Responsabilità genitoriale e diritto di visita: spunti di riflessione
A cura dell’Avv. Giuliana Degl’Innocenti
Sarà di preliminare importanza prima di calarsi nella disamina dell’argomento trattato, focalizzare l’attenzione sul concetto di responsabilità genitoriale ed in particolare, quindi, sull’art. 316 c.c. il quale appunto recita : Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio[…].”
La responsabilità genitoriale costituisce un dovere al quale devono compartecipare entrambi i genitori per la migliore soddisfazione degli interessi morali ed esistenziali dei figli, essa costituisce, infatti, l’elemento di congiunzione tra il diritto dei figli alla bigenitorialità e l’affidamento condiviso in sede di separazione.
In virtù di essa, quindi, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di mancata intesa la decisione è devoluta al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il magistrato può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Da sottolineare, però, che in caso il genitore non si attenga alle condizioni prescritte, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Sul così detto “diritto di visita” da parte del genitore separato nei cui confronti non è stata disposta la collocazione prevalente del minore si osserva, poi, come l’art. 337-ter c.c. stabilisca che “ Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
L’art. 337-bis, cod. civ. nel rivestire Giudice del potere di adottare “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” esplicitamente gli demanda l’incarico di fissare “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”.
Preme evidenziare, tuttavia, che la normativa valorizza l’autonomia dei genitori in ordine agli aspetti esistenziali della vita del minore; ed, infatti, l’art. 337-ter, comma 2, dispone che il giudice, laddove non contrari all’interesse del minore, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori. In altre parole, il Giudice darà spazio, in prima battuta, sempre e comunque, agli accordi intervenuti tra i genitori.
In buona sostanza, se i coniugi presentano un programma educativo condiviso, il Giudice non è tenuto a redigere un provvedimento dettagliato, potendo limitarsi a prendere atto dello stesso. Se, invece, i genitori si rivelano incapaci di elaborare un progetto in accordo, il giudice dovrà formulare il suo provvedimento in modo minuzioso prevedendo per ciascuno anche i rispettivi ambiti di competenza in relazione all’educazione e cura dei figli ed inibendo all’uno e all’altro di intromettervisi, fatte salve le decisioni di maggior rilievo.
Ed ancora, il giudice ex art. 1 in modifica al 2°comma art.155 c.c., non valuta, ma dispone l’affidamento condiviso, e inoltre “determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissandone il domicilio presso entrambi salvo accordi diversi dei genitori”.
L’ultimo inciso introdotto semplifica, in quanto cancella la possibilità di ricatti morali ed equivoci tra i coniugi separandi, lasciando però spazio alla circostanza relativa all’importanza di non “condannare” la prole a un devastante trasloco settimanale, bensì stimolando entrambi i genitori a trovare una intesa nell’interesse prevalente del minore che può sentire così presenti tutti e due i genitori e considerare “proprie” entrambe le dimore del padre e della madre. I genitori, parimenti, in quest’ottica vengono spinti a poter seguire ambedue la vita minuta del figlio, avendo ad esempio diritto a ricevere le comunicazioni scolastiche spedite a tutti e due gli indirizzi, e a poter incontrare i professori e a decidere sul sistema educativo dei figli indipendentemente dal giorno di visita. Infatti nella prassi, pur nell’idea della domiciliarità di entrambi, la residenza della prole dovrà essere certa e generalmente la si collocherà là dove la famiglia conviveva, nella casa familiare, che resterà ad uno dei due coniugi, indifferentemente e comunque nell’interesse del minore.
L’importanza dell’educazione e della cura dei minori svolte in modo condiviso da parte dei genitori separati, è di palmare evidenza all’interno della normativa sopra esposta e quindi mi sembra opportuno concludere questa breve riflessione giuridica, con una frase di Aristotele molto eloquente in tema di ruolo educativo: “Coloro che educano i bambini bene sono da onorare più che i genitori, in quanto questi hanno dato solo la vita, quelli l’arte di vivere bene.”