Parere civile 10.12.2013 n. 2

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l’importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).

Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente.
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.

Ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, quali effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e quali azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

Quaestio

Sorte dei rapporti giuridici pendenti/non definiti in liquidazione facenti capo a società che, cancellate dal Registro delle imprese, siano estinte e tutele creditorie. Il nuovo D. Lgs. 2003/6, novellando l’art. 2495 c.c. ,ha introdotto un regime che ha creato molte incertezze, non solo in ambito tributario, circa gli effetti estintivi di società di persone e di capitali. Già la Cassazione a SS.UU. aveva affermato alcuni principi  in importanti sentenze nell’anno 2010 (n. 4060, 4061 e 4062), chiarendo aspetti che le sentenze gemelle n. 6070 e 6071 del 2013, hanno ribadito la valenza innovativa individuata nella formulazione dell’art. 2495 c.c. indicando nella cancellazione di una società dal Registro delle imprese atto produttivo di un effetto estintivo per la società in questione (per le cancellazioni a partire dal 1 gennaio 2004, o a partire da una tale data se si tratta di cancellazioni anteriormente avvenute). Quanto alle società di persone, pur se non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 2495 c.c., un tale effetto estintivo si riconferma invece determinato da una lettura costituzionalmente orientata di tale articolo, rimanendo tuttavia sussistente la differenziazione relativa all’efficacia meramente “dichiarativa” dell’atto di cancellazione relativo alle società di persone (ed invece “costitutiva” per le società di capitali).

Quanto alla annosa quaestio relativa ai rapporti facenti capo alla società estinta al momento della cancellazione, i giudici della Suprema Corte ripercorrono brevemente il disposto codicistico che vuole i soci responsabili verso i creditori secondo modalità conformi alle differenti tipologie societarie; per le società di capitali, come indicato dal comma secondo dell’art. 2495, i creditori potranno far valere le proprie ragioni verso i soci nei limiti delle somme da questi riscosse in sede di liquidazione e potranno altresì agire nei confronti dei liquidatori ove la responsabilità del mancato pagamento sia dipesa da questi.

Le Sezioni Unite hanno quindi inteso ribadire che i rapporti debitori pendenti non si possono anch’essi semplicemente “estinguere” all’atto della cancellazione della società, in un’ottica condivisibile di tutela degli interessi dei creditori, i quali altrimenti sarebbero sottoposti ad una unilaterale scelta di cancellazione posta in capo al liquidatore.

Per quanto concerne invece gli aspetti “processualistici” della questione, le SS.UU hanno voluto sottolineare come le esigenze di stabilità processuale consentono in via eccezionale e derogatoria una prosecuzione del giudizio anche se l’estinzione e la conseguente interruzione non siano state fatte valere nei modi di legge, qualora intervenute durante il grado di giudizio.

Tuttavia, se risulta abbastanza agevole l’applicazione del disposto “la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”, ben più problematica è stata invece l’individuazione del regime da seguire in relazione alle controversie pendenti al momento dell’estinzione. Se si riconduce la fattispecie ad un fenomeno successorio ne consegue una riferibilità alle fattispecie di cui al disposto dell’art. 110 c.p.c., che disciplina la successione processuale nel caso la parte venga meno per morte o “altra causa” e di conseguenza sarebbero applicabili anche le disposizioni contenute negli artt. 299 e ss. c.p.c., in tema di interruzione ed eventuale prosecuzione della causa. Diversa la soluzione prospettata in caso in evento estintivo intervenuto fra i diversi gradi di giudizio, nel qual caso sarebbe posto a carico di chi intenda agire processualmente svolgere le opportune verifiche sulla condizione soggettiva della controparte, in modo tale da proporre il giudizio di impugnazione verso la “giusta parte”, pena l’inammissibilità dell’impugnazione stessa. Sarebbe dunque da ritenersi inammissibile (e non invece “nulla”) un’impugnazione che provenga dalla o sia indirizzata alla società estinta.

In pratica: Mentre nel caso dei debiti sociali rimasti insoluti esistono norme di legge che, come si è sopra visto, consentono di stabilirne la sorte al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, la legge tace in ordine alle conseguenze della cancellazione per i crediti sociali ed i residui attivi non liquidati.

