Avv. Alessia Stracquadanio

Nella società attuale, i continui sviluppi e i rapidi cambiamenti che riguardano tutti i settori della società, hanno influenzato e non di poco la mentalità e la condotta morale dei cristiani. Ne consegue che, tali influenze hanno intaccato persino l’ambito della morale matrimoniale sulla concezione della perpetuità del vincolo matrimoniale e della sua esclusività. Sicuramente, la concezione dilagante nella società odierna per cui «oggi niente ormai è per sempre», unitamente alla «libertà sessuale » o «libero amore», hanno influito sul comportamento dei cattolici, soprattutto di coloro che si apprestano a contrarre matrimonio con una concezione di fedeltà coniugale diversa da quella del passato in cui il patto possedeva valore seppure pronunciato oralmente senza una carta che sancisse l’osservanza della parola data.
Pertanto, coloro che si apprestano ad entrare nella vita matrimoniale, devono fare i conti con le innumerevoli distrazioni che la società propone e spesso si rifiutano di osservare l’obbligo della fedeltà, ritenendolo un concetto «non a passo coi tempi» o addirittura intendono la fedeltà in modo diverso rispetto la dottrina della Chiesa; altri invece, erroneamente ammettono le infedeltà solo nella sfera sessuale, mettendo al riparo quella spirituale tra i coniugi. Così, la Costituzione pastorale Gaudium et spes al num. 47 si esprime riguardo il matrimonio nel mondo d’oggi: «Non dappertutto la dignità di questa istituzione brilla con identica chiarezza poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni. Per di più l’amore coniugale è molto spesso profanato dall’egoismo, dall’edonismo e da usi illeciti contro la generazione. Inoltre, le odierne condizioni economiche, socio-psicologiche e civili portano turbamenti non lievi nella vita familiare».Tutte queste deviazioni, screditando il valore della fedeltà, il più delle volte portano alla rottura del matrimonio, e inducono i coniugi a ricorrere presso i Tribunali ecclesiastici ai quali domandano se il vincolo contratto sia valido o meno.
Da qui, il punto di partenza del presente lavoro che si propone di apportare un contributo alla materia processuale matrimoniale, applicata da quanti prestano la loro opera nei Tribunali ecclesiastici. Infatti, essi non di rado sono impegnati ad analizzare e valutare prove valide, nelle cause sollevate dalle parti, che dimostrino l’infedeltà di uno o di entrambi i coniugi. Solo mediante prove certe il Giudice ecclesiastico arriverà alla certezza morale richiesta dal can. 1608 CIC83 per emanare una giusta sentenza che dichiari la nullità matrimoniale.
Il presente lavoro pertanto, è diviso in quattro capitoli; il primo capitolo ha un carattere introduttivo ed in esso abbiamo voluto spiegare al lettore nuovo all’argomento, il concetto di patto matrimoniale avvalendoci del supporto del Codice di Diritto Canonico vigente ed in particolare del can. 1055 §1 secondo il quale: «Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento». Abbiamo spiegato che questo canone rappresenta la società coniugale che nasce dal totius vitae consortium ed in esso si accoglie in buona parte l’insegnamento conciliare espresso al num. 48 della Gaudium et spes secondo la quale: «l’intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale. Per sua indole naturale, l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale, sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento».
Nel paragrafo secondo del sopra citato can. viene ribadito il principio dell’inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio; tale contratto se è valido tra battezzati è sempre sacramento. Da ciò ne deriva l’esclusiva competenza della Chiesa nella celebrazione del matrimonio tra battezzati. Infatti, il can. 1059 CIC83 afferma che: «il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto Divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso». Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’ «unità» e l’ «indissolubilità» «che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento» (can. 1056 CIC83). Il can. 1057 §1 CIC83 dichiara che «l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimante tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana». Per persone giuridicamente abili s’intende i soggetti non inabilitati dagli impedimenti elencati ai cann. 1073-1094 CIC83. Inoltre, tale consenso deve essere espresso secondo le solennità previste dalla legge, ovvero secondo la forma canonica descritta ai cann. 1108-1117 CIC83. Forma e abilità giuridica rappresentano pertanto, condizioni di efficacia giuridica di un consenso intrinsecamente efficace.
