Avv. Rosaria Mustari

L’attuale contesto di perdurante crisi economica e, conseguentemente, di ingravescente esclusione sociale e vulnerabilità di un numero sempre maggiore di famiglie e individui, ha portato al centro del dibattito politico-istituzionale, anche a livello internazionale, i temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà.

E’ evidente che una situazione così complessa debba essere fronteggiata con una strategia articolata e sinergica, entro la quale possono ben essere combinate talune misure di welfare in via di sperimentazione nel nostro ordinamento – quali in particolare il reddito di inclusione o il reddito di cittadinanza – con altri strumenti, pure collaudati e di comprovata efficacia, epperò non adeguatamente valorizzati, né applicati in modo da sfruttarne appieno le potenzialità.

Tra questi, particolare rilievo riveste certamente il microcredito[1], strumento duttile, ontologicamente polifunzionale, idoneo a perseguire finalità diversificate, tala da prestarsi efficacemente a una interazione con altre in un’ottica di approccio integrato alla inclusione.

Già dalla disamina della normativa emerge con nettezza tale peculiarità, poiché la principale norma di riferimento in materia, l’art. 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.)[2], fornisce una caratterizzazione “bifronte” dell’istituto.

Microcredito imprenditoriale o produttivo, laddove il finanziamento – di ammontare non  superiore  a  €  25.000  e  privo  di  garanzie  reali,  finalizzato  all’avvio  o  allo  sviluppo  di iniziative  imprenditoriali  o  all’inserimento  nel  mercato  del    lavoro  e  accompagnato  dalla prestazione  di  servizi  ausiliari di  assistenza  e  monitoraggio dei soggetti finanziati – sia  concesso  “a  persone  fisiche  o  società  di  persone  o  società  a  responsabilità  limitata  semplificata  di  cui all’articolo 2463-bis del Codice Civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa”.

Microcredito sociale, allorchè il finanziamento – di importo massimo di € 10.000, prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, non assistito da garanzie reali e accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare – si rivolga “a favore  di  persone  fisiche  in  condizioni  di  particolare  vulnerabilità  economica  o  sociale”,  allo  scopo  di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.

La norma reca la rubrica “microcredito”, tuttavia non esordisce con l’illustrazione dei dati fisionomici dell’istituto, ma muove dalla qualificazione dei soggetti legittimati a concedere il finanziamento, consentendone così l’identificazione solamente in via inferenziale, senza fornirne una espressa definizione.

Invero, da più parti si lamentano le carenze regolamentari in materia, a livello interno ma anche europeo e internazionale[3], e tali lacune e disorganicità sono ancor più nefaste, sia in considerazione della trasversalità del microcredito, dal momento che esso “intercetta plurime branche dell’ordinamento, con sfaccettature di rango civilistico, internazionale-comunitario e pubblicistico[4]; sia alla luce delle potenzialità salvifiche che pure vengono riconosciute a tale meccanismo creditizio[5].

A tal proposito, in particolare, è ampiamente dimostrato che la difficoltà di accesso al credito per piccole o micro imprese si traduce in un proporzionale incremento del ricorso al canale usurario e, conseguentemente, della ricorrenza dei reati puniti nel nostro sistema all’articolo 644 del codice penale; laddove, per contro, l’implementazione di servizi finanziari di inclusione contribuisce in maniera determinante alla riduzione dell’incidenza di così gravi fenomeni criminosi[6].

Ancora, è dimostrato che il microcredito costituisce idonea misura di contrasto alla disoccupazione, contribuendo significativamente all’incremento dell’occupazione, particolarmente tra i ceti più deboli[7].

E anche nelle fattispecie di microcredito sociale si rivela particolarmente rilevante ed efficace la funzione di educazione finanziaria svolta dai servizi ausiliari di bilancio familiare che, peraltro, contribuisce a connotare tali operazioni non come graziose concessioni, ma piuttosto come interventi di sostegno attivo, quasi una sorta di cooperazione allo sviluppo su scala interna, adeguata alle esigenze di individui e famiglie in condizioni di difficoltà.

Così rilevanti e benefici influssi sugli assetti socioeconomici, oggettivamente misurabili a livello demografico e statistico, hanno pure suscitato facili entusiasmi, tali da attribuire al microcredito una valenza quasi mistica, di “panacea di tutti i mali[8], tant’è che, nella dottrina sia italiana che internazionale, ricorre sovente la qualificazione dell’istituto entro l’alveo dei diritti fondamentali da parte di quegli autori che, nel più ampio dibattito in tema di finanza etica, ritengono che possa configurarsi un diritto umano universale di accesso al credito[9].

