A cura del dott. Andrea Cuoghi
Con la recente sentenza del 12 luglio 2016 n.14188, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunziandosi su una vicenda concernente la stipulazione di un contratto di appalto con la P.A., ha avuto modo di esprimersi su una questione di grande rilevanza teorica e con importanti risvolti pratici.
Il giudice di legittimità, procedendo attraverso un’attenta analisi storica e comparatistica dell’istituto giuridico della responsabilità precontrattuale è giunto a sovvertire l’orientamento che fino ad ora poteva essere ritenuto grandemente maggioritario, riqualificando la natura della culpa in contrahendo come una forma di responsabilità contrattuale.
La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione
La decisione della Corte prende avvio dalle doglianze di una società che, in primo e in secondo grado di giudizio, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata approvazione, ai sensi dell’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, del contratto stipulato con la P.A..
Il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, rigettavano la domanda promossa dal privato, accertando che il diritto di credito si era estinto per prescrizione ai sensi dell’art. 2947 c.c..
Le decisioni di merito si basavano sulla circostanza che la mancata approvazione da parte dell’amministrazione appaltante e per causa alla medesima imputabile del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti, avesse determinato un’ipotetica responsabilità precontrattuale della P.A. assimilabile alla responsabilità extracontrattuale, con conseguente prescrizione quinquennale del diritto.
La società, quindi, proponeva ricorso per cassazione asserendo che la responsabilità dell’amministrazione appaltante, derivante dalla mancata approvazione, ai sensi dell’art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, di un contratto già concluso, costituendo una violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1358 e 1375 c.c., avrebbe dovuto essere configurata come una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente applicazione della prescrizione decennale.
La pronunzia del Giudice di Legittimità
La Corte, dopo una puntuale analisi dell’istituto della responsabilità precontrattuale si è espressa, nel caso di specie, nei seguenti termini: “l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza di approvazione ministeriale, deve essere configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 11174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt.1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..”.
Il principio affermato in decisione merita di essere approfondito.
I motivi
La riflessione non può che partire dal caso concretamente sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità.
Va infatti sottolineato che in relazione ai contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolati per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all’approvazione ministeriale mediante un provvedimento espresso ai sensi dell’art 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
Ne deriva che ai fini del perfezionamento di un effettivo vincolo contrattuale è insufficiente la mera aggiudicazione, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica.
Quindi, l’eventuale responsabilità della P.A. per non aver emanato il provvedimento di approvazione per causa alla stessa imputabile, può essere configurata esclusivamente come responsabilità precontrattuale, non essendosi ancora perfezionato alcun vincolo negoziale.
Ciò posto, va osservato che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è stato ed è tutt’ora ancorato alla tradizionale concezione della responsabilità precontrattuale come responsabilità di tipo aquiliano, riconducibile al disposto di cui all’art. 2043 c.c.[1].
Nonostante le conosciute ragioni che legittimano la posizione della dottrina e della giurisprudenza maggioritaria (le quali considerano la responsabilità per culpa in contrahendo come una estrinsecazione del più generale dovere del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.)[2], la pronunzia della Corte di Cassazione oggetto del presente commento, si pone in aperto contrasto con l’orientamento quasi unanime, sviluppando il proprio ragionamento da una tesi che, in altri settori del diritto, risulta già esplorata e largamente sostenuta.
Più in particolare, la Corte ritiene di poter applicare al caso di specie quelle argomentazioni che concernono la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come “contatto sociale qualificato”.
Secondo questa interessante concezione, sviluppatasi in particolar modo in anni recenti, il nostro ordinamento di diritto civile conosce una forma di responsabilità contrattuale che prescinde dall’esistenza di un reale vincolo negoziale.
Il fenomeno è quello della così detta obbligazione senza prestazione, espressione con la quale si indicano gli obblighi di protezione ab origine avulsi da un obbligo primario di prestazione e nascenti da contatto sociale qualificato ai sensi dell’art. 1173 c.c. [3].
La particolarità della forma di responsabilità generata da contatto sociale qualificato è che il suo contenuto si esaurisce nell’obbligo di protezione, senza che a monte sia ravvisabile un obbligo primario di prestazione.
L’ obbligo di protezione si origina, tra le parti, in forza di un particolare rapporto: il così detto contatto sociale qualificato. Trattasi di una relazione fondata su un obbiettivo affidamento – da qui qualificato – che fa nascere, ex art. 1173 c.c., obblighi specifici di comportamento attivo e non il semplice dovere negativo di astensione tipico della responsabilità aquiliana, il cui inadempimento genera responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c..
Tale forma di responsabilità è stata oggetto negli ultimi anni di una notevole espansione, abbracciando materie che, in precedenza, erano assoggettate al disposto ci sui all’art. 2043 c.c..
