a cura della Dott.ssa Laura Ori

Con la sentenza n. 16313/2013 la Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento del Gip di Bologna con il quale veniva confermato l’arresto di due soggetti accusati di essere parte di un’associazione per delinquere finalzzata allo sfruttamento  e all’accattonaggio di alcuni connazionali. La Corte stabilisce che è riduzione in schiavitù costringere qualcuno a fare spettacoli di mimo in strada. Ciò è vero quando alla base è ravvisabile la privazione della libertà personale cagionata con violenza, minaccia, inganno o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima.

La Corte, ripercorrendo una pronuncia del gennaio 2011, la n. 2775, ricorda che per determinarsi la riduzione in schiavitù non è necessaria la totale negazione della libertà personale ma, semplicemente,  è sufficiente una significativa compromissione  della libertà di autodeterminarsi da parte della vittima.

 

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