Se quindi è evidente la necessità di un intervento del legislatore per una organica disciplina di una materia di così alta importanza, altrettanto chiaramente emerge l’urgenza di procedere a un accorto inquadramento del microcredito entro la cornice costituzionale, sì da individuarne correttamente profilo assiologico e virtualità applicative.

Esaminare quindi l’istituto attraverso la lente dei valori costituzionali di riferimento, in modo da coglierne tratti identificativi e potenzialità di utilizzo, per poi, in altra sede e con il dovuto approfondimento,indirizzarsi lungo le direttrici della cornice giuridica europea, con l’intento di verificare se le ispirazioni dei due ordinamenti siano allineate e conciliabili, e se l’insieme delle regole che li riguardano siano portatrici di un’accettabile coerenza sia dal punto di vista dei principi ispiratori della Costituzione italiana che di quelli della Costituzione europea[10].

Limitando l’indagine alla prospettiva nazionale, viene in considerazione ovviamente l’articolo 47 della Costituzione[11], laddove – stabilito che “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio  in  tutte  le  sue  forme[12]  –  si  prevede  la  regolazione  del  credito  attraverso  tre  distinte azioni: disciplina, coordinamento e controllo[13].

La disposizione conclude il Titolo III dedicato ai rapporti economici e compendia il rilievo costituzionale riconosciuto a due fattori fondamentali dell’equilibrio economico, quali l’esercizio del credito e la raccolta del risparmio[14].

Tralasciando – per motivi di brevità – ogni implicazione afferente alla stretta connessione tra i due valori così delineati, è evidente che la norma caratterizza tali attività economiche in termini di specialità, differenziandole e attraendole entro un’orbita non perfettamente coincidente con il perimetro dell’articolo 41 della Costituzione, in ragione della peculiare funzione che esse rivestono, “così capitale per il benessere economico della collettività da non poter essere lasciata “all’arbitrio esclusivo di private iniziative”[15].

E invero, allorchè l’iniziativa imprenditoriale abbia a oggetto la materia bancaria, entrano in gioco interessi di rilievo pubblico tali da giustificare una peculiare disciplina, atta a garantire il corretto funzionamento del settore e perseguire, contestualmente, obiettivi di difesa della produzione e dei livelli occupazionali.

E’ evidente quindi che il disposto dell’articolo 47 involge una vera e propria “politica del credito[16]  e  può cogliersi pienamente – e produrre effetti – solamente “se si pongono i beni in esso tutelati in stretto collegamento con aspirazioni di natura non solo economicamente, ma anche socialmente rilevante, quali la tenuta dei rapporti internazionali, lo stato di salute delle finanze pubbliche e l’obiettivo della piena occupazione[17].

Ma non basta.

La norma deve essere coordinata con i valori fondamentali di tutela della persona, oltre che con i rapporti economici: lo impone innanzitutto la sistematica della stessa, tale da sottometterne la portata alla preminente funzione di solidarietà politica, economica e sociale e di pieno sviluppo della persona sancita negli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La superiore garanzia della dignità umana deve intendersi infatti come sostrato dell’intero novero dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che, invero, del complesso delle norme costituzionali[18], linfa vitale che ne definisce il contenuto e punto di riferimento essenziale ai fini dell’interpretazione[19].

I criteri cui disciplina, coordinamento e controllo dell’esercizio del credito devono informarsi, quindi, non possono che rinvenirsi entro l’alveo dei principi fondamentali della Costituzione, talchè detta attività di impresa deve configurarsi come strumento non soltanto di generale progressione economica, ma ancor più di promozione del pieno sviluppo della persona, in attuazione degli obiettivi programmatici posti dal richiamato articolo 3 a fondamento del sistema.

Entro tale cornice normativa e soprattutto assiologica, il microcredito realizza finalità solidaristiche riconducibili agli articoli 2 e 3 della Costituzione, ma anche all’articolo 1, nella parte in cui è destinato a sostenere attività imprenditoriali o di lavoro autonomo.

In entrambe le accezioni sopra descritte, ciò che accomuna le operazioni di microcredito è la prospettiva teleologica, non limitata alla concessione di un piccolo prestito in denaro, ma piuttosto orientata a perseguire come obiettivo principale lo sviluppo, nei potenziali fruitori, della capacità di mettere a frutto proprie risorse[20] personali e progettuali[21].

