L’età nel diritto.
Parte prima – a cura dell’avv. Domenico Di Leo

L’età delle persone fisiche è stata definita come ‘uno stato naturale del soggetto, un suo modo di essere nella progressione temporale del fenomeno biologico tra il momento della nascita e quello della morte, che acquista rilevanza per il diritto in quanto l’ordinamento giuridico attribuisce ad essa determinati effetti sulla capacità della persona e nella sfera dei rapporti giuridici che a questa fanno capo’. Tale definizione rappresenta un punto fermo nel panorama giuridico italiano in quanto, sin dagli anni ’60, ha rappresentato un paradigma nell’ambito del tema sul quale ci accingiamo a fornire qualche breve notazione. Secondo il linguaggio comune, l’età di un individua può essere declinata in vario modo, nel senso che essa può indicare ciascuno dei periodi in cui la vita di ciascuno può essere suddivisa (infanzia, fanciullezza, adolescenza, gioventù, maturità, senilità). Per il diritto, l’età può rilevare non soltanto secondo il significato appena tratteggiato ma anche come ‘età esatta’, dando così importanza agli anni esatti del soggetto ai fini di volta in volta assunti dal diritto come primari o meritevoli di tutela . L’art. 31 u.c. Cost. obbliga la Repubblica a proteggere ‘l’infanzia e la gioventù’ mentre in numerose ipotesi la legge tutela l’età come periodo intercorso fra la nascita e il momento in cui è sorto il rapporto giuridico o di una situazione giuridicamente rilevante che coinvolge il soggetto de quo: ad esempio, norme di questo tipo sono gli artt. 56 co. 3 e 58 u.c. Cost., in tema di elettorato passivo, o l’art. 84 co. 2 Cost., in tema di capacità matrimoniale, o ancora, l’art. 48 co.1 Cost. che presuppone il raggiungimento della maggiore età per l’elettorato attivo. Nella maggior parte dei casi, ciò che rileva per l’ordinamento giuridico è il raggiungimento di un determinato momento temporale, come nell’ipotesi più importante del compimento della maggiore età, secondo la disciplina fissata dalla legge.
L’età – intesa come raggiungimento di un preciso punctum temporis – è l’ipotesi più diffusa e viene presa in considerazione dall’ordinamento per diverse finalità. Tra queste, la più importante è sicuramente quella legata alla condizione di capacità o di incapacità del soggetto in ordine all’esercizio dei diritti o alla capacità a contrarre. Se questa è di sicuro l’accezione più diffusa, non è la sola presente nell’ordinamento giuridico italiano, ben potendo essere l’età intesa quale requisito estrinseco o mero presupposto di fatto che non incidono sulla capacità del soggetto. Pur trattandosi di ipotesi marginali, la rilevanza dell’età quale requisito estrinseco è riscontrabile nei casi in cui l’età è considerata dalle norme come fondamento delle attività di tutela e protezione esercitate dagli enti pubblici oppure nei casi in cui la legge – specialmente quella penale – attribuisce una specifica qualificazione ad un’azione umana i relazione all’età del soggetto passivo.
Data la trasversalità del tema in oggetto, sarà opportuno suddividere l’argomento in due parti che seguiranno l’evoluzione normativa del tema dalle origini romanistiche allo ius commune, per giungere all’età contemporanea e, in particolare, alla disciplina del fenomeno secondo l’ordinamento giuridico italiano, operando la distinzione fra diritto privato e diritto pubblico.
