N. 02762/2014REG.PROV.COLL.

N. 08633/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8633 del 2011, proposto dalla Baglioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Comune di Formello, rappresentato e difeso dall’avv. Leonida Carnevale, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via della Giuliana 82;

nei confronti di

Enp Costruzioni S.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II TER, n. 5319/2011, resa tra le parti, concernente aggiudicazione appalto delle opere di progettazione, coordinamento della sicurezza e lavori di costruzione della nuova Scuola media – risarcimento danni..

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Formello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Leonida Carnevale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La BAGLIONI S.r.l., avendo partecipato alla gara indetta dal Comune di Formello il 13 ottobre 2010 per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione della nuova Scuola media in località Albereto, procedura aggiudicata in via definitiva il 23 dicembre 2010 alla società a r.l. ENP Costruzioni, impugnava l’esito della gara dinanzi al T.A.R. per il Lazio.

La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata con il conseguente proprio subentro, e la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni.

Le censure articolate a fondamento del ricorso venivano integrate mediante atto di motivi aggiunti.

Resistevano all’impugnativa l’Amministrazione comunale ed il controinteressato.

All’esito il Tribunale adìto con la sentenza n. 5319/2011 in epigrafe respingeva integralmente ricorso e motivi aggiunti, siccome infondati.

La ricorrente spiegava indi appello avverso tale decisione dinanzi a questa Sezione, riproponendo le proprie doglianze e criticando gli argomenti con i quali il primo Giudice le aveva disattese.

Il Comune di Formello resisteva all’impugnativa avversaria anche in questo secondo grado di giudizio, deducendone l’infondatezza.

In prossimità dell’odierna udienza di discussione, infine, l’appellante con atto del suo legale rappresentante depositato il 3 maggio 2014 dichiarava di rinunciare all’appello, con richiesta di compensazione delle spese processuali.

La rinuncia veniva confermata alla pubblica udienza del 20 maggio 2014, dove sull’adesione della difesa comunale la causa è stata trattenuta per la decisione.

Osserva la Sezione che alla stregua di quanto riferito non resta che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio di appello, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, e 85, comma 9, del Codice del processo amministrativo.

Le spese processuali del presente grado possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia.

Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Il 28/05/2014DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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