Ed ecco che, in quest’ottica, assumono rilievo centrale le attività di accompagnamento di carattere non finanziario che, in entrambe le fattispecie, permettono l’acquisizione da parte del beneficiario di specifiche competenze, in modo tale da promuoverne durevolmente l’affrancamento dalla povertà, in una prospettiva di educazione finanziaria e, soprattutto, di crescita personale che favorisce la formazione delle precondizioni per l’effettiva eguaglianza e partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese[22].

Giustamente, si è osservato che “il microcredito presuppone un atto di particolare fiducia nei confronti del beneficiario” anche se questi “altro non ha da garantire se non la propria capacità di creare e gestire unattività imprenditoriale” oppure “solamente la propria affidabilità…In questo senso, la concessione di un credito conforta, se non addirittura produce nel beneficiario il senso di appartenenza alla comunità, di possedere il diritto di cittadinanza, il cui pilastro fondamentale è costituito dalla consapevolezza di essere divenuta una persona degna di fiducia[23].

Tralasciando per il momento i pur interessanti effetti collaterali afferenti alle feconde ricadute in termini di sviluppo economico del territorio in cui esso attecchisce[24], emerge in tutta evidenza che la cifra dell’istituto è costituita proprio dalla funzione di incentivazione della responsabilità e dello sviluppo personale, cui esso ontologicamente risponde e, quindi, dai servizi ausiliari di promozione, direttamente riconducibili ai sopra richiamati articoli 2 e 3 della Costituzione e inconfondibilmente caratterizzanti, al punto da rendere agevolmente identificabile ciò che è microcredito e ciò che non lo è.

La mera datio, sia pure di modesto importo, destinata a categorie di soggetti deboli, non assistita da garanzie reali, non può giovarsi né della qualificazione giuridica di microcredito, né della superiore copertura costituzionale che soltanto a questo compete, ove difetti la previsione di attività di supporto e accompagnamento che ne costituisce il vero valore aggiunto.

Tale peculiare tratto identificativo, in uno con la pregnante funzione solidaristica, può indurre a  ricostruire l’istituto come autonoma “fattispecie tipologicamente connotata”, in cui la prevalenza della solidarietà sull’interesse lucrativoarricchisce la generica causa di finanziamento” caratterizzando il tipo contrattuale, in  entrambe le declinazioni previste dall’articolo 111 TUB, come “microcredito solidale[25].

Si dissolve ogni ricostruzione in chiave di generica protezione sociale, rispondente a logiche meramente assistenziali, nelle quali manca del tutto l’aspetto di promozione della libertà economica e della dignità personale, così come, parimenti, si appalesa insufficiente ogni qualificazione come mera misura economico-finanziaria, stante la dimensione ben più complessa e articolata in cui l’istituto si colloca, alla stregua dei valori costituzionali che in maniera preponderante lo sostanziano, contraddistinguendolo come strumento per una piena e inclusiva cittadinanza economica e sociale[26].

Ne  deriva  che  “il  microcredito  non  è  mai,  per  definizione,  micro-beneficienza[27],  nè  è  dato ravvisarvi alcuna ispirazione assistenzialistica, ma piuttosto una ratio “di emancipazione, di lavoro, di crescita, di costruzione sociale, fondata su un sistema di valori relazionali che lo connotano profondamente[28], in un’ottica di connessione biunivoca “tra sviluppo del mercato ed elevazione del livello di vita comune”[29].

Pregno di così alte connotazioni e significazioni, il microcredito assurge a misura di rango primario nel novero degli strumenti di inclusione sociale e tale elevata qualificazione emerge vieppiù allorchè si discuta di microcredito produttivo, stante la stretta connessione con l’articolo 1 della Costituzione.

La fattispecie in questione non costituisce, infatti, soltanto una misura contro la povertà, ma piuttosto una innovativa strategia creditizia in grado di realizzare obiettivi occupazionali, sia pure in via indiretta, favorendo l’avvio di attività produttive che, in mancanza, sarebbero emarginate da qualsiasi logica di mercato, perché troppo piccole o perché proposte da un soggetto “non bancabile”. Quest’ultimo, si è osservato, “contrariamente alle politiche statali assistenzialistiche, che lo riconoscono come un incapace che deve essere aiutato, inducendo in lui perdita di autostima, passivizzazione se non vere e proprie patologie … viene considerato un partner commerciale la cui impresa assicura anche l’attività e il reddito del finanziatore e lo rende partecipe, attore attivo della creazione del reddito nazionale[30].