Nel diritto romano, l’età del soggetto è presa in considerazione a seconda dei diversi effetti giuridici nei tre settori del diritto privato, del diritto criminale e del diritto pubblico: il principale effetto che la legge romana collega all’età è relativo al riconoscimento in capo al soggetto della capacità di agire. Già la legge delle XII Tavole poneva la distinzione fra impuberes e puberes; in età classica, si ritiene che le donne raggiungano la pubertà col compimento del dodicesimo anno d’età mentre per i maschi non c’era unanimità di vedute. Infatti, secondo i Sabiniani, occorreva l’inspectio corporis, in base a quanto affermava la giurisprudenza più antica, mentre secondo la tesi maggioritaria sostenuta dai Proculiani la pubertà era raggiunta al compimento del quattordicesimo anno d’età; tuttavia, si ritiene concordemente che dall’età classica sino all’età giustinianea abbia prevalso la tesi della necessità congiunta dei due requisiti. Con l’imperatore Giustiniano l’età pubere è fissata per le donne al compimento del dodicesimo anno d’età mentre per i maschi rileva il quattordicesimo anno d’età; inoltre, gli impuberes sui iuris (i c.d. pupilli) sono posti sotto tutela. Nell’ambito degli impuberes, il diritto romano individuava il superamento dell’infantia col raggiungimento da parte del singolo della capacità di loqui o di fari, indipendentemente dal raggiungimento di una certa età, data la variabilità soggettiva dei soggetti stessi. Si riteneva superata l’infantia nel momento in cui il bambino era capace di fare o di dire qualcosa che fosse ragionevole.
In tema di possesso, i giuristi romani dell’età classica valutavano la specifica capacità del soggetto in ordine all’animus possidendi: essi prendevano come punto di riferimento il superamento dell’infantia; per quanto riguarda il tema della responsabilità da atto illecito, essi operavano una differente valutazione a seconda dei diversi tipi di illecito e in base alla suddivisione interna fra gli impuberes, distinguendo fra questi gli impuberes infantia maiores, procedendo all’accertamento caso per caso di uno sviluppo intellettivo tale da giustificare la responsabilità dell’impubere. Nelle fonti si parla di impuberi capaci di dolo o di colpa (furandi et iniuriae faciendi) ovvero di impuberi prossimi alla pubertà. Anche nel campo negoziale si parla della riferita distinzione fra impuberi capaci di rendersi conto dell’atto compiuto e impuberi che tale capacità non hanno: si tratta in realtà di rielaborazioni dottrinali postume sugli assunti dell’antico ius civile, priva di risultati pratici di rilievo . Ulteriore limite di età di ordine generale fu fissato all’inizio del II secolo a.C. dalla lex Plaetoria (o Laetoria) che poneva una disciplina di protezione in favore dei minores viginti quinque annis, punendo severamente chi li avesse raggirati: successivamente, il diritto pretorile estese tale protezione, concedendo in loro favore la restitutio in integrum per qualsiasi danno subìto da essi. Da ciò, derivò la prassi di sottoporre a curatela del minore anche se, a partire da Costantino, l’uomo che abbia raggiunto i venti anni e la donna che abbia raggiunto i diciotto anni potevano ottenere la c.d. venia aetatis, cioè potevano essere esentati dall’assistenza del curatore.
La vita umana si articola in diverse fasi e ognuna di esse si presenta con le proprie caratteristiche di ordine fisiologico e psicologico, riflettendosi sulle capacità psichiche e fisiche dei soggetti.
Ogni ordinamento statuale ha preso in considerazione necessariamente tali fatti dovendo considerare il modo in cui ogni soggetto dell’ordinamento manifesta il proprio volere, esercita talune attività o compie atti che lo vincolino con i terzi, o ancora agisca per tutelare i propri interessi, sul presupposto del raggiungimento di una capacità intellettuale media, risultante da un equilibrio psico-fisico che ciascuno dovrebbe raggiungere, nel concorso dei fattori fisiologici in rapporto con l’età. È l’età dunque il primo fattore che qualifica l’uomo nel campo del diritto. Infatti, presso le comunità primitive, la capacità materiale ad usare le armi in favore del gruppo di appartenenza era probabilmente il presupposto della capacità giuridica, almeno dal punto di vista pubblicistico, perché in tal modo il soggetto dimostrava agli altri di essere un loro pari. Il raggiungimento di un alto grado di sviluppo fisico veniva accertato sulla base della prestanza fisica e dell’abilità raggiunta nell’uso delle armi anziché col riferimento ad altri criteri più precisi, come il compimento di certi cicli cronologici o la manifestazione di una maturità fisiologica prodromica a quella intellettiva. Questa è l’ipotesi che potrebbe spiegare il motivo per il quale la legislazione dei popoli nordici e dell’Europa orientale – che nell’Alto Medio Evo invasero a più riprese la penisola italica – desse notevole importanza al soggetto alla capacità del singolo di portare o di usare le armi. Infatti, i Visigoti riconoscevano ai maschi una protezione di un guidrigildo di sessanta soldi che cresceva sino ai vent’anni; e con il raggiungimento della pienezza della capacità fisica, l’uomo aveva un guidrigildo di trecento soldi, fino all’età di cinquanta anni, per poi scendere fino a cento soldi, superata la sessantina. La base di calcolo non era rappresentata dalla capacità produttiva del singolo ma si basava sulla possibilità per l’uomo anziano di portare le armi . Il diritto dei popoli nordici imponeva la protezione degli infanti al nono giorno dalla nascita, assieme al nome. Il diritto romano scartò l’ipotesi secondo cui il soggetto che fosse capace di portare le armi fosse per ciò stesso giuridicamente capace, preferendo adottare altri criteri per determinare chi fosse nella piena capacità di agire: infatti, secondo il diritto romano poteva far parte dell’esercito e poteva portare le armi soltanto chi aveva il pieno esercizio dei propri diritti.
