Modifiche all’art. 44 comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, é stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi
soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Testo qui sotto:

Decreto art.44 soli professionisti_26_3_2020_Bollinato ultimissimo bis.pdf

Lascia un commento

Help-Desk