CASSAZIONE CIVILE  

Cass.     civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21603

CASSAZIONE CIVILE – OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Il Giudice del merito che proceda alla qualificazione     giuridica del negozio prescindendo dalla comune volontà delle parti     sull’oggetto ed interpreti erroneamente le clausole contrattuali, avendo     riguardo ad un solo articolo del negozio, senza prendere in considerazione     altre rilevanti previsioni, dà luogo ad una violazione dei canoni     interpretativi del contratto, come stabiliti dal codice civile, sindacabile     dal Giudice di Legittimità.

La qualificazione giuridica del     contratto di factoring deve essere effettuata in base ad una analisi della     effettiva volontà delle parti, fondata su un esame delle clausole     contrattuali, fermo restando che il nucleo essenziale di tale negozio deve     rinvenirsi nell’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di     cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o     derivandi dall’esercizio della sua impresa. Il factor, in tale contesto,     può acquistare i crediti pro soluto o pro solvendo, ricorrendo allo     strumento formale della cessione dei crediti, regolato dagli artt. 1260 e     seguenti c.c. Il contratto de quo, pertanto, comporta di regola la cessione     della titolarità dei crediti ed è, dunque, basato su una ratio vendendi,     sia pure collegata con una serie di servizi accessori, con la conseguenza che     nel caso in cui questi ultimi acquistino una prevalenza rispetto alla causa     naturale del negozio, sino a trasformarlo in un mandato, occorre, da parte     del Giudice, fornire una adeguata motivazione in tal senso (la cui assenza     impone nella fattispecie la cassazione della gravata pronuncia con rinvio     al medesimo Giudice di Appello in diversa composizione).

Cass.     civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21595

FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E     AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Nell’esercizio dell’azione revocatoria ai fini della     decorrenza degli effetti sostanziali della prescrizione non può aversi     riguardo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale Giudiziario. La     regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il     notificante e per il destinatario si applica, invero, solo agli atti     processuali e non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro     effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del     destinatario, a nulla rilevando il momento in cui sono stati consegnati,     dal mittente, all’Ufficiale Giudiziario.

Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria,     il termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria     fallimentare decorre non già dalla data del Decreto Ministeriale che ha     revocato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, bensì dalla data di     apertura della procedura e contestuale nomina del commissario, unico     legittimato all’esercizio dell’azione suddetta. La data del decreto di     nomina del commissario rappresenta, invero, il momento in cui, a norma     dell’art. 2935 c.c., il diritto può essere fatto valere.

Cass.     civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21591

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

La conflittualià esistente fra due coniugi non può di per sé,     né astrattamente, né con riferimento al caso concreto, giustificare la     deroga del regime di affido condiviso che, in conformià all’intenzione del     legislatore, è quello più idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo     genitoriale in favore dell’interesse preminente dei figli minori,     assicurando, per quanto possibile, ad entrambi i genitori, il pieno     esplicarsi del loro ruolo.

Cass.     civ., Sez. lav. 30 novembre 2012, n. 21513

AVVOCATO – PROCEDIMENTO CIVILE

La liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali,     ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 127 del 2004, spetta in via automatica e     con determinazione ex lege. Ne deriva che deve ritenersi compreso nella     liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali     importi, a prescindere se sia stato menzionato nel dispositivo della     pronuncia.

La precisazione delle conclusioni     definitive che vengono sottoposte al Giudice è un adempimento del tutto     autonomo sia dalle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sia     dalla discussione della causa. Tale attività riveste particolare     importanza, giacché con essa si precisa definitivamente l’oggetto della     controversia e la pronuncia che viene domandata. Di talché, accertata     l’autonomia e la rilevanza processuale e sostanziale delle conclusioni, sia     rispetto alle conclusioni degli atti introduttivi che alla discussione     della causa, il relativo diritto nei confronti dell’avvocato deve essere     riconosciuto e liquidato, in quanto è irrilevante il fatto che i due     adempimenti si svolgano, in ossequio al principio della concentrazione     processuale, nella medesima udienza.

 

CASSAZIONE   PENALE

Cass.     pen., Sez. VI, ud. 18 ottobre 2012 – dep. 3 dicembre 2012, n. 46763

CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE – SEQUESTRO PENALE

Ai fini dell’accertamento del delitto     di corruzione propria, occorre provare che il compimento di un atto     contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione     dell’utilià e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non     essendo in tal senso sufficiente la considerazione della mera circostanza     dell’avvenuta dazione.