Secondo la tradizione, l’essenza del matrimonio in fieri (attuazione del matrimonio) consiste nel consenso delle parti che vogliono contrarre matrimonio. Per ciò che concerne il matrimonio in facto esse (istituto del matrimonio), ossia il matrimonio costituito dal consenso, il can. 1134 CIC83 afferma che «dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre, nel matrimonio cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento».
Pertanto, il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato, rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne (can. 1061 §1 CIC83).
Abbiamo pertanto, nel primo capitolo ritenuto necessario iniziare il nostro studio partendo dalla letteratura patristica sebbene essa non raggiunse mai un alto livello riflessivo sulla struttura giuridica del matrimonio. Tuttavia, vennero definiti chiaramente gli elementi circa la natura, l’essenza e i fini del connubio. Passando per vari autori scelti sulla base del loro maggiore contributo circa la materia da noi trattata, ci è sembrato inevitabile soffermarci sul pensiero ancora oggi attuale di Sant’Agostino che, con la definizione dei tria bona, quali il bonum prolis (prole), il bonum sacramenti (indissolubilità), e in particolare del bonum fidei (fedeltà matrimoniale, monogamia), ha cambiato per sempre la visione del matrimonio cristiano. Infatti, evolvendosi sempre più la giurisprudenza matrimoniale, il significato dei bona matrimonialia venne messo in stretta relazione alla validità del matrimonio. Emerse, inoltre, la necessità di comprendere quale fosse il minimo essenziale richiesto per ciascuno dei tre beni matrimoniali al fine di attuare un valido matrimonio. La canonistica pervenne, dunque, a ritenere che il bonum prolis comprende il diritto e il corrispondente dovere di compiere l’atto matrimoniale in modo naturale, di generare la prole e di educarla. Se non avviene tutto questo il matrimonio non è valido. Per il bonum fidei il diritto e il dovere di compiere l’atto matrimoniale entro la coppia, escludendo un altro partner. Se si esclude questo minimo il matrimonio non è valido. Il minimo essenziale del bonum sacramenti include l’indissolubilità del matrimonio e la sua sacramentalità. Qualora gli sposi escludano questo minimo con un atto positivo della volontà, non concludono un matrimonio valido.
E’ risaputo che il matrimonio come realtà naturale fosse una realtà preesistente al cristianesimo. Tuttavia, i cristiani dei primi secoli, consapevoli di non detenere da soli tale istituzione, non sentirono la necessità di definire e di codificare il matrimonio stesso. Solo a partire dal IV sec. d.C., in particolare dall’editto di Costantino (313), le norme consuetudinarie cedettero il posto al diritto scritto così i documenti provenienti dai Concili e l’attività letteraria dei Papi formarono il nucleo primitivo delle collezioni che cominciarono ad apparire prima in Oriente e poi in Occidente. Pertanto, nel primo capitolo abbiamo dato uno sguardo alle varie proposte e modifiche della Chiesa circa il concetto stesso di matrimonio, cercando, nel poco tempo a nostra disposizione di toccare quanti più Concili possibili partendo da quelli del IV sec. fino all’XI sec.
Lo sguardo alla legislazione conciliare di questo periodo ci assicura della costante attenzione della Chiesa nel salvaguardare il valore della fedeltà matrimoniale, anche all’epoca messo in pericolo dall’adulterio. Dal nostro studio ne è emerso che la severità della legislazione ebbe lo scopo di condannare o infliggere una pena per l’infrazione di questo obbligo. Inoltre, il costante richiamo dell’adulterio come unica legittima causa della separazione, costituiscono una chiara prova dell’importanza attribuita alla fedeltà coniugale nel periodo preso in esame.
In seguito, abbiamo rivolto la nostra attenzione sul magistero papale concludendo l’excursus storico con il concetto di bonum fidei a partire dal XII sec. con Graziano e successivamente i decretalisti.
