a cura della Dott.ssa Laura Ori
La Corte di Cassazione con la sentenza del 15 maggio 2013 n. 20993 stabilisce che “per configurare il reato di stalking non occorre che l’aggressore si rappresenti anticipatamente il risultato finale ma è necessario che abbia la consapevolezza dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse leso della parte offesa corrispondente alla perdurante aggressione della sua sfera privata”.
Secondo la Corte, dunque, il reato di stalking è un reato abituale di evento e quindi è sufficiente il dolo generico per integrare l’elemento soggettivo e la volontà di porre in essere condotte di minaccia o molestia con la consapevolezza che queste ultime sono idonee ad integrare la fattispecie del reato in quanto ripetute nel tempo, aggressive ed ossessive idonee ad arrecare nella vittima uno stato d’ansia e timore per la sua incolumità.