Collocato entro tale prospettiva ermeneutica, il microcredito produttivo mette in opera un prezioso meccanismo osmotico, tale per cui l’istituto è vivificato e rafforzato dalla propulsione che gli deriva dal collegamento funzionale con l’articolo 1 della Costituzione che, a sua volta, ricava da tale connessione una garanzia di effettività[31].

In una parola, il microcredito rende concretamente operante il fondamentale diritto al lavoro creando occasioni di impego.

Orbene, come preconizzato nell’incipit del presente lavoro, il parametro di valutazione costituito dalla gerarchia dei valori delineati dalla Costituzione fin qui esaminati può ben consentire una accorta ponderazione non soltanto della legittimità, ma anche della caratura costituzionale, del grado della rilevanza delle azioni pubbliche volte a contrastare le diseguaglianze prodotte dal mercato attraverso misure di redistribuzione della ricchezza ovvero di inclusione sociale[32].

Entro una siffatta classificazione, quindi, alla stregua delle risultanze della presente indagine, il microcredito assume una funzione centrale, non soltanto come misura finanziaria innovativa, ma ancor più come strumento di politiche del lavoro e dell’occupazione.

Inoltre, se si ritiene di interpretare l’articolo 1 della Costituzione non come mero proclama di un principio generale e altissimo – epperò inattuabile in concreto, stante l’impossibilità di garantire a tutti i cittadini l’accesso al lavoro – ma piuttosto come cogente e ineludibile condizionamento per le politiche pubbliche[33] e, conseguentemente, come “imperativo categorico” per il legislatore, al pari degli articoli 2 e 3 e delle clausole generali del pieno sviluppo della persona, è evidente che il microcredito si caratterizza come istituto idoneo a realizzare in concreto valori superprimari e, quindi, finisce per rivestire un ruolo prioritario rispetto ad altri strumenti di inclusione e contrasto della povertà, pure certamente meritevoli di attenzione e tuttavia meno “dotati” sotto il profilo della copertura costituzionale.

Dall’alto di tale superiore funzione di raccordo, sintesi e attuazione di valori fondamentali il microcredito si impone con urgenza alla considerazione del dibattito parlamentare, tale da rendere non più differibili appositi interventi normativi, organici e sistematici, volti a estenderne l’ambito di applicazione e a implementarne quam maxime  l’efficacia e le tutele.

                                                                                                                Avv. Rosaria Mustari

[1] Per ogni approfondimento su origini e caratteristiche del microcredito, v. in primis YUNUS M., “Il banchiere dei poveri”, Milano, 2010, ma anche, ex plurimis, BRUNORI L. (a cura di), “La complessa  identità del microcredito. Una ricerca multidisciplinare”, Bologna, 2014; PIZZO G. – TAGLIAVINI G., “Dizionario di microfinanza – Le voci del microcredito”, Roma, 2013; BECCHETTI L., “Il microcredito. Una nuova frontiera dell’economia”, Bologna, 2008, pagg. 12-28; LIMONE A.- CIRAVEGNA D., “Otto modi di dire microcredito”, Bologna, 2007. La produzione dei giuristi sul tema è ancora esigua, v. TORCHIA F., “Il consumo di microcredito e la tutela della persona”, Napoli, 2006; NONNE L., “Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari” in “Banca, Borsa, tit. cred.”, 1, 2011, pag. 49 ss.; BANI. E., “Microcredito”, in CAPRIGLIONE F. (diretto da), Comm. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, Padova, 2012, pag. 111 ss.; FALCONE G., “Microcredito”, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2012, pag. 494 ss.; LONGOBUCCO F. – DEPLANO S., “Finanza etica”, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2012, pag. 380 ss.; STEFANELLI M.A., “L’inadeguatezza della regolamentazione giuridica del microcredito a livello globale e le mancate sfide del sistema creditizio”, in AA. VV., “Studi di diritto dell’economia e dell’impresa in memoria di Antonio Cicognani”, Padova, 2012, pagg. 653 – 683; CAROCCIA R., “Il microcredito nella legislazione italiana” in AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Caratteristiche socio-economiche e funzionali”, Napoli, 2015, pag 161 ss.; PIRAINO F., “Il microcredito” in PIRAINO F. – CHERTI S. (a cura di), “ I contratti bancari”, Torino, 2016, pag. 311 ss.

[2] Per un accurato esame della norma v. BANI. E., “Op. cit.”.

