La valenza dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e adeguata pubblicità nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica sotto soglia.
E’ prevista la possibilità, in particolare in base ai principi di rotazione, non discriminazione e di parità di trattamento, di formare un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, purché siano chiariti i criteri di attribuzione delle singole commesse.
a cura dell’avv. Antonella Martucci
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 giugno 2012, n. 3089.
Con la sentenza in rassegna il giudice amministrativo, dopo aver specificato che i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e adeguata pubblicità godono di un’applicazione trasversale nelle singole tipologie di evidenza pubblica, asserisce che detti principi, in caso di affidamenti senza gara, in quanto sotto soglia, non impediscono la formazione di elenchi di potenziali affidatari
L’adito T.A.R. Campania ritiene che i suddetti principi esigono che l’attribuzione delle singole commesse avvenga sulla base di precisi criteri consistenti, specificatamente, nell’ordine di chiamata e nel numero massimo di affidamenti per singola impresa.
Più in particolare, il Collegio fa applicazione del principio di rotazione. Principio a carattere oggettivo, corollario del principio di non discriminazione, garante della concorrenza effettiva, in quanto diretto ad evitare situazioni di monopoli o di esclusiva nell’esecuzione dell’appalto. Sulla base di tale applicazione, pur constatando che nel caso di specie le modalità con cui avveniva la rotazione tra i soggetti inseriti nell’albo fornitori non era oggetto di una disciplina esplicitata preventivamente, il giudice amministrativo ha rilevato la violazione della normativa vigente in caso di affidamento, per più annualità, del medesimo servizio alla stessa impresa.
Nonostante tale considerazioni l’adito T.A.R. non ha potuto dichiarare l’inefficacia dei contratti posti in essere, in quanto relativi a servizi già interamente eseguiti. Conseguentemente, ha disposto il risarcimento per equivalente, in virtù della sussistenza degli elementi relativi all’ingiustizia del danno e al nesso eziologico. Non ritenendo, invece, il T.A.R. Campania più necessario l’elemento soggettivo della responsabilità, in adesione alle pronunce della Corte di Giustizia CE.