Secondo il diritto longobardo, che tanta influenza ebbe nella nascita e nella formazione degli statuti feudali durante il medioevo, la minore età era indicata come infra aetatem (Liut. C. 12); tale stato di nulla o affievolita capacità di agire – c.d. imbecillitas – non era uniforme perché Roth. 155 afferma che peri Longobardi l’età legittima è fissata a 12 anni ma Liut. c. 17 limitava la capacità ad alienare a 18 anni, dato che che un infans dum infra aetate est (c.58) avesse alienato i suoi beni, raggiunta la maggiore età, poteva inrumpere il contratto e rientrare in loro possesso, essendo il contratto contra legem.
Nell’evo di mezzo, qualcuno avanzò l’ipotesi di comprendere nell’età dell’uomo anche il periodo della sua gestazione alfine di superare tutte le questioni che si ponevano in ordine al conceptus, cui il diritto longobardo non riconosceva alcuna protezione giuridica sulla base del suo essere non natus, né la stessa poteva essere accordata sulla base della semplice gravidanza che avrebbe potuto anche non giungere al suo compimento naturale. Apparve più logico e coerente alla natura delle cose, computare la vita dell’essere umano fra la nascita – intesa quale distacco del neonato dal corpo materno – e la morte, individuando in essa alcune fasi, corrispondenti a varie età. Non vi fu accordo nè sui criteri da adottarsi per il computo dato che non esistevano i registri (la cui istituzione si deve al Concilio di Trento che impose ai parroci di tenere i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei decessi dei parrocchiani, esclusi i non cattolici), né sulla divisione in cicli, ai fini giuridici . Prendendo atto che nei vari stadi della vita non era possibile che la capacità fisica e psichica potesse ad un tempo progredire e regredire contemporaneamente, ammessa l’esistenza di periodi ben distinti durante la vita umana, prassi, dottrina e legislazione medievale, sulla scia del diritto romano, cercarono di mantenersi il più possibile aderenti alla realtà delle cose, senza legarsi troppo a schemi precostituiti, alfine di attribuire adeguatamente responsabilità giuridiche e capacità di agire. Fu sulla base di queste considerazioni che si cominciò a individuare la capacità a contrarre obbligazioni civili dalla responsabilità penale, la capacità di contrarre matrimonio da quella a testimoniare e così via. Va osservato che la capacità giuridica veniva man mano definita esaminando una serie di elementi – la condizione, il sesso, lo status – tra cui l’età, senza tuttavia cedere alla tentazione di legare certe presunzioni di capacità al semplice verificarsi di un accadimento cronologico. Era il mos, il costume sociale a rendere maturo e perciò esperto o meno un individuo: la capacità di intendere e volere del soggetto era sganciata da qualsivoglia episodio elemento fisiologico, dipendendo essa dalla società in cui vive. Tale conclusione, pur coerente con la rerum natura, non era traducibile in una norma di legge generale ed astratta per definizione, sia per la generale condizione di diffusa ingiustizia sociale sia per l’esistenza delle norme romanistiche che avevano introdotto un impianto normativo con criteri unitari, lasciando che le differenze fra coetanei fossero basate sul sesso e non sull’educazione.