Nel secondo capitolo, invece, abbiamo voluto dare una definizione di fedeltà nella sua accezione moderna, e ci siamo resi conto che una precisa ed univoca definizione di adulterio non sia presente nell’attuale Codice così come lo era nel Codice pio-benedettino. Abbiamo fatto riferimento alla dottrina canonistica secondo la quale per avere un vero e proprio adulterio sia necessaria la copula perfecta, cioè la consumazione dell’atto del matrimonio e che questa avvenga secondo il concetto canonistico, non dando così alcun valore ad altri atti sessuali.
Perciò, tenendo conto di una c. Canestri del 2 Marzo 1940 secondo cui: «Consummatum vero dicitur adulterium patratum per actum per se apud ad prolis generationem».
Tale interpretazione in passato ha preso spunto dalla configurazione dell’adulterio come crimen (De poenis in singula delicta cann. 2357-2359 CIC17). Negli anni sia la dottrina sia la giurisprudenza canonica non hanno tenuto in considerazione una serie di comportamenti della cui gravità non si può dubitare, e che sono condannati tuttora dalla morale.
Solo a partire da una c. Fiore del 29 novembre 1960 e successivamente una c. Stankiewicz del 26 Febbraio 1987 venne riconosciuto come tra i motivi della separazione perpetua siano da accettare anche la sodomia e la bestialità poiché «haec delicta violant perfecte et consummate fidem matrimonialem eodem modo ac adulterium».
Per poter procedere alla separazione dei coniugi in fornicationis causa è necessario che l’adulterio sia formale, ovvero sia stato commesso liberamente e non vi sia ignoranza, inganno o costrizione, e che in esso vi sia un deliberato consenso. In tal senso la giurisprudenza canonica è molto rigorosa ed esige che l’adulterio sia supportato dall’elemento intenzionale come esplicita una c. Morano del 6 dicembre 1929. Non è facile produrre le prove di un adulterio giacché «adulterium committi solet in secreto et sine testibus» (c. Fiore del 29 novembre 1960). Il coniuge leso per poter chiedere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio non deve aver dato motivo per compiere tale azione né deve macchiarsi della stessa colpa né ancora deve aver perdonato l’adultero.
Pertanto, il can. 1152 del vigente Codice distingue tra tacita condonatio e condonatio presumpta: nel primo caso il coniuge innocente si intrattiene spontaneamente con l’altro coniuge con affetto maritale, nel secondo egli conserva per sei mesi la convivenza coniugale senza interporre ricorso alcuno presso la competente autorità ecclesiastica o civile.
Dunque, per portare in giudizio la parte convenuta e dare inizio ad un processo che mediante sentenza dichiari la nullità del matrimonio, occorre che la parte lesa (parte attrice) adduca delle prove dinanzi al Giudice.
Nel secondo capitolo pertanto, verranno analizzate le varie prove contemplate nel Codice vigente quali le dichiarazioni delle parti, prove documentali, testi e testimonianze, periti, accesso ed ispezione giudiziaria, le presunzioni (cann. 1530-1586). Al termine del secondo capitolo si è trattato poi, delle nuove prove fornite dai mezzi di comunicazione sociale quali fotografie, riprese audio e video, intercettazioni telefoniche e ambientali, messaggistica istantanea tramite telefono cellulare, lettere digitali ed e-mail, chat e social network. Essendo argomento strettamente legato alle nuove tecnologie, ed essendo queste in continua evoluzione, è risultato difficile indicare una via univoca da percorrere. Ci siamo pertanto, riproposti di esaminare gli strumenti che a nostro avviso potrebbero rappresentare una prova valida ma che, tuttavia, posseggono vantaggi e svantaggi causati dalla loro difficile valutazione circa l’autenticità e la veridicità. Tali tecnologie, hanno inevitabilmente coinvolto anche la sfera intima dei rapporti di coppia; ed inoltre nei processi di nullità matrimoniale, vengono sempre più spesso addotte prove legate all’uso dei nuovi strumenti di comunicazione.
