Commento all’Ordinanza della Corte di Cassazione, IV sez. Penale, n. 38635/2019
Dott. Emanuele Mascolo
La Suprema Corte di Cassazione, IV sez. Penale, con l’Ordinanza numero 38635 del 10 settembre 2019, si è occupata della questione relativa alla modifica del sistema tabellare per l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità, con specifico riferimento alle droghe leggere, rimettendo la questione alle Sezioni Unite.
Il fatto di cui l’Ordinanza in commento si è occupata, riguarda la decisione assunta dalla Corte di Appello di Catanzaro, che confermava a sua volta, la decisione del G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, con la quale l’imputato veniva ritenuto colpevole per aver coltivato presso la propria abitazione, delle piante di canapa indiana.
La questione è giunta in Cassazione perché veniva contestata la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, alla luce dei vari richiami giurisprudenziali.
Sulla questione dell’ingente quantità, in materia di stupefacenti, relativamente ai criteri di individuazione e alla configurabilità, la Corte di Cassazione se ne è già occupata, nel 2012, sostenendo, con una decisione delle Sezioni Unite, che “i limiti quantitativi previsti” nel D.P.R. 309/1990, “riguardano il principio attivo e dunque le dosi utilmente realizzabili” conformandosi così ai precedenti giurisprudenziali.[1] L’ingente quantità, dunque, va riferita alla possibilità di poter confezionare “un numero davvero rilevante di sostanze stupefacenti”[2] e ciò, anche alla luce “della tutela della salute dei singoli oltre che della sicurezza pubblica”.[3]
La Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2012, conclude ritenendo che “l’aggravante dell’ingente quantità non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi”.[4]
Sotto il profilo legislativo, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, se ne occupa il D.P.R. numero 309/1990, all’articolo 73, il quale è stato spesso al vaglio della giurisprudenza, sotto vari profili, tra cui la questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata, ai sensi degli articoli 13, 25, 27, della Costituzione.[5]
Secondo la dottrina, con l’aggravante dell’ingente quantità, il legislatore ha inteso “predisporre un meccanismo sanzionatorio di particolare severità in funzione generalpreventiva nei confronti della commissione di reati estremamente gravi”.[6]
A proposito dell’ingente quantità di stupefacenti, ex articolo 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990, va tenuto conto che l’applicazione concreta, “ne preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche”.[7]
Tale è il peso sociale della questione in argomento e la conseguente tutela che il legislatore tenta di riservarle, che sono stati escluse dal provvedimento di indulto del 2014, “tutte le ipotesi di produzione, traffico e detenzione illecita aggravati dall’articolo 80, comma 1, lettera a e comma 2”.[8]
Secondo la dottrina, la nozione di ingente quantità di sostanze stupefacenti, si presta “a rilievi critici in ragione dell’indeterminatezza che la caratterizza”.[9]
Giunti a questo punto è necessario una presa d’atto e concordare sul fatto che, a seguito delle intervenute pronunce giurisprudenziali, indistintamente emerge che l’ingente quantità, in termini di locuzione, “individui entità oggettivamente notevoli, straordinarie e particolarmente elevate, tali da apparire comunque superiori a quelle normalmente oggetto della cognizione del giudice”.[10]
In via generale è necessario rilevare ciò che la recente giurisprudenza ha stabilito in tema di ingente quantità di sostanze stupefacenti. In particolare, non possiamo sottrarci dal prendere in considerazione le motivazioni di due recentissime Sentenze di legittimità, una del 2018 e una del 2019.
La Corte di Cassazione, infatti, con la Sentenza numero 39700/2018, occupandosi di un caso di vendita di hashish, ha ritenuto “non ravvisabile” l’aggravante dell’ingente quantità, poiché nel caso di specie, “la quantità del principio attivo” era inferiore “a 4000 volte” il valore – soglia determinato dalla tabella allegata al D.M. del 2006.[11]
La decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2012, appare dunque superata, anche alla stregua della recente giurisprudenza secondo la quale, proprio con la Legge numero 49/2006 fu introdotta “nel Testo Unico degli stupefacenti un’unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti”.[12]
La completezza espositiva ci induce ad accennare anche alle modifiche legislative intervenute, in particolar modo a tener conto dell’apporto dato dal Decreto Legge numero 36/2014, convertito in Legge numero 79/2014, che ha introdotto quattro tabelle in ordine alle sostanze stupefacenti. Evidentemente, stante i nuovi parametri per l’applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità, non possiamo prescindere dal tenerne conto e pertanto, la giurisprudenza dovrebbe reimpostare le interpretazioni. In dottrina e in giurisprudenza, pero, vi è chi ha ritenuto l’opposto e cioè che “i criteri elaborati dalle Sezioni Unite” del 2012, sono validi ed utilizzabili come “criteri orientativi”.[13]
Alla prima tesi, si ispira evidentemente l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione IV del 10 settembre 2019, numero 38635, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Il quesito posto, infatti è il seguente: “se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 1 bis , e ss.mm.ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 2012”.[14]
L’impresa della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, non sarà di certo facile, nel rispondere a tale quesito, soprattutto se si tiene conto della normativa non coordinata bene, per interpretare la quale si auspica, che la Suprema Corte riesca nel tentativo di fugare ogni dubbio.
Alcuni dubbi, infatti, sono stati sollevati dalla dottrina a riguardo della novella legislativa ex Legge numero 242/2016, la quale, per la commercializzazione della canapa, non pone i distinguo tra “le diverse modalità di presentazione di quella legittimamente commercializzabile”.[15]
Ciò che appare difficile è dimostrare la voluttuaria finalità personale sia in capo al venditore, sia in capo all’acquirente, di prodotti ricavabili dalla canapa e ciò che maggiormente si rende necessario è ridurre lo scontro dal pratico al concreto, al fine di dimostrarne “l’illecito penale”, discendendone “l’esigenza di avere controlli di precauzione realmente efficienti”.[16]
NOTE
[1] C. Cass. Sez. Un. Pen., Sent. 20 settembre 2012, n. 36258.
[2] C. Cass. Sez. Un. Pen., op. cit.
[3] C. Cost., Sent. 11 luglio 1991, n. 333.
[4] C. Cass. Sez. Un. Pen., op. cit.
[5] C. Cost. Sent. 16 agosto 1995, n. 360.
[6] Valbonesi C., “Ingente quantità di stupefacenti: le Sezioni Unite adottano in negativo il criterio ponderale”, in Ventiquattrore Avvocato, Luglio/Agosto 2013, n. 7/8, pagg. 72 e ss. .
[7] Valbonesi C., op. cit.
[8] Bassi A., “La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti”, Cedam, 2010, pagg. 222 e ss. .
[9] Valbonesi C., op. cit.
[10] Valbonesi C., op. cit.
[11] C. Cass. Pen. Sez. Fer., Sent. 4 settembre 2018, n. 39700.
[12] C. Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 6 agosto 2019, n. 35671.
[13] C. Cass. Pen, Sez. IV, op. cit.
[14] C. Cass. Sez. IV Pen., Ord. 10 settembre 2019, n. 38635.
[15] Amato G., “Le sezioni Unite scelgono “il rigore” per mettere ordine”, in Guida al Diritto, 27 luglio 2019, n. 32, pagg. 23 e ss. .
[16] Amato G., op. cit.
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