E’ dichiarata nulla la sentenza emanata dai giudici di prime cure nel  caso in cui detta sentenza sia pronunciata su una questione rilevata di ufficio, ma non indicata espressamente alle parti.

di Antonella Martucci

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 26 luglio 2012 n. 4251

La quinta sezione del Consiglio di Stato, partendo dall’art. 73, comma 3, del c.p.a. che espressamente dispone: “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie“, ha rilevato la nullità della sentenza di primo grado emanata dal TAR Lazio per violazione del suddetto articolo.

Più in particolare, il Consesso ha asserito tale nullità sul presupposto che la questione d’ufficio posta a fondamento della sentenza appellata, non eraindicata nel verbale d’udienza di primo grado, e, conseguentemente, non era stata effettivamente ed espressamente indicata alle parti.

Il supremo Consesso ha, quindi, disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, c. 1, del c.p.a.

 

N. 04251/2012REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 4379 del 2012, proposto da:

Claudio Blandolino, De Bellis Silvio, Marco Imbastaro, Salvatore Contessini, Loredana Enrico, Fabio Stefano Pellegrini, Alberto De Angelis, Menichini Federico, Maurizio Di Tosto e Fabio Rocchi, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, N. 19;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Sportelli, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, N. 21;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Daniele Leoni, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso Luca Mazzeo in Roma, via F. Confalonieri N. 5;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II n. 03442/2012, resa tra le parti, concernente bando di concorso pubblico per dirigente tecnico

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Domenico Tomassetti e Michela Reggio d’Aci, su delega dell’avv. Luca Mazzeo;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che ai sensi dell’art. 73, c. 3, del c.p.a. “Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie”.

Rilevato che, dal verbale di udienza del primo grado risulta che la questione posta a fondamento della sentenza impugnata non è stata indicata alle parti;

Ritenuto che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art, 105, c. 1, del c.p.a.;

Ritenuto, di dover compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rimette la causa al giudice di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/07/2012

                        

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