[3] STEFANELLI M.A., “Op. cit.”.

[4] CAROCCIA R., ““Op. cit.”, pag. 163.

[5] V., ex multis, STEFANELLI M.A., “Op. cit.”, pag. 653 ss.; NICCOLI A. – PRESBITERO A.F., “Microcredito e macrosperanze”, Milano, 2010.

[6] V. CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, “Microcredito, strumento per la creazione di nuova imprenditorialità e per la prevenzione dell’usura”, Torino, 2003; STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 657- 659.

[7] V. Nations Unies, Assemblée générale, “Rôle du microcrédit et de la microfinance dans l’élimination de la pauvreté”, 25 novembre        2008,    disponibile      on        line      all’indirizzo https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-fr-publications-diverses-microcredit-et-lutte- contre-pauvrete-onu-11-2008.pdf.

[8] STEFANELLI M.A., “Op.cit.”, pagg. 653-660.

[9] Le ricostruzioni del microcredito come “diritto umano”, espressione di un orientamento dottrinale particolarmente diffuso oltralpe, in Europa, suscitano anche da parte degli autori nostrani sempre maggiore interesse, e la letteratura sul tema diventa sempre più cospicua e ricca di spunti di riflessione. V. FALCONE G., “Op. cit.”., pag. 497 ss.; PIRAINO F., “Op. cit.”, pagg. 312-315, ove l’A. ritiene condivisibile l’orientamento in base al quale, anche a voler ammettere un diritto al conto, “non vi sono i margini per configurare un diritto umano al credito”. A tale ultimo proposito, v. FAUCEGLIA G., “Diritto al conto” e operazioni di social banking nell’ordinamento, in Studi in onore di Piero Schlesinger, Milano, 2004, pag. 3277 ss. Meritevole di attenzione, benchè elaborata alla stregua delle norme costituzionali svizzere, oltre che dei principi del diritto internazionale, l’elaborazione di CENCINI A.- BORGHI M., “Per un contributo allo sviluppo del microcredito”, pagg. 119-145. In generale, sui diritti costituzionali v. GIORGIS A., “La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale”, Napoli, 1999, e sui «diritti sociali» v. LOSANA M., “Profili inediti dei diritti costituzionali: argomenti interpretativi, criteri di giudizio e tecniche decisorie della Corte Costituzionale e dei giudici comuni”, su http://dircost.di.unito.it.

[10] Paiono condivisibili le linee metodologiche indicate da BUZZACCHI C., “Risparmio, credito e moneta tra art. 47 Cost. e funzioni della banca centrale europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della repubblica e ordinamento dell’Unione”, in Costituzionalismo.it, Fasc. n. 2/2016, pag. 40.

[11] La letteratura di commento è copiosa, per cui, a mero titolo esemplificativo, v. MERUSI F., “Art. 47”, in BRANCA G. (a cura di), “Commentario della Costituzione”, vol. III, Bologna, 1980; SALERNO G. M., “Art. 47”, in CRISAFULLI V. – PALADIN L. (a cura di) “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 1990; GIAMPIERETTI M, “Art. 47”, in BARTOLE S., BIN R. (a cura di), “Commentario breve alla Costituzione”, Padova, 2008.

[12] L’articolo 47 della Costituzione è dedicato alla tutela del risparmio oltre che del credito, il che postula un legame di stretta interconnessione tra i due pur distinti e differenti beni tutelati, entrambi espressamente indicati come funzioni di interesse pubblico e tali da giustificare e richiedere una particolare disciplina e un apposito intervento di natura pubblica. Per ogni approfondimento sul tema v. GENTILI A., “Il risparmio e il credito”, in “I rapporti economici nella Costituzione”, vol. III, in GENGHINI M. – GENTILI A – TAMPONI M. (a cura di), “Impresa, proprietà e credito”, Milano, 1989 e, più di recente, BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 49 ss.

[13] V. CLINI A., “Sovranità della persona nelle determinanti di tutela del risparmio”, in “PA-Persona e Amministrazione”, 2017, pag. 349 ss.

[14] La norma delinea le fondamenta di un intero sistema economico e condensa le conclusioni di un’ampia elaborazione effettuata in sede di Costituente. La materia è stata oggetto di studio, infatti, da parte della Commissione economica, per conto del Ministero per la Costituente, le cui risultanze sono confluite nel Rapporto presentato all’Assemblea Costituente. V. la ricostruzione operata da BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.

[15] Ministero per la Costituente, Rapporto – IV, pag. 371.

