corte-costituzionaleCORTE COSTITUZIONALE 100/2016, ART 42 BIS DPR 327/2001

Condanna della stessa alla restituzione della stessa alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e risarcimento  del danno, con possibilità dell’amministrazione di adottare  il provvedimento di cui all’art 42bis, con corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.

A cura dell’avv. Filomena Agnese Chionna

 

Ancora una volta, torna alla ribalta della giurisprudenza, una delle tematiche attuali concernete l’art 42 bis, che va a riprendere le linee guida, tracciate dalla sentenza della stessa Corte costituzionale  n. 71/2015, oltre che riflettere un filone giurisprudenziale, oramai consolidatosi alla luce dei principi espressi a livello nazionale, e sovranazionale, con cui si arriva a condannare le pubbliche amministrazioni, poiché illegittimamente detengono aree di proprietà dei privati, senza voler adottare gli opportuni provvedimenti al fine di regolare tali situazioni di conflitto.

La giurisprudenza più volte è tornata ad esprimersi in tema di occupazione illegittima, invero, l’ipotesi ricorrente attiene al caso in cui l’amministrazione occupa un’area in virtù di un titolo temporaneamente idoneo, alla scadenza del quale non provvede, ne a restituire il bene di proprietà al privato, ne a  provvedere all’acquisizione al suo patrimonio.

Tale cattiva prassi, genera delle incertezze giuridiche, in primo luogo, la pubblica amministrazione innegabilmente, commette un fatto illecito, al quale non può seguire un trattamento premiale da parte del legislatore, che in alcun modo, esprime tale volontà, inoltre a tale conclusione è possibile giungere agevolmente, in virtù dell’applicazione del canone di ragionevolezza e di giustizia sostanziale.

Plurimi indici interpretativi inducono l’interprete a evidenziare il generale principio del neminem leadere, quale principio generale su cui si fonda l’ordinamento giuridico.

Il principio di buona fede,inoltre,  induce a ritenere non conforme a esigenze ritenute meritevoli da parte dell’ordinamento giuridico, di riconoscere privilegi nella commissione di illeciti, ad alcun soggetto. Ne tantomeno tale privilegio può essere concesso all’amministrazione pubblica, di cui la costituzione  predica il  buon andamento, l’imparzialità.

È opportuno evidenziare la rilevanza che la proprietà ha, quale bene tutelato sotto plurimi aspetti,in particolare,  tali conclusioni rispecchiano il trend della dottrina e giurisprudenza.

La questione, oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale,  ha origine nell’ambito di una procedura espropriativa posta in essere dal Comune, che delibera la realizzazione di opere di viabilità, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, su una porzione di terreni di proprietà dei privati, in seguito, realizzate senza il rispetto del termine per la procedura espropriativa, andandosi a configurare un’ipotesi di illegittima occupazione.

La fattispecie concreta, secondo il giudice remittente, rientra nell’ambito di applicazione del citato art. 42-bis, del d.P.R. n. 327 del 2001, che affida esclusivamente all’autorità amministrativa la scelta di determinarsi in ordine all’eventuale acquisizione delle aree irreversibilmente trasformate, con l’adozione del provvedimento di cui all’art 42 bis.

Nel caso in esame, il giudice dovrebbe limitarsi a ordinare all’Amministrazione di procedere alla restituzione delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima.

Tuttavia, l’Amministrazione può paralizzare tale azione mediante l’adozione del provvedimento con cui dispone l’acquisto ex nunc del bene al suo patrimonio indisponibile, con corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.

I dubbi di compatibilità costituzionale, in primo luogo,attengono alla compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost, in quanto riserverebbe un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione che abbia commesso un fatto illecito, con l’attribuzione della facoltà di mutare – successivamente all’evento dannoso prodotto nella sfera giuridica altrui, e per effetto di una propria unilaterale manifestazione di volontà – il titolo e l’ambito della responsabilità, nonché il tipo di sanzione (da risarcimento in indennizzo) stabiliti in via generale dal precetto del neminem laedere, sottraendo così al proprietario l’intera gamma delle azioni di cui disponeva in precedenza a tutela del diritto di proprietà (con particolare riferimento all’azione restitutoria) e la stessa facoltà di scelta di avvalersene o meno;

In secondo luogo, si paventa un contrasto con gli artt. 42 e 97 Cost., in quanto il primo e fondamentale presupposto per procedere al trasferimento coattivo di un immobile mediante espropriazione, ai sensi dell’art. 42 Cost., è costituito dalla necessaria ricorrenza di «motivi d’interesse generale», consacrati nella previa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: tale garanzia sarebbe stata del tutto cancellata dalla norma in esame, la quale, peraltro, ometterebbe di fissare termini certi per l’inizio ed il completamento del procedimento, esponendo il diritto di proprietà al pericolo dell’emanazione del provvedimento acquisitivo senza limiti di tempo;

La norma censurata appare contrastante con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbe conforme ai principi della CEDU, e in particolare all’“espropriazione indiretta”, con la quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla pubblica amministrazione avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa amministrazione, con l’effetto di convalidarla, consentendo a quest’ultima di trarne vantaggio, trascurando le regole fissate in materia di espropriazione, con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario.

L’atto di acquisizione è destinato a non operare retroattivamente, il contenuto dell’ottavo comma della medesima disposizione confermerebbe la possibilità dell’amministrazione di utilizzare il provvedimento “sanante” ex tunc, per fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi sia già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato.

In ogni caso, nel giudizio a quo, non vi è alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni, con la conseguenza che il Tar dovrebbe limitarsi a ordinare alla resistente pubblica amministrazione di procedere alla restituzione alla parte ricorrente delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno, e che, tuttavia, l’amministrazione potrebbe paralizzare tale pronuncia mediante l’adozione del provvedimento con cui disporre l’acquisto ex nunc del bene al suo patrimonio indisponibile, con corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, per tali ragioni le sollevate questioni di costituzionalità sono inammissibili per difetto di rilevanza.

 

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