Al fine di chiarire meglio l’uso degli strumenti di prova e delle testimonianze necessarie a far giungere ai Giudici la certezza morale, abbiamo condotto nei successivi terzo e quarto capitolo una lunga analisi di sentenze pronunciate dalla Sacra Romana Rota nel corso del Novecento e dei primi anni del Duemila, inerenti la dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione del bonum fidei.
Abbiamo scelto di seguire il criterio cronologico e di distinguere tra il periodo di vigenza del Codice Pio-benedettino e il Codice attuale per avere una panoramica generale delle applicazioni della Giurisprudenza Rotale.
In particolare, le sentenze analizzate nel terzo capitolo sono state emesse dal Tribunale della Rota tra il 1925 ed il 1982. Sedici delle trentuno richieste sono state favorevoli alle domande degli attori. Altro dato che ci è sembrato interessante notare riguarda la geografia dei processi nei primi gradi di giudizio: oltre il 60% delle sentenze riguarda matrimoni tra italiani celebratisi in Italia, mentre una percentuale vicina al 30% vede attori e convenuti francesi. Infine, registriamo quelle tra una coppia greca, una tedesca, ed una messicana. Quasi in ciascuna causa si sono rivelate fondamentali le informazioni riportare dai testimoni, tanto da divenire talvolta l’unico strumento di prova (come dimostrano le sentenze c. Quattrocolo del 7 giugno 1934; c. Massimi del 29 Maggio 1935; c. Masala del 16 Marzo 1976; c. Ewers del 15 Gennaio 1977 ed infine c. Parisella dell’11 Gennaio 1979).
Altro dato molto interessante ci pare quello legato alla presenza di patti pre-matrimoniali in quattro cause, tutte collocabili nei vent’anni antecedenti il secondo conflitto mondiale (per approfondimenti rimandiamo alle seguenti sentenze: c. Massimi del 7 Febbraio 1925; c. Jullien dell’8 Marzo 1933; c. Canestri del 28 maggio 1940; c. Grazioli del 23 Giugno 1940).
In tutti e quattro i casi presi in esame il pactum si presentava inammissibile, sia dal punto di vista della dottrina che da quello morale, prevedendo sempre la totale libertà di uno dei coniugi, di solito l’uomo, o addirittura di entrambi. Soltanto in due casi sui trentuno presi in esame, prove determinanti sono state delle immagini fotografiche (come nel caso della già citata c. Jullien dell’8 Marzo 1933 ed in quella c. Wynen del 18 Dicembre 1947).
Ai fini dell’accertamento della verità, fondamentali si rivelarono invece, le confessioni dei convenuti: solo in un caso sui cinque riscontrati essa non ha concorso all’annullamento del matrimonio.
Ultimo dato che riteniamo degno di nota è quello relativo all’ausilio fornito dai periti e dalle loro perizie. Ad esempio nella c. Grazioli del 18 Dicembre 1947 la perizia ginecologica si rivelò di fondamentale importanza nella mancata dichiarazione di nullità.
Altre dichiarazioni di nullità non concesse si devono alla perizia psichiatrica nelle sentenze pronunciata c. Heard il 22 Gennaio 1949 e in quella emessa c. Pinna il 4 Aprile 1963.
Infine, le perizie emesse da biologi furono determinanti poi nel negare la paternità del figlio che la convenuta ebbe dal proprio amante nelle sentenze c. Ferraro del 10 marzo 1981 e c. De Laversin del 17 Marzo 1982.
Pertanto, dall’analisi delle sopra citate sentenze abbiamo potuto constatare che il coniuge che aderisce ad una corrente ideologica che approvi il divorzio, non significa che la medesima abbia applicato una tal ideologia anche al proprio matrimonio nel momento in cui diede il consenso (error simplex can. 1084 CIC17).
