fedi_nuziali_anelli_sposiAnalisi e spunti di riflessione

A cura dell’avv. Giuliana Degl’Innocenti

Il caso preso in considerazione riguarda l’ipotesi arcinota agli operatori giuridici del coniuge bisognoso che non riceve l’assegno di mantenimento dall’altro: ebbene l’ultima Legge di stabilità prevede che a partire dal 1° gennaio 2016 lo corrisponda lo Stato. Si tratta, in buona sostanza e in via sperimentale della costituzione di un fondo di solidarietà a tutela del coniuge che versa in condizioni di bisogno.
Modalità operative: La normativa contempla la possibilità che il soggetto separato –  che sia beneficiario appunto di un assegno di mantenimento non versato dall’altro – se in stato di bisogno e in condizione di non riuscire a  mantenere neppure i figli minori o maggiorenni portatori di handicap, possa inoltrare apposita richiesta al Tribunale di residenza al fine di ricevere dallo Stato l’anticipazione, in tutto o in parte, degli importi dovuti e non percepiti. L’adita Giustizia entro 30 giorni, può respingere la domanda con un provvedimento non impugnabile, oppure, se ritiene sussistenti i requisiti di accesso, trasmetterla al ministero della Giustizia, che fisserà, quindi, le modalità di versamento delle predette somme. Successivamente lo stato potrà agire in rivalsa sul coniuge inadempiente.
Nelle more dei decreti attuativi,  si presume che l’istanza in oggetto debba essere corredata:
1) del provvedimento, anche provvisorio, con il quale il Tribunale ha disposto l’assegno di mantenimento del coniuge e quello dei figli;
2) dei documenti che dimostrano l’inadempimento (dovrebbe essere bastevole la formale intimazione al debitore del pagamento);
3) di tutti gli elementi che attestano lo “stato di bisogno” e l’insostenibilità della situazione relativa al mantenimento dei figli.
Profili di dubbio: Quel che lascia perplessi, hic stantibus rebus, tuttavia, è la limitazione di accesso al Fondo che è appunto ristretta al solo coniuge separato con figli minori o portatori di handicap, con totale esclusione di quello divorziato, sovente  assai più in difficoltà e meritevole di tutela. Giova precisare, altresì, che nella prassi non verranno tutelati, neppure i figli maggiorenni non indipendenti, quelli con genitori divorziati o figli di ex conviventi. Sotto questo profilo, pertanto a mio avviso, il Legislatore sembra avere avuto una involuzione  rispetto al principio di non discriminazione dei figli che ha guidato le recenti riforme legislative dal 2012 ad oggi.
La fruibilità dell’assegno da parte dello stato, inoltre, non sarà contemplato neppure in via generica per tutti i beneficiari di una somma a titolo di mantenimento relativa alla separazione, ma – come sopra ricordato – soltanto per coloro che si troveranno “in stato di bisogno” e, cioè, per chi sarà in grado di dimostrare non solo di non avere un reddito, anche minimo, ma anche di non essere in grado di provvedere alle necessità basilari della propria vita e di quelle dei propri figli.

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