TASSE-9

Incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita

A cura dell’avv. Filomena Agnese Chionna

 

Il decreto interministeriale di attuazione dell’articolo 21 bis del Decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132 del 6 agosto 2015, recante incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di negoziazione assistita.

–   Il decreto stabilisce le modalita’ e la  documentazione da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta  da  parte del richiedente, nonche’ i controlli sull’autenticita’ della stessa.

–    Per “richiedente”  si  intende  la parte che ha corrisposto, nell’anno 2015,  il  compenso  all’avvocato che lo  ha  assistito  nel  corso  di  uno  o  piu’  procedimenti  di negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre  2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014, n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.

–   La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve  essere proposta compilando l’apposito modulo disponibile dal  giorno 10 gennaio 2016 in un’area dedicata,  denominata  “Incentivi  fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al  decreto-legge  n. 132 del  2014”  del  sito  internet  del  Ministero  della  giustizia (“www.giustizia.it”). Alla richiesta deve essere allegata la documentazione richiesta.

–   La richiesta del credito di imposta e’ trasmessa  esclusivamente avvalendosi delle funzionalita’ del sito internet di cui all’articolo2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima  dell’11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l’11 febbraio 2016.

–     Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

–   Il credito d’imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 ed e’ utilizzabile in  compensazione, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante. L’ammontare del credito d’imposta  utilizzato  in  compensazione tramite modello  F24  non  deve  eccedere  l’importo  comunicato  dal Ministero  della  giustizia,  pena  lo  scarto   dell’operazione   di versamento.

–   Controlli e cause di revoca del credito di imposta

–   Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito

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