Informativa Negoziazione Assistita
ex art. 2, comma 7, D.L., 12 settembre 2014, n. 132
(conv. con l., 10 novembre 2014, n. 162)
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Io sottoscritto__________________nato a_________________, il__________, residente in ___________, alla Via_________, C.F.____________
dichiaro
di essere stato informato dall’Avv. xx, del Foro di xx in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, comma 7, d.l. n. 132/2014, conv. con l. n. 162/2014,
1) della possibilità – tranne che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti – di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato disciplinata dal citato d.l. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione) al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale;
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
di modifica delle condizioni di separazione;
di modifica delle condizioni di divorzio con______________________;
2) che l’accordo raggiunto – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale – produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali sostituiti;
3) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l’assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese;
4) che l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia, dallo stesso autenticata, dell’accordo munito delle certificazioni necessarie;
5) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
6) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, c.p.c.;
7) che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili;
8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.
Roma, lì______________
Firma del Cliente Avv. xx
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