Mutui a tasso agevolato per i bancari e obblighi contributivi per la banca
Di Loretta Moramarco
Corte di Cassazione Sez. Lavoro sentenza del 17 luglio 2012, n. 12244
La vicenda esaminata dalla IV sezione della Corte di Cassazione ha origine da un verbale di accertamento dell’INPS nei confronti di un istituto di credito a cui era stato contestato l’omesso versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale sugli importi corrispondenti al beneficio derivante per i dipendenti dell’istituto di credito dalla concessione da parte della stessa datrice di lavoro di mutui a tasso agevolato. Tali importi venivano, infatti, ritenuti dall’organo ispettivo dell’INPS elementi della retribuzione e, come tali, base di calcolo per la determinazione degli oneri contributivi dovuti. Di diverso avviso la Corte d’Appello la cui decisione viene confermata dalla Suprema Corte. Dopo un’interessante analisi della nozione di contribuzione e del trattamento ai fini contributivi dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti, infatti, la IV Sezione esclude che ai fini del riconoscimento della natura retributiva della stipulazione di mutui a tassi più vantaggiosi con i propri dipendenti sia sufficiente il fatto della concessione di un tasso più favorevole o la subordinazione delle condizioni più favorevoli al rapporto di servizio. Perché tale “vantaggio” sia considerato un’attribuzione economica in favore del dipendente imputabile al rapporto di lavoro e costituente elemento della retribuzione imponibile ai fini contributivi è necessario che esso sia previsto dalla contrattazione collettiva o che, vi siano altri adeguati elementi di prova quali l’esistenza di tariffe, o condizioni economiche, di generale applicazione.
Fonte: http://www.miolegale.it/sentenza/Cassazione_civile-Lavoro-12244-2012.html