avvocato 1A cura di Matteo Manconi

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, all’articolo 59 viene conferita la materia del demanio marittimo con riferimento all’ambito portuale qualora l’utilizzazione del bene abbia finalità turistico-ricreative.

Con detto articolo vengono delegate le funzioni amministrative alle Regioni in ambito di litorale marittimo, aree demaniali immediatamente prospicienti ed aree demaniali lacuali e fluviali, limitando la competenza nel caso in cui l’attività abbia finalità turistico-ricreative. È altresì esclusa e rimangono in capo alla competenza degli organi dello Stato la disciplina della  navigazione marittima, della sicurezza nazionale e della polizia doganale.

Vengono escluse inoltre dalla delega di competenza alle Regioni i porti e le aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima.

Le suddette aree di preminente interesse dello Stato sono state determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

Successivamente è intervenuto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 <<Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali>>, al cui articolo 104 vengono elencante le funzioni mantenute dallo Stato in cui si trovano alla lettera s): <<la classificazione dei porti, la pianificazione, programmazione e progettazione di interventi di costruzione, gestione, bonifica e manutenzioni dei porti e delle vie di navigazione, opere edilizie a servizio dell’attività portuale, bacini di carenaggio, fari e fanali, porti di rilievo nazionale e internazionale>>; alla lettera t): <<la disciplina e sicurezza della navigazione da diporto; sicurezza della navigazione interna; alla lettera v) disciplina della navigazione marittima>>; alla lettera z): <<la bonifica delle vie di navigazione>>; alla lettera aa): <<la costruzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS>>.

All’articolo 105 del suddetto Decreto Legislativo recante <<Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali>> al comma 2, troviamo in particolare conferite alle Regioni, alla lettera d): <<la disciplina della navigazione interna; alla lettera e) programmazione, pianificazione, programmazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale>>; alla lettera i): <<programmazione di interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 104>>; alla lettera l): <<il rilascio di concessioni di beni del demanio della nazione interna, del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Sato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995>>.

Ai fini della distinzione effettuata all’interno dei predetti due articoli è necessario richiamare la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante <<Riordino della legislazione portuale>> in cui all’articolo 4, comma 1, viene descritta come avverrà la classificazione dei porti.

Di maggiore importanza, ai fini dell’applicazione degli articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto in questi due articoli, nelle varie lettere, spesso si richiama la classificazione effettuata dal comma 1 del precitato articolo.

Al comma 2 si prescrive che con Decreto del Ministro della Difesa verranno elencati i porti di categoria I, determinando le caratteristiche e individuando i porti e delle specifiche aree portuali finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato.

Al comma 3 troviamo elencate le caratteristiche che i porti o le specifiche aree portuali devono possedere per essere di categoria II, classe I, ossia porti o specifiche aree portuali di interesse internazionale; categoria II, classe II, ossia porti o specifiche aree portuali di interesse nazionale; categoria III, classe III, ossia porti o specifiche aree portuali di interesse regionale e interregionale.

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 322 del 2000 e n. 412 del 2008 è intervenuta in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni ed inoltre ha affermato che possa attribuirsi valenza all’inserimento dei porti nel Decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 1995 e che il richiamo effettuato dall’articolo 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 al Decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 1995 possa comportare conferimento di efficacia legale dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel 2001 attraverso la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è intervenuta la riforma del Titolo V della Costituzione in cui all’articolo 117 è stata inserita materia concorrente in materia di porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione.

Alla luce della proposta di riforma costituzionale del titolo V della Costituzione ritornerebbero competenza esclusiva dello Stato: << le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale>>, andando a ridisegnare il possibile quadro normativo.

 

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