crisi_economicaNota a Cassazione civile, sezione I, sentenza 15 febbraio 2016, n.2900 

A cura dell’avv. Filippo Campanile

Con la sentenza 2900 del 15 febbraio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sullo schema contrattuale finanziario denominato “4 You”, proposto alla clientela dall’allora Banca 121 (oggi Banca Monte Pachi di Siena spa) per fini previdenziali da realizzarsi tramite operazioni finanziarie.

La circolazione del citato prodotto risale all’incirca agli anni 2000 – 2001 e, probabilmente, anche a seguito delle numerose contestazioni che si sono registrate, attualmente non è più commercializzato.

Tuttavia è ancora oggi ipotizzabile che vi siano contraenti alle prese con gli effetti di questo strumento finanziario poiché esso è stato ideato come un contratto molto complesso di piano finanziario di lunga durata (potendo arrivare anche fino a trent’anni).

Da un esame delle più recenti pronunce giurisdizionali in materia, anche di merito, (tra cui Cassazione civile, sezione VI, ordinanza, 30 settembre 2015, n.19559; Tribunale di Salerno, sezione I, sentenza 20 febbraio 2015; Tribunale di Firenze 13 giugno 2013) emerge che lo strumento negoziale “4 You” è stato concepito come un prodotto finanziario strutturato, realizzato attraverso il collegamento funzionale di più operazioni: in sostanza, la banca concedeva un mutuo al cliente, l’importo erogato tuttavia era destinato all’acquisto di prodotti finanziari da parte della banca medesima (obbligazioni e quote di fondi comuni), anche in conflitto d’interessi, acquisendo cioè titoli di società collegate al proprio gruppo; il cliente dava mandato alla banca di acquistare in suo nome e per suo conto detti prodotti; i titoli acquistati erano dati in pegno allo scopo di garantire alla banca l’esatto adempimento dell’obbligazione di restituzione della somma data a mutuo; seguiva la stipula di una polizia assicurativa ad ulteriore garanzia di restituzione delle medesime somme. Caratteristiche costanti di questa operazione erano che la banca determinava unilateralmente la natura e la entità degli investimenti, senza conferire al cliente la facoltà di cambiarne forma; la possibilità di recedere anticipatamente era prevista ma solo pagando per intero il piano di rientro dal prestito.

Le quattro operazioni di finanziamento (erogazione mutuo, mandato ad investire, costituzione di pegno e stipula della garanzia assicurativa), di qui la denominazione “4 You”, confluivano dunque in un unico contratto.

Questa è, dunque, la fattispecie sui cui è stata chiamata a pronunciarsi di recente la Corte di Cassazione, innanzi alla quale è stata impugnata dalla banca la sentenza della Corte di Appello di Genova del 16 maggio 2009 n.556 che ha dichiarato la nullità del contratto “4 You” con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate dal cliente in esecuzione del contratto nonchè alla corresponsione degli interessi legali decorrenti dai singoli versamenti all’effettiva restituzione.

Nel caso specifico, il cliente ha contestato la violazione delle norme di comportamento secondo diligenza, correttezza e trasparenza poste a carico degli intermediari finanziari dal Testo Unico Finanziario (artt. 21 e 24) e dal regolamento Consob di attuazione n. 11522 del 1998 (art. 37), ratione temporis applicabile. Nel contratto quadro, posto a base della complessa operazione, non era definito il tipo di prodotto acquistato e non erano precisate le caratteristiche dell’investimento; non era evidenziato il rischio collegato all’investimento di fondi azionari, in quanto tali esposti a rischi molto elevati; non era precisato il prezzo di acquisto delle obbligazioni con conseguente impossibilità di calcolare il loro rendimento.

La perizia di parte, inoltre, ha evidenziato che il cliente avrebbe realizzato una perdita sicura perché i titoli avevano un rendimento medio inferiore al tasso d’interesse da pagare sul mutuo. La consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello ha accertato che i rendimenti sono stati stabilmente inferiori di circa due punti al tasso d’interesse corrisposto per il mutuo.

I giudici, chiamati ad accertare l’invalidità del contratto “4 You”, hanno richiamato innanzitutto i consolidati principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.26724 del 2007 in tema di invalidità di contratti finanziari per violazione degli obblighi di comportamento posti a carico dell’intermediario.

