A cura di Avvocato Stabilito Giulio La Barbiera

 

Introduzione

Il mandato d’arresto europeo (MAE) è una procedura giudiziaria semplificata di consegna ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà.

Un mandato emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell’Unione europea.

Il mandato d’arresto europeo è operativo dal 1° gennaio 2004 e ha sostituito le lunghe procedure di estradizione tra gli Stati dell’UE.

Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed è operativo in tutti gli Stati UE.

Esso opera mediante contatti diretti tra autorità giudiziarie.

Quando chiedono il mandato le autorità devono rispettare i diritti procedurali degli indagati o degli imputati – come il diritto ad essere informato, a nominare un avvocato e possibilmente un interprete, come stabilito dalla legge nel paese in cui sono stati arrestati.[1]

Muovendo da tali premesse normative, va evidenziato che, nel contesto legislativo italiano, “con la legge n. 69 del 22 aprile 2005 il Parlamento ha varato le nuove disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio Europeo e che Il provvedimento si applica nel rispetto dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di libertà e del giusto processo“.

In conformità a quanto suindicato Il mandato d’arresto europeo viene definito come “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale“.

Sul piano prettamente processuale “La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine, alla Corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.[2]

 

Mandato di arresto europeo: gli interventi della Corte Costituzionale con specifico riferimento ai diritti fondamentali della madre con prole di età inferiore a tre anni.

La Corte costituzionale italiana è stata – in diverse occasioni – chiamata a valutare la conformità ai principi costituzionali della normativa interna di attuazione in tema mandato di arresto europeo, così come la sua conformità rispetto alla matrice comunitaria di origine, e ciò pur senza giungere agli esiti “demolitivi”, anche in ragione del progressivo adattamento interpretativo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è riuscita a garantire evitando di pronunciare decisioni in contrasto con i principi della decisione quadro[3].

Tra i casi più rilevanti esaminati dalla giurisprudenza, va senza dubbio esaminato quello relativo alla tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni.

In proposito, va evidenziato che: “con riferimento al trattamento riservato alla madre di prole di età inferiore a tre anni, la S.C. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 705, comma 2, c.p.p., rispetto all’art. 18, lett. s), della legge n. 69/2005, in quanto il mandato di arresto europeo realizza una speciale collaborazione tra Stati tutti appartenenti all’Unione europea, giustificata da una forte affinità socio culturale e giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura sostanziale e processuale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo.

E, quindi, “la formale appartenenza all’Unione europea che giustifica il diverso regime (Sez. 6, n. 40612 del 31/10/2006 Sochiu, Rv.2354458).

È stata, perciò, ritenuta manifestamente infondata “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma primo, lett. s), d ella L. 22 aprile 2005, n. 69, dedotta con riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost., nella parte in cui il motivo di rifiuto riguardante la consegna esecutiva di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una donna “incinta o madre di prole d’età inferiore a tre anni con lei convivente non si applica anche al coniuge a padre di prole minore di tre anni, stante la palese non equiparabilità delle due situazioni che il legislatore ha inteso differenziare in considerazione dell’assoluta peculiarità della tutela del rapporto madre figlio in tenera età (Sez. F, n. 35286, del 2/9/2008 -15/09/2008, Zvenca, Rv. 241002 in senso conforme Sez. 6, n. 11800 del 25/3/2010 in senso conforme Sez. 6, n. 11800 del 25/3/2010-26/3/2010 Meskaoui, Rv.246509).[4]

Approfondendo la questione in esame, vanno ancora esaminate le conclusioni formulate dalla Corte d’Appello di Milano, Sez. V, 12.1.2011, Pres. Cerqua , Est. Nova.

Sul punto risulta, esemplificativa e va riportata la nota sviluppata da Salvatore Meloni[5] in data 23 maggio 2011, intitolata: Richiesta di estradizione e tutela del bambino di età  inferiore ai tre anni convivente con la madre:                        alla ricerca di un compromesso possibile.

Il brillante studioso osserva  che: “La Corte d’appello di Milano, nella sentenza oggetto della presente nota, si occupa di una richiesta di estradizione relativa ad una donna polacca condannata per truffa e lesioni personali gravi; nel caso di specie l’autorità giudiziaria straniera ha richiesto l’estradizione e non il mandato di arresto europeo – nonostante la repubblica di Polonia faccia parte dell’Unione Europea – poiché le condanne oggetto dell’istanza di consegna sono risalenti ad un periodo antecedente all’ingresso della Polonia tra gli Stati membri dell’U.E.

