CASSAZIONE CIVILE
Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21603
CASSAZIONE CIVILE – OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Il Giudice del merito che proceda alla qualificazione giuridica del negozio prescindendo dalla comune volontà delle parti sull’oggetto ed interpreti erroneamente le clausole contrattuali, avendo riguardo ad un solo articolo del negozio, senza prendere in considerazione altre rilevanti previsioni, dà luogo ad una violazione dei canoni interpretativi del contratto, come stabiliti dal codice civile, sindacabile dal Giudice di Legittimità.
La qualificazione giuridica del contratto di factoring deve essere effettuata in base ad una analisi della effettiva volontà delle parti, fondata su un esame delle clausole contrattuali, fermo restando che il nucleo essenziale di tale negozio deve rinvenirsi nell’obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall’esercizio della sua impresa. Il factor, in tale contesto, può acquistare i crediti pro soluto o pro solvendo, ricorrendo allo strumento formale della cessione dei crediti, regolato dagli artt. 1260 e seguenti c.c. Il contratto de quo, pertanto, comporta di regola la cessione della titolarità dei crediti ed è, dunque, basato su una ratio vendendi, sia pure collegata con una serie di servizi accessori, con la conseguenza che nel caso in cui questi ultimi acquistino una prevalenza rispetto alla causa naturale del negozio, sino a trasformarlo in un mandato, occorre, da parte del Giudice, fornire una adeguata motivazione in tal senso (la cui assenza impone nella fattispecie la cassazione della gravata pronuncia con rinvio al medesimo Giudice di Appello in diversa composizione). |
Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21595
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE
Nell’esercizio dell’azione revocatoria ai fini della decorrenza degli effetti sostanziali della prescrizione non può aversi riguardo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale Giudiziario. La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario si applica, invero, solo agli atti processuali e non a quelli sostanziali. Questi ultimi producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui sono stati consegnati, dal mittente, all’Ufficiale Giudiziario.
Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare decorre non già dalla data del Decreto Ministeriale che ha revocato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, bensì dalla data di apertura della procedura e contestuale nomina del commissario, unico legittimato all’esercizio dell’azione suddetta. La data del decreto di nomina del commissario rappresenta, invero, il momento in cui, a norma dell’art. 2935 c.c., il diritto può essere fatto valere. |
Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 21591
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
La conflittualià esistente fra due coniugi non può di per sé, né astrattamente, né con riferimento al caso concreto, giustificare la deroga del regime di affido condiviso che, in conformià all’intenzione del legislatore, è quello più idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse preminente dei figli minori, assicurando, per quanto possibile, ad entrambi i genitori, il pieno esplicarsi del loro ruolo. |
Cass. civ., Sez. lav. 30 novembre 2012, n. 21513
AVVOCATO – PROCEDIMENTO CIVILE
La liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 127 del 2004, spetta in via automatica e con determinazione ex lege. Ne deriva che deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, a prescindere se sia stato menzionato nel dispositivo della pronuncia.
La precisazione delle conclusioni definitive che vengono sottoposte al Giudice è un adempimento del tutto autonomo sia dalle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sia dalla discussione della causa. Tale attività riveste particolare importanza, giacché con essa si precisa definitivamente l’oggetto della controversia e la pronuncia che viene domandata. Di talché, accertata l’autonomia e la rilevanza processuale e sostanziale delle conclusioni, sia rispetto alle conclusioni degli atti introduttivi che alla discussione della causa, il relativo diritto nei confronti dell’avvocato deve essere riconosciuto e liquidato, in quanto è irrilevante il fatto che i due adempimenti si svolgano, in ossequio al principio della concentrazione processuale, nella medesima udienza. |
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