Il Tribunale del riesame, nel     verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non     può avere riguardo alla sola astratta configurabilià del reato, ma deve     valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali. Di     talché, deve valutare non solo gli elementi probatori offerti dalla     pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli     indagati che possano avere influenza sulla configurabilitàe sulla     sussistenza del fumus del reato oggetto di contestazione.

Cass.     pen., Sez. VI, ud. 21 novembre 2012 – dep. 3 dicembre 2012, n. 46755

INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI

La ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del     servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di     reperibilià integra il reato di cui all’art. 331 c.p.

Cass.     pen., Sez. IV, ud. 19 aprile 2012 – dep. 30 novembre 2012, n. 46428

CASSAZIONE PENALE

In sede di legittimità, è possibile dedurre il vizio di     “travisamento della prova” che ricorre allorché il Giudice del     merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o     su un risultato di prova sicuramente diverso da quello reale. Ed infatti,     in tale ipotesi, il Giudice di legittimità non è chiamato ad     un’inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove acquisite, ma solo     ad accertare se gli elementi di prova utilizzati siano realmente     sussistenti e siano stati correttamente richiamati e riportati nella     motivazione.

Sono manifestamente infondate le     censure motivazionali proposte in sede di legittimità avverso la sentenza     di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente allorché in essa il     giudice di merito, richiamato il contrasto di opinioni scientifiche – nel     caso di specie concernente la correlazione tra l’asbestosi ed il     mesotelioma – abbia comunque individuato la legge scientifica di copertura     ed adeguatamente motivato in ordine, sia alla posizione di garanzia     dell’imputato-ricorrente, sia ai profili di colpa individuati a carico     dello stesso, sia al nesso causale tra la condotta colposa e l’evento poi     determinatosi. (Fattispecie concernente la responsabilità del ricorrente,     in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante di una     società addetta alla produzione di manufatti in cemento-amianto per la     morte e lesioni di alcuni dipendenti provocate a seguito dell’esposizione     alle fibre e polveri di amianto).

 

CONSIGLIO   DI STATO

Cons.     Stato, Sez. V, 3 dicembre 2012, n. 6161

LAVORO (RAPPORTO DI) – PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE –     PRESUNZIONI

Qualora il lavoratore chieda in giudizio l’accertamento di un     diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della     retribuzione, ma l’accertamento di un danno patito per effetto di     un’inadempienza contrattuale del datore di lavoro, come nell’ipotesi di     danno da usura psico-fisica provocato dal mancato godimento del riposo     settimanale, la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche o     aventi causa debendi continuativa, ma l’accertamento di un debito connesso     e, tuttavia, di distinta natura, per il quale vale la regola della     prescrizione nel termine ordinario (decennale) e non la disciplina della     prescrizione (quinquennale) stabilita dall’art. 2948 c.c.

La prova per presunzioni semplici è volta a facilitare     l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne à onerato,     trasferendo sulla controparte l’onere della prova contrario. Una volta che     la presunzione semplice si sia formata, e sia stata rilevata, ovvero una     volta che del fatto base sul quale si fonda sia stata data o risulti la     prova, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione     legale iuris tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro     il quale esse depongono l’onere della prova contraria. Ciò detto, il     giudice mediante il ricorso alle presunzioni può sopperire alla carenza di     prova, ma non anche al mancato esercizio dell’onere di allegazione,     concernente sia l’oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui     la stessa si fonda.

Cons.     Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36

OPERE PUBBLICHE – PRESUNZIONI

Nelle gara d’appalto da aggiudicare col criterio dell’offerta     economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia     dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice,     direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli     uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel     regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 121, D.P.R. 5 ottobre     2010, n. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di     scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste     dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative     valutazioni alla commissione aggiudicatrice.

Il subprocedimento di verifica     dell’anomalia dell’offerta non può intendersi viziato nella sua legittimità     nell’ipotesi in cui il Responsabile Unico del Procedimento si sia limitato     a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia, e non     anche per le altre. Ed invero, è pacifico che il concorrente, al fine di     illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, è ammesso a     fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell’offerta, e     quindi anche su voci non direttamente additate dalla stazione appaltante     siccome incongrue. Tanto si ricava anche dallo stesso dato testuale ex art.     87, comma 1, del Codice degli Appalti laddove si precisa che le     giustificazioni possono riguardare non solo le “voci di prezzo che     concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara” ma     anche, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente     più vantaggiosa, gli “altri elementi di valutazione     dell’offerta”.

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