Esemplificando: a parere dell’illustre studioso “giova ricordare che l’istanza di consegna è stata respinta in quanto la donna all’esito del procedimento giurisdizionale era madre di una bambina d’età inferiore a tre anni con lei convivente.

A ciò egli aggiunge che: “Il motivo di rigetto della richiesta di estradizione individuato dalla Corte d’appello non rientra né nelle previsioni della Convenzione europea sull’estradizione, né è contemplato tra le ipotesi di rifiuto contenute nel codice di rito, bensì prende le mosse da una interpretazione analogica – stante l’affinità di materia – della legge 22 aprile 2005, n.69 in tema di mandato d’arresto europeo, in particolare della clausola ostativa disciplinata dalla lettera s dell’art.18, che consente di rifiutare l’esecuzione del MAE nel caso in cui la persona che deve essere consegnata allo Stato estero sia  madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, salvo che, “trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità” .

  In altre parole la clausola ostativa disciplinata dall’art. 18 lett. s tende a scongiurare l’allontanamento della prole dalle attenzioni materne prima del compimento dei tre anni d’età, in modo da evitare che tale separazione possa provocare al bambino gravi lesioni psicofisiche e la clausola in oggetto si riferisce sia al mandato di arresto richiesto in seguito ad una sentenza di condanna da eseguire, che a quello emesso nel corso di un procedimento penale, dato che la stessa lett. s fa riferimento alla gravità delle esigenze cautelari come condizione per poter far cadere l’operatività della stessa clausola ostativa e permettere così la consegna della madre seppur con prole di età inferiore ai tre anni.

Tale indicazione ha, ovviamente suscitato qualche dubbio in dottrina sull’opportunità stessa di una clausola siffatta, poiché l’eventualità che delle esigenze cautelari di particolare gravità facciano venir meno la possibilità di tutelare un bambino in circostanze di questo tipo porta inevitabilmente a riconsiderare la ratio dell’intera clausola ostativa, posto che forse il problema de quo si potrebbe risolvere ugualmente sospendendo il procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte d’appello“, poiché situazioni simili nel diritto interno “impediscono la limitazione di libertà ma non certo la sottoposizione a processo della persona”.

Scendendo nel dettaglio, si rileva, dunque che, Il ragionamento operato dai giudici nella sentenza che si annota s’incardina sull’idea che la tutela dell’infante disciplinata dall’art. 18 lett. s sia essenzialmente il riflesso di un principio generale, suscettibile pertanto di estensione analogica anche in materia di estradizione con riferimento alla clausola di rifiuto contenuta nell’art. 18 lett. s per il mandato d’arresto europeo.

  Va, tuttavia, fatto notare che su questo punto la giurisprudenza di legittimità abbia un orientamento “ondivago”, dato che in altre sentenze è stata espressa una posizione diametralmente opposta a quella fatta propria  dalla Corte d’appello nella sentenza che si annota.

Esemplificando: In quest’ottica la Suprema Corte, considera la clausola ostativa contenuta nella lett. s dell’art. 18 come fondata su una logica di cooperazione giudiziaria speciale, giustificata dal fatto che le norme sul mandato d’arresto europeo riguardano specificamente solo gli Stati dell’U.E. e sono finalizzate a rafforzare il rapporto esistente  tra questi in virtù delle forti relazioni di carattere socio culturale che legano i vari Stati appartenenti all’Unione europea.

Ne deriva che la diversità tra le due discipline non sarebbe il frutto di una lacuna sistematica della disciplina sull’estradizione contenuta nel codice di rito – da colmare con l’estensione analogica del principio generale contenuto nella lett. s dell’art. 18 MAE – ma scaturirebbe viceversa da una scelta ben precisa fatta dal legislatore, quella cioè  di regolamentare una situazione giuridica – madre di prole con età inferiore ai tre anni – in modo differente per il mandato d’arresto europeo, in conseguenza del differente ambito territoriale di applicazione dell’istituto, visto che, come confermato dalla Corte, l’euromandato “rappresenta un regime speciale di estradizione, caratterizzato da una procedura più agile e snella e attuato sulla base di una decisione quadro, che realizza una collaborazione tra Stati tutti appartenenti all’Unione Europea e in quanto tali aventi una forte affinità giuridica, che trova riscontro in ordinamenti che offrono simili garanzie di natura processuale e sostanziale, fondate su una piena condivisione dei principi di democrazia e di pluralismo” .

