Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato (Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141)

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Nei procedimenti civili occorre ottenere l’ammissione preventivamente all’introduzione del giudizio ed iscrizione a ruolo della relativa causa onde evitare di pagare contributi e marche e la quantificazione della liquidazione degli onorari per il difensore decorre dal momento in cui è introdotta la domanda. Nei procedimenti penali la si può depositare in ogni momento purché prima della definizione del giudizio.

Si consiglia di verificare le esclusioni e i casi in cui non si può godere del beneficio dell’ammissione e la documentazione da allegare e prestare attenzione a come calcolare il reddito familiare oggi fissato in 11.324,69 € annue.

Per ciò che riguarda i procedimenti penali, alcuni reati de plano prevedono l’ammissione al gratuito patrocinio, mentre molto complessa la questione relativa agli stranieri non regolari, dove è consigliato produrre il più possibile dati e documentazione a supporto, inclusa documentazione sulla ricerca fatta per procurarsi quelli non disponibili. Si pensi a tutti gli immigrati irregolari (e.s quelli sbarcati da Lampedusa) privi di ogni documento, ma ancora non aventi asilo politico e/o protezione internazionale che delinquono o sono parti offese nei procedimenti e necessitano di assistenza giudiziale.

L’istanza è presentabile dal diretto interessato o dal suo legale.

Cosa succede quando si viene ammessi: una copia del decreto di ammissione viene trasmessa alla Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi. Il decreto di ammissione deve essere depositato in atti e allegato alla istanza di liquidazione che si presenterà a fine procedimento.

Cosa succede se l’istanza viene sospesa per integrazione e/o rettifiche e/o precisazioni e/o chiarimenti (es. documenti mancanti, indicazione familiari, indicazione provenienza dei redditi, ecc.): esse vanno prodotte entro 20 gg dalla notifica della sospensione.

Cosa succede se viene revocata la concessione del beneficio: la revoca ha efficacia retroattiva, a meno che non venga indicato espressamente il momento a partire dal quale il reddito ha subito variazioni

Cosa succede se l’istanza viene rigettata: la competenza per l’opposizione al rigetto non più è Presidente del Tribunale Penale, ma occorre introdurre ricorso ex 702bis cc al Tribunale Civile con contributo di € 98 + € una marca da  27 (a Roma competente è la Sezione 11) entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. La decisione non potrà essere riesaminata dal Collegio che decide la causa. Il ricorso va notificato al Ministero di Giustizia, per quanto la legge nulla dica al riguardo e a scopo precauzionale si suggerisce anche all’Agenzia delle Entrate, ma nel decreto di fissazione udienza il Giudice adìto probabilmente darà le sue indicazioni in merito.

Nel caso in cui non si sa a che punto è la lavorazione della propria istanza, verificare sempre in cancelleria a maggior ragione in prossimità della definizione del giudizio l’esistenza di un eventuale rigetto non notificato e far presente di dover essere rimessi in termini per rilavorare l’istanza.

Se infine il gratuito patrocinio non viene concesso o lavorato in termini ragionevoli si può segnalare il ritardo con nota al Consiglio dell’Ordine, in copia conoscenza il Ministero di Giustizia.

Avv. Federica Federici

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