Una posizione contributiva non regolare comporta l’esclusione dall’aggiudicazione di appalti con la PA

 di Giuseppe Benfatto

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE AP

SENTENZA 4 MAGGIO 2012 N 15

Occasione della pronuncia in esame è stata una procedura di appalto indetta dalla Rete ferroviaria italiana Spa per la realizzazione di vari sottovia e per un importo di euro 25.000.000 circa. Un’associazione temporanea di imprese si aggiudica la gara, ma nel corso delle verifiche a carico dell’aggiudicataria si riscontrano irregolarità contributive di una delle società esecutrice dei lavori per l’ati. Viene instaurato un contraddittorio con l’ati alla conclusione del quale la Rete ferroviaria italiana Spa delibera la sua esclusione dalla gara. La legittimità di tale esclusione viene confermata dal giudice di primo grado e l’ati presenta appello per vedere annullato il suddetto provvedimento.

L’ati ammette che una delle società esecutrice dei lavori è incorsa in violazioni di tipo previdenziale, nello specifico si trattava di un ritardo nel pagamento di alcuni contributi, ma evidenzia che solo violazioni gravi legittimerebbero l’esclusione ex art. 38 Cod. Appalti. Nella fattispecie non vi era stata una grave irregolarità contributiva, infatti l’omesso versamento riguardava una cifra minima se raffrontata al valore dell’appalto ( circa 6.000 euro  a fronte di un appalto del valore di euro 25.000.000 circa), inoltre tale irregolarità era stata sanata  tempestivamente. L’appellante invocava, a proprio favore, quella giurisprudenza  per cui la valutazione sulla gravità della violazione contributiva è rimessa alla  stazione appaltante e che l’irregolarità  contributiva emergente dal durc non può far scaturire automaticamente l’esclusione. Invece, per un orientamento più rigoroso, in linea con la novella dell’art. 38 Cod.  Appalti, la verifica tramite il Durc della regolarità contributiva delle imprese partecipanti  a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

Con questa pronuncia il Consiglio di Stato aderisce alla tesi per cui  costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, tuttavia la nozione di “grave violazione” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante ma si desume dalla disciplina previdenziale e in particolare dalla disciplina del Durc (documento unico di regolarità contributiva). Ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

 

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