Concludendo: nei casi in cui ci si trovi di fronte ad una richiesta di estradizione di madre di prole di età inferiore ai tre anni, sarebbe auspicabile quantomeno un’indagine conoscitiva da parte dei giudici, volta alla verifica delle condizioni carcerarie garantite dal paese richiedente.

A parere dell’autore: Così si è pronunciata di recente la Corte di cassazione, che accogliendo una richiesta di estradizione dal Brasile di una donna con una figlia in tenera età con lei convivente, ha affermato che                                              << non costituisce condizione ostativa all’estradizione la circostanza che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda per l’esecuzione delle pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole infantile non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento italiano, essendo sufficiente che siano previsti meccanismi di tutela comunque funzionali a salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, oltre che dello stesso genitore e della stessa famiglia >> ”. 

Esemplificando: La sentenza citata da ultimo – esprimendo la necessità di una valutazione in concreto della situazione oggettiva in cui verrebbe accolta la madre col suo bambino una volta estradata nel paese richiedente – si colloca nel solco tracciato dalla Corte costituzionale in materia di estradizione del minorenne con la pronuncia n.128 del 198sulla legittimità della legge di ratifica del  trattato Italia – Usa del 1973 (non più in vigore).

La Consulta ha in tal modo, affermato la possibilità di rifiutare l’estradizione del minore, allorché lo Stato richiedente non riconoscesse a quest’ultimo un trattamento giuridico differenziato rispetto a quello previsto per gli adulti.

In tale specifica occasione, la Corte costituzionale non ha considerato compatibile la Costituzione la tutela garantita al minore, poiché  in caso di estradizione quest’ultimo sarebbe stato giudicato da “organi giudiziari ordinari come se fosse adulto” e trattato in fase di esecuzione della pena “senza alcuna cura speciale prevista appositamente per i minori”.

Tuttavia è necessario rimarcare come la corrispondenza delle condizioni carcerarie garantite dal nostro Stato agli imputati minorenni – intesa cioè come parametro per poter valutare la legittimità della richiesta di consegna fatta da parte di uno paese straniero – sia prevista anche dalla clausola di rifiuto prevista dalla lett. i  dell’art. 18 MAE, giacché quest’ultima indica la non differenziazione del trattamento in carcere tra minorenni e maggiorenni come un ostacolo alla consegna dell’imputato minore di diciotto anni.

 Al contrario per quanto riguarda l’estradizione, la procedura di consegna di soggetti condannati o processati in paesi diversi dall’Italia – a prescindere dal fatto che siano minorenni o maggiorenni – non viene consentita  dall’art. 705 comma 2 del codice di rito penale  in presenza di condizioni sfavorevoli all’estradando tali da ledere alcuni principi fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento come condizioni coessenziali allo status di condannato o imputato in un processo penale.

In altre parole “L’articolo de quo tutela l’imputato verso una richiesta di estradizione all’estero per un procedimento penale che non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali – per lo meno in relazione agli aspetti di carattere processuale contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici –, e contro l’esecuzione di una sentenza di condanna che contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Oltre a ciò l’art. 705 comma 2 c.p.p. non permette l’accoglimento dell’estradizione richiesta per reati politici, né la consegna dell’imputato quando questo rischi di subire presso lo Stato richiedente un trattamento discriminatorio o persecutorio legato a motivi di razza, sesso, religione o opinioni politiche, oppure l’esecuzione di una pena crudele, disumana o degradante.

Non va infine dimenticato che la disciplina contenuta nel codice di procedura penale riveste – così come indicato in senso generale dall’art. 696 c.p.p.– un ruolo integrativo rispetto ad eventuali norme delle convenzioni internazionali stipulate in materia di estradizione  tra l’Italia ed altri Stati o norme di diritto internazionale generale, dato che tutta la disciplina relativa ai rapporti internazionali tra Stati è soggetta alla regolamentazione pattizia

 Alla luce delle considerazioni fatte fin’ora pare condivisibile la definizione data alla lett. s dell’art. 18 MAE dalla Corte d’appello nella sentenza che si annota, la quale considera la clausola ostativa de qua come un’espressione del principio generale di tutela della maternità sancito dall’art. 31 comma 2 della Costituzione; all’opposto suscita qualche perplessità l’estensione analogica al procedimento di estradizione della stessa clausola di rifiuto prevista per il mandato d’arresto europeo.