Tuttavia, se le concezioni errate del coniuge circa il matrimonio sono così radicate nella persona al punto che quest’ultima non voglia niente di diverso da ciò che pensi, essendo il suo pensiero divenuto il suo stesso essere (error pervicax, can. 1099 CIC 83), può causare facilmente la nullità del matrimonio. In quanto la determinatio voluntatis, ossia il passaggio da mero stato intellettivo a principio informativo della volontà, costituisce l’eccezione affinché vi sia un difetto di consenso.
Prima di andare avanti con l’esposizione del nostro lavoro non possiamo trascurare che la canonistica contemporanea ha per molto tempo identificato il concetto di fedeltà con quello di unità del matrimonio. La conseguenza di questa impostazione fu che venne considerato nullo solo il matrimonio in cui veniva esclusa l’unità dello stesso, tramite l’intenzione di istituire, con una terza persona diversa dal coniuge, un rapporto coniugale. Tale visione, fu rafforzata da una stretta esegesi del can. 1081 §2 del CIC17, in cui si affermava che l’oggetto del consenso matrimoniale consisterebbe nel «diritto perpetuo ed esclusivo sul corpo (ius in corpus) in ordine agli atti per sé ordinati alla procreazione». Di conseguenza, si concludeva che vìola il bene della fedeltà chi promette ad altra persona, rispetto al coniuge, il diritto a questi atti ordinati alla procreazione. In questa linea interpretativa del concetto di bonum fidei, l’intenzione di violare la fedeltà coniugale, avendo rapporti sessuali con altre persone (sia che fossero o meno ordinati alla procreazione, come per esempio nel caso di rapporti omosessuali), non aveva rilievo giuridico sotto il profilo della nullità del consenso matrimoniale, non sussistendo la concessione ad un terzo del diritto agli atti sessuali ordinati alla procreazione, bensì un mero abuso rispetto a quel diritto pure concesso al coniuge. In sintesi, la volontà positiva di violare la fedeltà non costituiva un motivo di nullità matrimoniale.
La giurisprudenza rotale degli ultimi vent’anni è giunta a stabilire che commette simulazione di consenso matrimoniale non solo chi intenda concedere ad altri rispetto al coniuge il diritto agli atti per sé adatti alla procreazione, ma anche chi esclude l’esclusività di quel diritto, riservandosi di intrattenere rapporti sessuali con altre persone, diverse dal coniuge.
Oggi la distinzione fra l’esclusione del bonum fidei e dell’unità risulta chiara: la prima indica la negazione del diritto esclusivo agli atti coniugali relativamente al coniuge, l’altra invece intende concederlo a più persone.
Giunti a questo punto sorge spontanea la domanda: esclude la fedeltà chi si riserva la facoltà di avere rapporti eterosessuali per sé ordinati alla procreazione? E chi volesse avere rapporti eterosessuali, ma escludendo il loro orientamento alla procreazione? E chi si riservasse di avere rapporti omosessuali?
Per rispondere a tali domande si deve richiamare quanto affermato dalla legislazione vigente circa l’oggetto del consenso matrimoniale. Il can. 1057 §2 del Codice lo definisce come la donazione di sé in vista della costituzione del matrimonio: dallo «ius in corpus perpetuum et exclusivum» del vecchio Codice, si è passati alla formula «sese mutuo tradunt et accipiunt ad costituendum matrimonium».
A questa mutua donazione (di cui oggetto materiale del consenso sono le stesse persone dei coniugi) appartiene pure la dimensione sessuale, come disponibilità al dono di sé tramite il dono perpetuo ed esclusivo al coniuge della propria sessualità genitale da esercitarsi secondo natura e morale (oggetto formale: le modalità tramite le quali si realizza il dono coniugale di sè).
La riserva di violare l’esclusività di tale disponibilità con rapporti eterosessuali anche non orientati alla procreazione, o con rapporti omosessuali, sarebbe contraria all’oggetto del patto coniugale e quindi costituirebbe un difetto del consenso, naturalmente se intesa con atto positivo della volontà.