A parere della Suprema Corte, in questo caso occorre distinguere, da un lato, le mere pretese e i crediti controversi (non liquidi ed esigibili), dall’altro, i residui attivi non conosciuti al momento della cancellazione.

Nel caso di mere pretese e crediti controversi si dovrebbe presumere che la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza, sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare a quella pretesa. In altre parole, si presume che il liquidatore abbia privilegiato una più rapida conclusione del procedimento estintivo piuttosto che svolgere ulteriori attività volte ad azionare pretese, far accertare un credito, renderlo liquido ed esigibile.

Nel caso, invece, di residui attivi non liquidati che, se conosciuti, sarebbero stati suscettibili di ripartizione tra i soci, si dovrebbe applicare lo stesso meccanismo successorio che vale per i debiti non pagati: il fatto che, al momento della cancellazione, sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta che, estinta la società, s’instauri tra i soci, ai quali quei diritti o quei beni appartengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa.

 

Vedi anche

http://www.studiocerbone.com/cancellazione-della-societa-dal-registro-delle-imprese-effetti-sostanziali-e-processuali-cassazione-sentenza-n-6070-del-2013/

http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42797&catid=155&Itemid=402&mese=05&anno=2013

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/03/societa-cancellate-dal-registro-delle-imprese-le-su-chiariscono-cosa-accade-ai-rapporti-processuali.html

http://www.altalex.com/index.php?idnot=20353

http://www.leggioggi.it/2013/03/21/la-successione-dei-soci-nei-rapporti-giuridici-pendenti-della-societa-estinta-commento-alla-sentenza-n-6017-del-12032013-della-cassazione-s-u/

 

Norme

Art. 2495 c.c. come riformato nel 2003 le cui novità sul piano processuale

Art. 110 c.p.c.

Art. 299 c.p.c.

 

Istituti

Liquidazione/Fallimento volontario società di capitali

Cancellazione dal registro imprese di una società di capitali

Azione a tutela creditori di una società di capitali in particolare di una società fallita

 

Sentenze di riferimento

Sentenze gemelle 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6071

 

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/6070_03_13.pdf

 

http://www.pirolapennutozei.it/upload/newsletter/allegati/Cass.%206071-2013%20-%20Effetti%20della%20cancellazione%20dal%20Registro%20delle%20Imprese.pdf

 

(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore R. Rordorf)

SOCIETA’ – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ DAL REGISTRO   DELLE IMPRESE – EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di   massima di particolare importanza, hanno statuito i seguenti principi di   diritto: 1) «Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua   cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di   ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un   fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si   trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a   seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente   societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti   sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o   di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di   liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché   azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o   illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività   ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte   del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».
2) «La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a   partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima,   impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in   giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in   pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento   interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc.   civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo   giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non   sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si   sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato   possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della   società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai   soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta» (nello stesso   senso, la “gemella” n. 6071 del 2013).

 

Ipotesi di schema a mero scopo orientativo

Il parere poteva dapprima articolarsi nei tre aspetti di cui sopra, argomentandoli in sequenza logica e pervenendo alla soluzione o alla plausibilitàdi più soluzioni circa il quesito suglieffetti produce la cancellazione di una società di capitali sui debiti. Il candidato poteva ipotizzare due risposte:

– l’estinzione della società estingue anche i debiti e di conseguenza la società creditrice non potrà agire sul patrimonio;

– l’estinzione della società non estingue anche i debiti che invece “sopravvivono” in capo ai soci e di conseguenza la società creditrice ha margini di azione sul patrimonio dei soci.

Se si privilegia la prima opzione interpretativa, Alfa non potrà agire sul patrimonio dei soci; se si privilegia la seconda opzione interpretativa, Alfa potrà agire sul patrimonio dei soci conservando la propria causa nei riguardi dei soci della società estinta.

Dalle sentenze citate e da una lettura costituzionalmente orientata circa il diritto alla difesa, sembra preferibile la seconda opzione.

 

Redazione Nuove Frontiere del Diritto

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