Invero,conclude lì’autore, affermando che il fatto che tra i casi di rigetto della richiesta di estradizione disciplinati dall’articolo 705 comma 2 c.p.p. non sia prevista la possibilità di un rifiuto della consegna giustificato dalla necessità di tutelare la madre con prole di età inferiore ai tre anni, dovrebbe essere letta come il frutto di una scelta consapevole, e non come una “mera dimenticanza” da parte del legislatore.  

Per questo motivo, l’interpretazione indicata dai giudici di Milano come soluzione ermeneutica del caso di specie, non pare l’esegesi più corretta per tutelare il bambino minore di tre anni nel caso in cui venga richiesta l’estradizione della madre; dal momento che il medesimo obiettivo forse poteva essere raggiunto in modo differente, vale a dire con una sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione  sottoposta a sospensione dell’esecuzione ossia                           i giudici, preso atto della situazione oggettiva in cui si trovava la madre, avrebbero potuto interrompere l’attuazione della estradizione concessa, fino al superamento del terzo anno di età della figlia, ottenendo così lo stesso risultato della sentenza in oggetto; id est la tutela della bambina fino all’età di tre anni, prevista dalla legge sul mandato d’arresto europeo.

  Va, infine, sottolineato come la stessa considerazione di cui gode lo status genitoriale della madre in situazioni siffatte, dovrebbe essere riconosciuto anche al padre. Invero  nel caso in cui ci fosse un mandato d’arresto europeo o una richiesta di estradizione nei confronti di un padre con bambino di età inferiore ai tre anni, e nella sfortunata ipotesi in cui quest’ultimo rischi di ritrovarsi in uno stato d’abbandono – a causa dell’ impossibilità della madre ad occuparsene, oppure nel caso in cui sia orfano di madre –  sembra corretto asserire come in questi casi la tutela del bambino dovrebbe concretizzarsi anche attraverso il mantenimento di un legame col padre

Tale possibilità non è, oltretutto, sconosciuta al nostro ordinamento, dato che l’art. 275 comma 4 c.p.p. disciplinando i criteri di scelta delle misure cautelari prevede che la custodia cautelare in carcere  non possa essere disposta – salvo che esistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – per la donna incinta o la  madre di prole con età inferiore di tre anni, indicando altresì anche il padre come soggetto legittimato a godere della medesima tutela, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

 Per tali motivi, la clausola ostativa contenuta nella lett. s dell’art.18 sul MAE dovrebbe essere interpretata in senso estensivo– in modo tale da ampliare il più possibile la tutela del minore – con riferimento cioè ad entrambi i genitori, dal momento che un interpretazione strettamente letterale della stessa porterebbe inevitabilmente a non concedere anche al padre un eventuale rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – ovvero dell’estradizione – nel caso in cui fosse l’unico genitore rimasto a potersi occupare della prole con età inferiore ai tre anni.

[1] Da: Portale europeo della giustizia elettronica – Mandato di arresto europeo

Sito internet: www.e-justice.europa.eu

[2]   Da: Leggi e Normativa – Europa – Penale – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri Legge, 22/04/2005 n° 69, G.U. 29/04/2005 – Aggiornato il 10/05/2005 (Altalex, 22 aprile 2005).

[3] Da: Le pronunce della Corte costituzionale sul mandato di arresto europeo (par.3 dello (Intervento all’Incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana e i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, 16 novembre 2012, Lisbona) a cura di Giorgio Lattanzi.

 

[4] Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni –DPC – DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO –CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SERVIZIO PENALE – Rel. N. 28/08/ sexies

[5] Dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università di Trieste dal 2009  – Richiesta di estradizione e tutela del bambino di età  inferiore ai tre anni convivente con la madre: alla ricerca di un compromesso possibile. Nota a Corte d’Appello di Milano, Sez. V, 12.1.2011, Pres. Cerqua, Est. Nova. da dirittopenale contremporaneo.it

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