Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5841/2025, in continuità all’indirizzo tradizionale e prevalente, chiariscono il momento del perfezionamento del mutuo solutorio e le condizioni per la sua validità.

Avv. Elisa Calviello di Lexant Legally yours

www.lexant.it

La sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarisce ogni questione relativa alla qualificazione del c.d. mutuo solutorio e il suo utilizzo nell’esecuzione forzata.

Il cosiddetto “mutuo solutorio” è un contratto di prestito utilizzato per l’estinzione di una precedente esposizione debitoria che il mutuatario non ha potuto o voluto – o non può o non vuole – estinguere con altre risorse o modalità alla scadenza o alle scadenze pattuite.

Nel corso degli anni è sorto un accesso dibattito giurisprudenziale nell’ambito del quale risulta determinante l’intervento nomofilattico della Cassazione al fine di rispondere a specifici quesiti.

Il fatto storico che ha dato origine alla sentenza in commento è stata l’emissione di un decreto ingiuntivo che obbligava i debitori al pagamento di una somma in denaro quale saldo negativo di un conto corrente garantito da ipoteca.

Avverso l’ingiunzione di pagamento, i debitori formulavano opposizione, sostenendo l’illegittimità del comportamento della banca per avere solo apparentemente erogato le somme concesse a mutuo, posto che le stesse non erano mai uscite dalle casse dell’asserita mutuante, ma erano state utilizzare per estinguere i mutui e le aperture di credito precedenti.

Il Tribunale di Ferrara rigettava le doglianze degli attori volte a contestare la validità del contratto di mutuo limitando l’efficacia del titolo esecutivo ad un importo minore.

Successivamente, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’appello proposto dai debitori e confermava la sentenza del giudice di primo grado stabilendo, tra l’atro, che l’accredito delle somme sul conto corrente equivalesse alla consegna del denaro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1813 c.c. e che l’utilizzo della somma mutuata per estinguere il mutuo precedente fosse del tutto legittimo.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi e la Seconda Sezione civile della Corte, con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, ai fini dell’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni poste dal primo e secondo motivo di ricorso, relative alla qualificazione del cosiddetto “mutuo solutorio”.

Analizziamo di seguito i principi sanciti dalla Corte.

1. Risoluzione del contrasto giurisprudenziale: il mutuo solutorio è valido  

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha risolto un accesso contratto giurisprudenziale in merito alla validità del mutuo solutorio.

Secondo un orientamento, emerso negli anni più recenti, il mutuo solutorio non sarebbe valido e dovrebbe essere qualificato come pactum de non petendo ad tempus poiché configura un’operazione meramente contabile sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.

Le Sezioni Unite hanno sposato l’indirizzo tradizionale e prevalente secondo cui il mutuo solutorio può essere considerato, a tutti gli effetti, valido in quanto l’accredito in conto corrente delle somme è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo.

Ad avviso delle Sezioni Unite il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale, però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della <<disponibilità giuridica>> della res da parte del mutuatario.

Pertanto, secondo la Corte, nel momento in cui la banca mutuataria si riappropri immediatamente delle somme mutuate, si presuppone necessariamente che le somme siano prima transitate sul conto corrente del mutuatario o, in ogni caso, siano pervenute nella sua disponibilità giuridica nel momento stesso dell’accredito sul proprio conto.

Non è, dunque, necessaria la consegna materiale ma è sufficiente che la res sia messa nella <<disponibilità giuridica>> che si realizza con il transito delle somme sul conto del mutuatario.

Il transito, pertanto, deve considerarsi una vera e propria movimentazione sul contro del mutuatario e non può essere svilito a mera operazione contabile, ovvero fittizia o apparente, e dev’essere qualificato come l’inserimento di una posta attiva in capo al correntista, idonea a comportare inevitabili mutamenti nel rapporto dare avare con la banca mutuante.

Con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita.

In conclusione, per le Sezioni Unite: “il sintagma mutuo solutorio non definisc[e] una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.

2. Il mutuo solutorio non è un mutuo di scopo

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite chiariscono che il mutuo solutorio non è un mutuo di scopo ma si tratta, come innanzi detto, di una figura contrattuale atipica sempre riconducibile al contratto di mutuo e a un suo particolare utilizzo.

È noto che nel contratto di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un’altra parte, che si impegna non solo a restituire l’importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo.

Nel mutuo solutorio l’accredito delle somme erogate è condizione sufficiente ad integrare la datio rei propria del mutuo e a consentirne l’impiego per estinguere il debito già esistente.

Risulta pacifico che se la consistenza del patrimonio del mutuatario risulta essere mutata con l’utilizzo del denaro ricevuto in mutuo per estinguere un debito verso il mutuante, uno spostamento di denaro deve essersi necessariamente verificato.

Né deriva che il mutuo solutorio non può essere qualificato come pactun de no petendo.

Nel caso in cui tale operazione possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, tale finalità avrebbe rilievo sotto il profilo dell’inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), e non già dell’invalidità dal momento in cui non sussiste alcuna violazione di norme imperative.

3. Mutuo solutorio e mutuo fondiario

Le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che qualora il mutuo solutorio sia fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non può in ogni caso configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.

Ricorda la Corte che, anche per il mutuo fondiario, lo scopo del finanziamento esula dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario dall’immediata disponibilità di denaro e dall’obbligo di restituzione della somma erogata.

Si può, dunque, affermare che anche il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo in quanto non impone una specifica destinazione del finanziamento concesso, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l’istituto mutuante al controllo dell’utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili, di garanzia ipotecaria.

4. Il mutuo solutorio è valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Un interessante aspetto chiarito positivamente dalla Corte di Cassazione riguarda la possibilità per il mutuo solutorio di costituire titolo esecutivo.

In presenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo solutorio può legittimamente essere utilizzato come titolo per l’esecuzione forzata.

La destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile “di giro”, non toglie, ma presuppone, che il mutuo i sia perfezionato con l’accredito delle somme sul conto corrente: pertanto, il contratto nella ricorrenza dei requisiti di cui all’articolo 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.

5. Il ripianamento autonomo da parte della banca

Uno degli aspetti conclusivi della decisione riguarda la possibilità di ritenere se sia corretto che il ripianamento delle precedenti passività soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario, anche nel caso in cui tale ripianamento sia eseguito dalla banca “autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto senza il consenso dei correntisti”.

La Cassazione, conformemente alle precedenti considerazioni, ha riconosciuto il perfezionamento del contratto di mutuo a seguito della disponibilità giuridica delle somme.

La mancanza del consenso collegata all’autonomia della banca costituiscono, dunque, circostanze distinte dal mutuo e dall’erogazione delle somme mediante accredito con il quale il contratto risulta essere perfezionato.

L’eventuale illiceità di quegli atti non è idonea a mettere in dubbio la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l’accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.

6. Principio di diritto

«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».

Copyright 2025© Associazione culturale non riconosciuta Nuove Frontiere del Diritto Via Guglielmo Petroni, n. 44 00139 Roma, Rappresentante Legale avv. Federica Federici P.I. 12495861002. 
Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma, Direttore responsabile avv. Angela Allegria, Proprietà: Nuove Frontiere Diritto. ISSN 2240-726X

Lascia un commento

Help-Desk