Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 – “Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40 del 16 febbraio 2013) entrata in vigore il 3 marzo 2013
Con questo provvedimento è stato modificato l’articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sostituito dal seguente: «Art. 13. – 1. Il Consiglio regionale e’ eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il numero dei consiglieri regionali e’ determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall’ultima rilevazione ufficiale dell’ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 – “Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2013) entrata in vigore il 5 marzo 2013
Con questo provvedimento la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la riduzione del numero dei deputati come segue: “1. Al primo comma dell’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» e’ sostituita dalla seguente: «settanta».
Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 – “Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013) entrerà in vigore il 15 marzo 2013.
Con questo provvedimento la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato le seguenti modifiche degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna: a) all’articolo 15, secondo comma, il secondo periodo e’ soppresso; b) l’articolo 16 e’ sostituito dal seguente: «Art. 16. – 1. Il Consiglio regionale e’ eletto a suffragio universale con voto personale, uguale, libero e segreto, ed e’ composto da sessanta consiglieri. La composizione del Consiglio non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto, se non mediante il procedimento di revisione del presente Statuto. 2. La legge elettorale per l’elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell’Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell’accesso alla carica di consigliere regionale». Per il testo aggiornato dello Statuto: http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative/.