QUALIFICAZIONE APPALTI
Entro termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 151/2013 (ovvero entro il 30 giugno 2014), il Governo dovrà adottare le disposizioni regolamentari sostitutive degli artt. 107, c. 2 e 109, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A al Regolamento. Fino all’adozione della nuova disciplina e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014, continuano ad applicarsi le “regole previgenti”.
Questo è quanto previsto dall’art. 3, c. 9 D.L. n. 151/2013 al fine di colmare il vulnus normativo generatosi per effetto dell’annullamento delle suddette disposizioni disposto con D.P.R. 30 ottobre 2013, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3014.