La cessazione del rapporto del lavoro per mutuo consenso tacito

di Loretta Moramarco

Corte di Cassazione, IV sezione, sentenza n. 15524 del 17 settembre 2012

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha chiarito le circostanze che devono sussistere per accertare la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

Nel caso di specie la lavoratrice aveva agito per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo intedeterminato dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto a termine, lasso di tempo durante il quale aveva prestato attività lavorativa presso altre aziende, oltre a partecipare ad un concorso pubblico per l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

Tali elementi vengono ritenuti decisivi dalla Corte per censurare la motivazione della Corte d’Appello che aveva accolto il ricorso della lavoratrice muovendo dall’erroneo presupposto secondo cui la risoluzione tacita del rapporto di lavoro è configurabile solo ove vi sia un “rifiuto espresso” del lavoratore di riprendere servizio.

La Suprema Corte ritiene, invece, configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito ai sensi dell’art. 1372, comma primo c.c., in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto (a termine), non configurabile come mera inerzia in presenza di ulteriori comportamenti significativi della lavoratrice (e del datore di lavoro) idonei a evidenziare il loro completo disinteresse all’esecuzione del contratto (quali il reperimento di altra idonea occupazione, il contenuto professionale delle mansioni svolte)

Fonte: http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=242377&tip=ul

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