seguente principio di diritto: “Non puo’ configurarsi una responsabilita’ penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta’ industriale”.

14. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Non deve essere disposta la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa per l’applicazione delle sanzioni per l’illecito depenalizzato, poiche’ la depenalizzazione e’ successiva alla data di commissione del fatto.

Deve essere disposta la confisca dell’orologio in sequestro. La formula di assoluzione non consente di adottare provvedimenti relativi alla parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato. Dispone la confisca dell’orologio sequestrato.

 

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