Cass. ord. n. 1448 del 23 gennaio 2020

Avv. Giuliana Degl’Innocenti

È del 23 gennaio scorso l’ordinanza n. 1448 con la quale la Corte di Cassazione ha eminentemente chiarito quando il figlio maggiorenne può essere considerato economicamente autosufficiente in modo tale da escludere il contributo al suo mantenimento da parte del genitore.

La questione:

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi A.D. e A.C., e aveva stabilito a carico del marito un assegno di mantenimento in favore sia della moglie che della figlia. A.D. aveva promosso pertanto ricorso in Cassazione, contestando, ai fini del presente commento, la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter c.c., 113 e 116 c.p.c., relativamente al contributo disposto in beneficio della figlia, di ammontare pari a 650 euro, in aggiunta alle spese straordinarie; infatti per l’stante la figlia, trasferitasi appunto in altra città, avendo raggiunto l’indipendenza economica – la ragazza infatti era risultata vincitrice di una borsa di studio – non riteneva avesse più diritto al mantenimento.

Per la Cassazione il ricorso è risultato in parte infondato e in parte inammissibile in quanto:

1) l’obbligo del genitore separato di contribuire al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura fintanto che il genitore interessato non fornisca la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica;

2) il raggiungimento della predetta indipendenza economica non è attestato dal semplice conseguimento di una borsa di studio, inerente a un dottorato di ricerca, perché appunto temporaneo nonché per la esiguità dell’introito in relazione agli incrementati, probabili bisogni del beneficiario;

3) infine, la circostanza relativa al trasferimento della figlia riguarda aspetti sopravvenuti, non deducibili in sede di legittimità.

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