Avv. Giuliana Degl’Innocenti
Ritengo opportuno prima di calarmi nella disamina della questione, soffermare l’attenzione sull’Ordinanza 1° aprile 2019, n. 9037 del Collegio di legittimità, la quale richiama il principio (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) secondo cui l’atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Pertanto, qualora il conducente volesse contestare il contenuto del verbale stilato dal pubblico ufficiale, l’unico rimedio esperibile sarebbe la querela di falso “che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.”
Fissato il su indicato principio, sarà utile dunque racchiudere in un quadro sinottico le differenze riguardanti i tipi di falsità che possono affliggere appunto un atto pubblico, nella specie un verbale redatto dalla polizia municipale a seguito di incidente.
Tipi di falsità | |
Falsità materiale | È Ia faIsità che travolge il documento nella sua materialità estrinseca:si ha un contrasto tra la realtà e l’apparenza del documento. Detta tipologia di falsità può trovare scaturigine: – da una contraffazione, consistente nella formazione ex novo di un documento, che risulta redatto da un individuo diverso rispetto al suo autore apparente, o in circostanze spazio-temporali differenti da quelle in esso precisate; – in un’alterazione, consistente in modificazioni che il documento originale subisce in un momento successivo alla sua formazione (ad esempio: interpolazioni, cancellazioni, sostituzioni ecc.). |
Falsità ideologica | È Ia falsità che investe ll c.d. contenuto intrinseco del documento e consiste in una enunciazione inveritiera del contenuto documentale, relativamente alla sua parte descrittiva. Non danno origine a ipotesi di falsità ideologica i casi di difformità intercorrente fra il contenuto del documento, da un lato, e la reale volontà delle parti nel rendere le dichiarazioni in esso contenute dall’altro Iato. In queste ipotesi, infatti, si verifica una simulazione. |
Modalità di contestazione di un verbale di incidente
A seguito di un incidente stradale qualora venga elevato un verbale dalla polizia municipale che sanzioni uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro, questi deve innanzitutto controllare se l’elemento in contestazione è rappresentato da una valutazione personale degli agenti oppure dall’accertamento di un fatto incontrovertibile, percepito direttamente dagli stessi (come ad esempio le misurazioni delle frenate). E questo perché solo nella prima ipotesi considerata vi è probabilità di vincere una causa di contestazione del predetto verbale.
Non sussistono termini perentori per contestare il verbale dopo un sinistro, infatti ciò può ben verificarsi nel corso del giudizio contro l’assicurazione per ottenere il risarcimento. Tuttavia vi è da dire che se è stata irrogata una sanzione, i termini sono quelli ordinari: 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace o 60 giorni per il ricorso al Prefetto.
La giurisprudenza di legittimità con atteggiamento tetragono ritiene che “L’efficacia probatoria del verbale deriva dall’art. 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.
Pertanto, nel caso in cui il conducente volesse contestare il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale, l’unico rimedio esperibile sarebbe appunto la querela di falso “che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.”
La querela di falso
La quereIa di faIso è uno strumento, predisposto daII’ordinamento, allo scopo di superare l’efficacia di prova legale riconosciuta daIIa Iegge aII’atto pubbIico.
Essa si concretizza neII’accertamento deIIa falsità dell’atto, che può concernere sia Ia sua genuinità sia Ia sua veridicità.
SoIo dopo detto accertamento i soggetti sono posti neIIe condizioni di dimostrare che esistono fatti diversi o difformi rispetto a queIIi che erano attestati in precedenza neII’atto pubbIico.
La quereIa di faIso può avviarsi sia in via principale, con apposita azione giudiziaria, sia in corso di causa (in via incidentale), in quaIunque stato e grado deI giudizio, finché Ia verità deI documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 221, comma 1, c.p.c.).
La quereIa deve presentare, a pena di nuIIità, I’indicazione degIi eIementi e deIIe prove deIIa faIsità, e deve essere proposta personaImente daIIa parte oppure tramite procuratore speciaIe, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi aI verbaIe di udienza (art. 221, comma 2, c.p.c.).
