Rimedi all’occupazione usurpativa
Al proprietario non sono opponibili i limiti propri della disciplina risarcitoria
Di Giuseppe Benfatto
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – SENTENZA 23 agosto 2012, n.14069
La decisione della Corte di legittimità cassa con rinvio una pronuncia risarcitoria scaturente da un’occupazione di tipo usurpativo evidenziando che in tale contesto il proprietario subisce un illecito, rispetto al quale ha piena esperibilità delle azioni reipersecutorie e restitutorie a tutela della non perduta proprietà del bene, a meno che non sia lo stesso proprietario a rinunciarvi, anche implicitamente, ovvero non sia intervenuto un atto di cessione.
Il proprietario si può avvalere di una tutela reale mediante l’esercizio dell’azione di restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino, senza incorrere nei limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l’eccessiva onerosità prevista dall’art. 2058, co. 2, cod. civ. ; ne può applicarsi la previsione del secondo comma dell’art. 2933 cod. civ., che vieta la distruzione di cose in pregiudizio all’economia nazionale, se non risulta che la distruzione della “res” indebitamente edificata sia di pregiudizio all’intera economia del Paese, mentre nel caso di specie la riduzione in pristino e la restituzione del fondo può avere solo riflessi di natura individuale o locale.