[16] V. TORCHIA F., Op. Cit.”, pag. 207.

[17] BUZZACCHI C., “Op. Cit.”, pag. 42 ss.

[18] E ovviamente anche di tutte le fonti sottordinate.

[19] L’impostazione metodologica ivi prescelta è oggetto di ampia e alta dissertazione in PERLINGIERI P., “Il diritto civile nella legalità costituzionale”, Napoli, 1991. In argomento v. anche, ex multis, RUGGERI A., “Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale”, in Rivista AIC, 2011, n. 1; RESCIGNO G. U. , “Il progetto consegnato al comma secondo dell’art. 3 della Costituzione italiana”, in Rivista AIC, 11-07-2008, www.archivio.rivistaaic.it; G. MONACO, “La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative”, in “Forum di Quaderni Costituzionali”, 2010, www.forumcostituzionale.it.

[20] L’idea di sviluppo umano come incremento di capacità è il fulcro degli studi di Amartya Sen. Una società giusta deve assicurare la distribuzione effettiva non soltanto delle libertà formali e delle risorse, bensì anche delle capacità (capabilities) di sviluppare particolari attitudini (human functionings) che possano garantire a ciascuno di saper cogliere opportunità reali per esprimere la propria libertà sostanziale. V., nell’ampia produzione, in particolare “Lo sviluppo è libertà”, Milano, 2000; “Etica ed economia”, Roma, 2001; “Globalizzazione e libertà”, Milano 2002.

[21] V. CAROCCIA R., “Op. cit.”, pag. 187 ss.

[22] In questa logica, mirabilmente espressa dagli articoli richiamati, nella Costituzione la povertà è un’ipotesi marginale secondo MATTARELLA B. G., “Il problema della povertà nel diritto amministrativo”, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc.2, 2012, pag. 359 ss.

[23] CENCINI A. – BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137.

[24] E’ evidente che un siffatto sistema di concessione del credito diventa da una parte fattore di crescita della

persona ma anche, dall’altra, di sviluppo del territorio. A seguito della fiducia accordata ai soggetti cd. “non bancabili”, questi inevitabilmente arrivano a mettere in gioco non garanzie patrimoniali, ma beni non materiali – quali, in primis la reputazione personale – altrettanto preziosi ed efficaci, stante il contesto spazio- temporale ristretto in cui l’operazione economica si svolge. Conseguentemente, detta operazione ha elevate probabilità di sortire una buona riuscita, sia sotto il profilo del rientro dal prestito – il tasso di default delle operazioni di microcredito è molto basso e si attesta, da ultimo, in Italia allo 0,73% – sia quanto a ricadute occupazionali, allo stato pari a 2,43 posti di lavoro per ogni credito concesso. I dati ivi riportati sono tratti dal sito www.microcredito.gov.it. Per approfondimenti sul tema del rapporto tra microcredito e sviluppo economico territoriale v. NAPOLI M. (a cura di), “Sistema creditizio e sviluppo locale”, Milano, 2004 e AA. VV., “ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. Cit.”.

[25] NONNE L., “Op. cit.”, pag. 49 ss.

[26] CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137 ss.

[27] DE VINCENTIIS P., “I meccanismi finanziari del microcredito” in LIMONE A. – CIRAVEGNA D., “Op. cit.”, pag. 57.

[28] STEFANELLI M. A., “Op. cit.”, pag. 657.

[29] TORCHIA F., “Op. cit.”, pag. 37.

[30] CENCINI A.- BORGHI M., “Op. cit.”, pag. 137. Con riguardo agli interventi assistenziali, MATTARELLA B. G., “Op. cit.”, pag. 366, osserva che nel testo della Costituzione il diritto all’assistenza è disciplinato nel contesto della tutela dei lavoratori ed è espressamente riconosciuto soltanto al cittadino inabile al lavoro.

[31] La rilevanza esiziale eppure sovente negletta dell’articolo 1 della Costituzione è oggetto di acuta e suggestiva analisi da parte di ZAGREBELSKY G., “Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1”, Torino, 2013.

[32] Sul tema v. GIAMPIERETTI M., “Dis-eguaglianza e Mercato. Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015”, in DELLA MORTE M. (a cura di), “Le dis-eguaglianze nello Stato costituzionale – Collana del Gruppo di Pisa”, Napoli, 2016, pag. 101.

[33] E’ la prospettiva interpretativa adottata da ZAGREBELSKY G., “Op. cit.”.

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