Una così ampia diffusione è dovuta alla pregevole intenzione di costituire una forma di tutela avanzata e più efficace a favore del soggetto danneggiato, il quale, forte dell’esistenza del contatto sociale qualificato, può far valere i propri diritti beneficiando, in particolar modo, di un termine prescrizionale più ampio e di un onere probatorio meno rigoroso tipico della responsabilità di natura contrattuale.
Allo schema della responsabilità da contatto sociale qualificato la giurisprudenza ha recentemente ricondotto numerose fattispecie tra le quali: la responsabilità del medico dipendente da una struttura ospedaliera nei confronti del paziente; la responsabilità dell’insegnate per i danni che il minore cagione a sé stesso; la responsabilità della banca negoziatrice che paga l’assegno non trasferibile ad un soggetto non legittimato[4].
Dall’elenco, meramente esemplificativo, emerge come si tratta di ipotesi in cui il rapporto obbligatorio non trae origine da una mera ed occasionale responsabilità del passante, ma affonda le proprie radici in una relazione specifica che intercorre tra soggetti determinati, più prossima alla responsabilità contrattuale che a quella aquiliana.
Come sopra anticipato, in tali casi, il rapporto obbligatorio non nasce da un contratto, ma da un legittimo affidamento, in genere riposto nel particolare status professionale della controparte, e la cui violazione è fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 1173 c.c..
Dopo aver brevemente analizzato le caratteristiche della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, è possibile ora tornare alla decisione in commento ed esaminare le ulteriori riflessioni che hanno portato la Corte di Cassazione ad esprimersi nei termini esposti in premessa.
Il giudice di legittimità, affrontando il passaggio più delicato della propria pronunzia, espone che alla stregua della diffusione ormai assunta dalla teoria della responsabilità da contatto sociale qualificato, debba essere sovvertito l’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c..
Evidenzia, infatti, che l’elemento qualificante della così detta culpa in contrahendo, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base del legittimo affidamento creatosi in sede di trattative contrattuali, fa sorgere obblighi di buona fede, di protezione e di informazione reciproci tra le parti.
Ne deriva che, a parere della Corte, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c., si realizza in un contesto in cui, pur in assenza di un vincolo negoziale tra le parti, è ben evidente la sussistenza di un legittimo affidamento tra le stesse.
Affidamento riconducibile ad un contatto sociale pregnante che diventa fonte di responsabilità, concretando un fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c..
Tale situazione, sempre seguendo le motivazioni proposte dalla pronunzia in commento, dev’essere tenuta ben distinta dalla responsabilità di natura aquiliana, la quale, diversamente, risulta caratterizzata da un “non rapporto” e nella quale la rilevanza giuridica del contatto tra soggetti viene alla luce solo nel momento della lesione generando l’obbligo del risarcimento, rimanendo assente qualsivoglia elemento idoneo a creare una situazione di affidamento.
In conclusione, merita di essere sottolineato come la portata del ragionamento racchiuso nella motivazione della pronunzia in commento è stato poi ridotto dalla stessa Corte, la quale, nel pronunciare il proprio principio di diritto, non è giunta a qualificare ogni forma di responsabilità precontrattuale come una forma di responsabilità contrattuale; bensì, il Giudice di legittimità, si è espresso solo con riferimento alla responsabilità precontrattuale della P.A..
Ciononostante, la sentenza oggetto del presente commento potrebbe rappresentare un decisivo punto di svolta, apportando un’autorevole riconoscimento alla moderna concezione, ormai sempre più in diffusione, della culpa in contrahendo come forma di responsabilità contrattuale.
[1] Cass., 17.9.2013, n. 21255, in Foro it., 2013, I, 3122 ss.; Cass. civ. Sez. II, 10.1.2013, n. 477, in Danno e Resp., 2013, 7, 754; Cass. civ. Sez. Unite, 16.7.2001, n. 9645, in Mass. Giur. It., 2001.
[2] Per un approfondimento si veda soprattutto C. M. Bianca, Il contratto, Diritto civile, III, Milano, 2000, 158; R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, II, Torino, 2004, 235.
[3] Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Scritti in onore di L. Mengoni , Milano, 1995, I, 148, ss , ora in Id., La nuova responsabilità civile , II ed., Milano, 1997, 177, ss.; Di Majo ,L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione , in Corr . giur. 1999, 44.
[4] Seguendo gli argomenti richiamati si veda: Cass., 22.1.1999, n. 589, in Corriere Giur., 1999, 4, 441; Cass. Sez. Un., 27.6.2002, n. 9346, in Corriere Giur., 2002, 10, 1287; Cass. Sez. Un. 26.6.2007, n. 14712, in Corriere Giur., 2007, 12, 1706.
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