INQUINAMENTO PROCESSUALE E DEPISTAGGIO

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna

Il nuovo delitto di inquinamento processuale e depistaggio, che sarà probabilmente inserito all’art. 375 del codice penale, andrà a punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque compia una delle seguenti azioni, finalizzata a impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale. La condotta richiesta ai fini della configurazione del reato i esame sarà compiuts da chi andrà a mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato. Altra condotta sarà configurata da colui che distruggere, sopprimere, occultare o rendere inservibili, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento. Altra ipotesi disciplinata sarà commessa da chi ponga in essere atti idonei a formare o alterare artificiosamente, anche in parte, elementi di prova o elementi comunque utili alla scoperta di un reato o al suo accertamento. La disciplina in esame va a prevedere una serie di ipotesi aggravate del nuovo reato. Se la condotta è posta in essere nell’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; in relazione a procedimenti per un catalogo di delitti di particolare allarme sociale, tra cui associazione mafiosa, terrorismo, strage, traffico di armi o di materiale nucleare chimico o biologico. Una diminuzione di pena  è prevista per chi si adopera per porre rimedio agli atti di inquinamento processale e depistaggio, anche collaborando attivamente con polizia e magistratura per la ricostruzione del fatto e l’individuazione degli autori. E’, inoltre, aggiunto all’art. 384 c.p. anche il nuovo delitto di inquinamento processuale e depistaggio tra quelli per cui costituisce causa di non punibilitàl’avere commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave nocumento nella libertà o nell’onore”.

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