E’ del G.O. la Giurisdizione in caso di controversia tra Cassa forense e l’agente di riscossione dei contributi degli iscritti
di Loretta Moramarco
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 10132 del 20 giugno 2012
Interessante pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione con cui si ribadisce la natura pubblica della contribuzione dovuta dagli iscritti all’Albo degli Avvocati alla Cassa Forense e si specifica che tale natura riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che sebbene le Casse di previdenza ed assistenza siano state trasformate in associazioni private questo non ha avuto effetti sulla natura dell’attività istituzionale degli enti che ha mantenuto il suo carattere pubblicistico.
A tale natura è, invece, estraneo il rapporto tra l’agente di riscossione dei contributi (Equitalia) e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Pertanto nel caso in cui sia in contestazione l’omissione da parte della Cassa del riversamento degli importi a ruolo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei Conti.