Legato avente ad oggetto un rapporto bancario
a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato il tema del legato avente ad oggetto un “rapporto bancario” e le conseguenze della mancanza dei beni che ne formano oggetto.
Lo studio analizza la fattispecie in cui il testatore leghi ad un determinato soggetto una somma di denaro ovvero titoli depositati presso un istituto bancario, analizzando l’ipotesi in cui una volta apertasi la successione, la somma od i titoli oggetto del legato non si trovino più, in tutto o in parte, depositati presso la banca indicata dal testatore.
Si pone, infatti, un problema di compatibilità tra la staticità della clausola cristallizzata
all’interno della scheda testamentaria e la dinamicità del rapporto bancario, soggetto nel tempo a
continue modificazioni qualitative e quantitative.
Diverse sono state le ipotesi ricostruttive: il legato di genere; il legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore; il legato di cosa da prendersi da certo luogo; il legato di credito.
Si è affermato che la ricostruzione di un legato avente ad oggetto somme di denaro o titoli che risultino depositati presso un determinato istituto bancario non può che fondarsi sull’interpretazione della volontà del testatore. Non è apparso possibile individuare una ricostruzione unitaria del fenomeno proprio perché in base alla volontà del testatore varia la scelta della disciplina applicabile.
Si è rilevato che in mancanza di una volontà del testatore chiaramente manifestata in tal senso all’interno della disposizione testamentaria, un legato avente ad oggetto una somma determinata di denaro depositata presso uno specifico istituto bancario non possa considerarsi come legato di genere ex art. 653 c.c. Il riferimento al conto corrente o ad un determinato rapporto bancario, infatti, evidenzia la volontà del testatore di ancorare l’efficacia della disposizione alla perdurante esistenza di quel rapporto alla data di apertura della successione. Non sarebbe dunque giustificabile l’applicazione dell’art. 653 c.c. che condurrebbe a ritenere il legato comunque pienamente efficace anche nell’ipotesi in cui il bene legato non sia più esistente nel patrimonio del testatore al momento della di lui morte ovvero lo sia solo in parte.
Si può inoltre ritenere che laddove la somma legata sia già determinata dal testatore nel suo
preciso ammontare non può venire in rilievo il legato di cosa da prendersi da certo luogo di cui
all’art. 655 c.c. Essendo infatti, in tal caso, l’oggetto della disposizione già pienamente individuato
non può funzionare quel meccanismo di relatio ad locum che caratterizza questo tipo di legato. In
esso il riferimento al luogo serve a determinare l’oggetto della disposizione, cosa che qui non può accadere essendo la somma già determinata in tutti i suoi elementi.
La libertà del testatore nel modellare la disposizione che pur faccia riferimento ad un rapporto bancario non consente di fornire, a priori, una interpretazione certa ed univoca, la quale potrà darsi solo a posteriori, alla luce delle parole utilizzate e delle particolarità del caso concreto.
L’indagine della volontà del de cuius non può arrestarsi alle espressioni usate nella singola
disposizione, bensì deve tener conto del complesso delle disposizioni nel loro insieme, solo così
potendosi individuare il tipo di legato che viene in rilievo.
Dalla soluzione interpretativa adottata discende in conseguenza la soluzione, già
evidenziata per ciascuna ipotesi, al problema che si pone laddove, al momento di apertura della
successione, il denaro o i titoli non risultino più sussistenti nell’ambito di quel determinato
rapporto bancario cui il testatore ha fatto riferimento.
In termini strettamente pratici, comunque, solo ove la disposizione in esame si configuri
come legato di genere il che richiederebbe, come si è visto, che il testatore non si limiti a
“lasciare” la somma di denaro, bensì evidenzi la sua volontà di “lasciarla” in ogni caso, anche
laddove non più sussistente in quel determinato conto corrente, la conseguenza della successiva
mancanza dei beni determinerà la persistente piena validità del legato.
In tutti gli altri casi, ferma la diversa natura giuridica e disciplina applicabile a seconda che si
tratti di legato di cosa da prendersi dal patrimonio del testatore, di legato di cosa da prendersi da
certo luogo ovvero di legato di credito, la conseguenza per l’ipotesi di successiva mancanza dei
beni sarà l’inefficacia, totale o parziale, del legato.