La Chiesa pretendeva una maturità particolare in chi intendeva contrarre matrimonio o voleva diventare sacerdote o voleva pronunciare voti solenni: essa riteneva che tale maturità fosse raggiunta al compimento dei 25 anni di età, stessa età richiesta a chi chiedeva di diventare sacerdote. Era dunque questa l’età giusta. Tuttavia, i contrasti fra le leggi civili e quelle canoniche non mancarono, nonostante che sia i civilisti che i canonisti condividessero il principio del c. 2,44,4, laddove si legge che ‘aetas legitima semper intelligitur de natura legis, non de ea quae per principis beneficium impletur’. Ciò implicava l’abbandono della pratica sempre più diffusa di anticipare l’attribuzione della maggiore età a chi era in possesso dei requisiti psico-fisici, veri o presunti, e non di quelli temporali. Il beneficio era concesso dal principe al minore con un atto di grazia; da tale facoltà discendeva la possibilità di esercitare alcune potestà proprie della maggiore età ma non derivava l’attribuzione dell’aetas legitima. Il beneficium principis abilitava semplicemente il minore a compiere validamente certi atti, altrimenti a lui vietati per ragione di età.
Nella prassi medievale, si confusero le regole dell’ordinamento romano con quelle longobarde, per trovare alla fine soluzioni pratiche sicure e di agevole applicazione. In tale periodo, un ruolo di primaria importanza fu assunto dai notai. In particolare, la preoccupazione dei giuristi fu la tutela del patrimonio dei minori e il suo trasferimento. Con il risveglio economico del XII secolo, il problema fu più impellente ed si rese necessario un intervento legislativo: con Federico I, fu promulgata la legge ‘authentica sacramenta puberum’, con cui fu garantita la speditezza e la sicurezza ai traffici economici compiuti atti con i minori.
Inoltre, nell’ambito del diritto penale, alla minore età fu attribuito un valore scriminante o attenuante della conditio delinquentis. Fra gli impuberes si distinguevano gli infantes fino a 7 anni, che erano esenti da ogni tipo di responsabilità; impuberes proximi infantiae, di età compresa fra i 7 e i 10 anni; gli infantes proximi pubertati la cui età era compresa fra i 10 anni e mezzo e i 14 anni; oltre i 14 anni, i puberi, suscettibili di responsabilità penale, da accertarsi caso per caso.
Francesco Accursio, giurista italiano, affermò che nel periodo a cavallo tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, si era diffusa la prassi giuridica secondo la quale, in base al disposto del D. 47, 2 , 23, tratto dalla l. impuberem, ff de furtis, pubblicato a Venezia nel 1621, solo gli impuberes proximi pubertati potevano delinquere perchè doli capax, cioè erano moralmente capaci di intendere e volere il disvalore degli atti da essi compiuti. Gli assunti di Accursio vennero confermati da altra dottrina coeva, che trovava l’addentellato giuridico in altra fonte normativa scritta rappresentata dal Gl. Pupillum, Venetiis, 1621, d. 50,17, 112. Il punto d’incontro tra le istanze civilistiche e quelle canonistiche, da un lato, e le influenze di stampo germanico e romano, dall’altro lato, portarono gli interpreti ad addivenire ad una convenzione in base alla quale l’età in cui si raggiunge la maggiore età è fissata a 21 anni . Sicchè, la consapevolezza della piena capacità di agire in uno alla responsabilità dei propri atti si raggiunge al compimento di 21 anni.

Bibliografia (si vedano anche i riferimenti nel testo).
Burdese A., voce Età, dir. rom., Enc. Dir.,Vol. XVI, Giuffrè ed., 1967, pag. 79 ss.
Guazzalini U., voce Età, dir. interm., Enc. Dir., Vol. XVI, Giuffrè ed., 1967, pag. 80 ss.
Panunzio S.P., voce Età, Enc. Giur. Treccani, 1989, Roma.
FINE PRIMA PARTE

Spigolatura a cura dell’avv. Domenico Di Leo – RIPRODUZIONE RISERVATA

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