Tale atto di volontà simulatorio del consenso matrimoniale può essere esplicito: ossia diretto immediatamente contro i principi dell’unità o fedeltà nel matrimonio (per esempio: rifiuto per principio di accettare un limite alla mia libertà in campo affettivo-sessuale, ritenendomi libero di incontrare uno specifico o altri partner in questo campo). Implicito: diretto verso un oggetto che comporta il rifiuto dell’impegno esclusivo verso il coniuge (per esempio, sposo Laura, ma non voglio rinunciare alla mia relazione con Chiara ed anzi intendo proseguirla nonostante le nozze che sto per contrarre con Laura).
Proseguendo il nostro studio verso il quarto ed ultimo capitolo del nostro lavoro, abbiamo analizzato 23 sentenze pronunciate tra il Marzo 1983 e Luglio 2001.
Oltre la metà di esse ha stabilito la nullità delle nozze per l’esclusione del bonum fidei da parte di uno dei due contraenti o di entrambi. Undici sentenze riguardano matrimoni celebratisi in Italia: cinque in Diocesi del centro-nord Italia (Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia); cinque nel Lazio; ed una sola nel Sud Italia, nella fattispecie Bari. Le rimanenti dodici sentenze attengono a matrimoni celebratisi all’estero: in Rwanda, in Svizzera, negli Stati Uniti d’America, nell’America Latina, in Slovacchia.
In bene nove casi furono determinanti per i Giudici le confessioni dei convenuti, sempre messe a confronto e convalidate dalle varie testimonianze riportate. Ci pare comunque molto importante notare che la presenza della confessione non ha implicato automaticamente la dichiarazione di nullità del sacro vincolo, come dimostrano le sentenze c. Giannechini del 18 Marzo 1989, c. Alwan del 18 Febbraio 1997, c. Caberletti del 5 Aprile del 2000. Quest’ultime stabilirono che nei matrimoni presi in esame non era venuto meno il bonum fidei, di conseguenza, la sentenza non procedette alla dichiarazione di nullità. Dato molto interessante è, rispetto alle sentenze analizzate nel capitolo precedente, la totale scomparsa di testimonianze documentarie, sostituite quasi dall’emergere delle perizie psichiatriche e biologiche (c. Pinto del 6 marzo 1987). In ben altri quattro casi furono determinanti le perizie psichiatriche le quali influirono molto nella decisione dei Giudici di dichiarare nullo il vincolo per esclusione del bonum fidei da parte di uno dei due contraenti (c. Stankiewicz del 21 Marzo 1997; c. Turnaturi del 18 Gennaio 2001).
In fine, per concludere l’analisi delle sentenze consultate durante il nostro lavoro ci pare interessante notare il cambiamento delle collocazioni geografiche tra le prime sentente analizzate durante la vigenza del CIC17, e le seconde prese in esame e regolate dal CIC83. Se da una parte l’Italia è la nazione che fornisce più cause, alla Francia del primo periodo, si sostituiscono gli Stati Uniti d’America e l’America Latina, risentendo certamente delle ondate migratorie dai paesi di tradizione cattolica degli anni precedenti.
Concludendo, ci auguriamo che quanto da noi fatto possa risultare un valido punto di partenza per quanti vorranno approfondire ulteriormente tale ambito di ricerca e contribuire all’evoluzione della scienza canonistica.
Terminiamo il nostro lavoro con queste bellissime parole tratte dall’Angelus domenicale del compianto Giovanni Paolo II pronunciate a Castelgandolfo il 29 Dicembre 1996 al quale ho sempre dedicato ogni traguardo della mia vita ed in particolare il mio percorso di studi:
La fedeltà coniugale si pone come solida roccia su cui poggia la fiducia dei figli. Maria e Giuseppe insegnano con la loro vita che il matrimonio è un’alleanza tra l’uomo e la donna, alleanza che impegna alla reciproca fedeltà e poggia sul comune affidamento a Dio. Alleanza così nobile, profonda e definitiva, da costituire per i credenti il sacramento dell’amore di Cristo e della Chiesa. Quando genitori e figli respirano insieme questo clima di fede, essi dispongono di una energia che permette loro di affrontare prove anche difficili, come mostra l’esperienza della Sacra Famiglia.

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