Nello specifico:
Requisiti di ammissibilità | |
Interesse ad agire | Per proporre la quereIa di faIso, bisogna che l’istante abbia un interesse ad agire, attuale e concreto, ex art.100 c.p.c. Detto interesse è rappresentato dalla necessità di ottenere un accertamento riguardante la falsità del documento. |
Proposizione mediante istanza | La querela di falso deve essere proposta in giudizio attraverso istanza. |
Soggetto proponente | Trattandosi di interessi indisponibili, Ia querela va proposta, a pena di inammissibilità della querela stessa (Cass., ord., 03/07/2013, n. 16674; Trib. Firenze 07/06/2018; Trib. Nola 26/04/2018): dalla parte personalmente; oppure dalla parte, tramite procuratore speciale. La giurisprudenza specifica che la procura speciale deve contenere l’indicazione del documento della cui falsità si discute (Cass. 10/08/1982, n. 4472). Tale inammissibilità è rilevabile ex officio dal giudice e non è su- scettibile di sanatoria per mezzo della conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ex art. 99 disp. att. c.p.c. |
Contenuto dell’istanza | A pena di nullità insanabile, la proposizione della querela deve contenere l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, a sostegno dell’istanza. Ovvero è sufficiente che la parte indichi un qualsiasi mezzo di prova in grado di far emergere Ia faIsità deI documento (anche con le presunzioni, quindi, ex Cass. 03/02/2001, n. 1537). TaIe prescrizione deI LegisIatore è finalizzata a permettere ll com- pimento, da parte del giudice, di un accertamento preliminare, volto al controllo della sussistenza o meno dei presupposti per la proposizione della querela di falso. Questa verifica tende, in ultima istanza, ad evitare una eccessi- va e inutile dilatazione dei tempi processuali, in linea con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass., ord., 14/03/2018, n. 6220). Fa eccezione il caso in cui la falsità sia rilevabile e visibile senza la necessità di compiere accertamento istruttorio alcuno (Cass. 23/06/2010, n. 15169; Cass. 07/05/2018, n. 10874). |
Giudice competente | La querela di falso rientra tra le materie devolute alla competenza del Tribunale (art. 9, comma 2, c.p.c.). Ne consegue che se l’istanza viene avanzata in un giudizio di fronte al Giudice di Pace, questi deve sospendere il processo, ove riconosca che l’atto impugnato è rilevante e che la quereIa di falso è stata avanzata nel rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, fino al momento in cui giunge la pronuncia del Tribunale relativa alla querela di falso medesima. |
Intervento del P.M. | E’ previsto l’intervento obbligatorio nel processo del Pubblico Ministero (art. 221, comma 3, c.p.c.). Tale disposizione è appunto diretta a tutelare gli interessi generali concernenti la pubblica fede (Cass. 16/05/1990, n. 4236). Il P.M. deve partecipare aI processo a pena di nullità. La giurisprudenza ritiene che a tal scopo sia però sufficiente che il P.M. venga informato del procedimento, in modo da esser messo in condizione di intervenire ove Io ritenga opportuno (Cass., ord., 02/10/2013, n. 22567). |
La proposizione della quereIa di faIso in via principaIe integra una autonoma domanda, che ingenera l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, diretto ad accertare la falsità del documento in contestazione.
Tale strumento viene azionato mediante atto di citazione (art. 221, c.1, c.p.c.).
La legge prescrive che essa debba essere confermata nella prima udienza, davanti al giudice istruttore, dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale (art. 99 disp. att. c.p.c.).
Si tratta di un giudizio di competenza del Tribunale, in composizione collegiale, come risuIta daI combinato disposto dell’art. 221, comma 3, c.p.c. che richiede il necessario intevento deI P.M. – e dell’art. 50bis, comma 1, c.p.c., da un Iato, e dall’art. 225 c.p.c., dall’altro lato.
Mentre il procedimento in via incidentale concerne l’ipotesi in cui essa venga proposta all’interno del processo in cui il documento è stato prodotto come mezzo di prova. Anche in questo caso si propone con atto di citazione, oppure per mezzo di una dichiarazione, che deve essere unita al verbale di udienza. E’ azionabile in ogni stato e grado del giudizio, purché non venga proposta oltre il momento della precisazione delle conclusioni o quello, ad esso successivo, dell’udienza collegiale. Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utllizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza oppure in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione ex art 222 c.p.c.
Avviandomi a conclusione offro infine un quadro sinottico delle circostanze che si possono contestare senza necessità di avviare un giudizio di querela di falso e di quelle invece che lo richiedono.
Ammessa contestazione e prova | Necessaria querela di falso |
Circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. | Circostanze di fatto della violazione che sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. |
Circostanze di fatto della violazione rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (es. targa rilevata dall’accertatore non ascrivibile al tipo di veicolo indicato nel verbale dal pubblico ufficiale). | Ogni circostanza riguardante l’alterazione del verbale, anche se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realità degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, come accertati dal pubblico ufficiale. |
Circostanze che esulano dall’accertamento: · l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità; · la sussistenza dell’elemento soggettivo; · la sussistenza di cause di esclusione della responsabilità; |
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