Ai sensi dell’art. 1418 c.c., vi sono tre ipotesi in cui si può dichiarare la nullità del contratto: quella indicata al comma 1, per contrarietà a norme imperative; quella indicata al comma 2, quando manca uno dei requisiti essenziali del contratto oppure la causa è illecita o, infine, sono illeciti i motivi in base ai quali le parti si sono determinate a contrarre o l’oggetto del contratto non risulti possibile, lecito, determinato o determinabile; quella indicata al comma 3, secondo cui il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Per le S.U. l’unica ipotesi di nullità del contratto che si può prendere in considerazione sarebbe quella indicata al comma 1 dell’art.1418 c.c. per contrarietà del contratto a norme imperative. Tuttavia, partendo dalla tradizionale distinzione tra “norme di comportamento dei contraenti” e “norme di validità del contratto” (attinenti alla forma o al contenuto), la sentenza n. 26724 del 2007 ha escluso che la violazione delle norme che pongono obblighi di comportamento a carico degli intermediari possa dar luogo a nullità del contratto. Piuttosto, dalla violazione degli obblighi di informazione, di buona fede e di correttezza dell’intermediario potrà sorgere responsabilità precontrattuale dell’intermediario, ove tale violazione intervenga nella fase precedente o concomitante con la stipula del contratto, oppure responsabilità contrattuale, ove tale violazione intervenga nella fase di esecuzione del contratto.

Nella sentenza 2900 del 15 febbraio 2016, i giudici, evidentemente aderendo all’orientamento che non ritiene di poter inquadrare la fattispecie negoziale “4 You” in alcun tipo predominante (mutuo, mandato, pegno), né che gli si possa riconoscere una natura mista, lo classificano come un contratto atipico. In quanto tale, esso è innanzitutto soggetto al giudizio di meritevolezza degli interessi che le parti intendono conseguire, ai sensi dell’art.1322 c.c., prima ancora che al giudizio di liceità del medesimo contratto, ai sensi dell’art.1418 comma 1 c.c., per violazione di regole di comportamento che presuppone un contratto valido e produttivo di effetti per le parti.

Ebbene, la Cassazione precisa che i principi affermati dalle S.U., con la sentenza n. 26724 del 2007, valgono tutte le volte che ci si trova di fronte a un contratto atipico di intermediazione finanziaria la cui causa in concreto abbia superato il vaglio della meritevolezza, ai sensi dell’art.1322 c.c.. Questo si può dire che accade quando lo schema negoziale consente, all’investitore, di attuare l’interesse a ottenere rendimenti stabili o crescenti; all’intermediario, di acquisire investitori, operare nel mercato in modo continuativo e realizzare investimenti secondo i piani concordati. L’elemento che conforma questi regolamenti d’interessi è, però, il “rischio” connaturato a qualsiasi investimento finanziario attesa l’intrinseca imprevedibilità dei mercati a cui si rivolgono gli intermediari.

Nel caso in cui il contratto d’intermediazione finanziaria non superi il giudizio di meritevolezza degli interessi in concreto perseguiti dalle parti, il contratto sarà improduttivo di effetti fin dall’origine, non meritando alcuna tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Passando al concreto esame della meritevolezza degli interessi realizzati mediante il contratto “4 You”, nella sentenza n. 2900/2016 non ne viene riconosciuta la sussistenza nel suddetto schema negoziale poiché è emersa un’enorme alterazione dell’equilibrio contrattuale. Detto contratto è caratterizzato da una promessa di un beneficio economico futuro a scopi previdenziali, del tutto disatteso, non dall’andamento imprevedibile dei mercati ma dal complesso di vincoli contrattuali congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose e a non consentirgli di esercitare la facoltà di recesso. L’interesse dell’intermediario, invece, è privo di margini di rischio poiché lucra gli interessi del mutuo, colloca prodotti anche in conflitto d’interessi, opera sul mercato.

Con questa sentenza, i giudici della prima sezione della Corte di Cassazione sposano in pieno il precedente orientamento, reso sullo stesso schema negoziale, dalla VI sezione della Cassazione con ordinanza n.19559 del 30 settembre 2015: «L’interesse perseguito mediante un contratto atipico, fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni previdenziali dell’utenza da parte di operatori professionali ed avente ad oggetto il compimento di operazioni negoziali complesse relative alla gestione di fondi comuni che comprendano anche titoli di dubbia redditività, il cui rischio sia unilateralmente trasmesso sul cliente, al quale, invece, il prodotto venga presentato come rispondente alle esigenze di previdenza complementare, a basso rischio e con libera possibilità di disinvestimento senza oneri, non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, ponendosi in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 47 Cost., sulla tutela del risparmio e l’incentivo delle forme di previdenza, anche privata, sicchè è inefficace ove si traduca nella concessione, all’investitore, di un mutuo, di durata ragguardevole, finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice, e nel contestuale mandato conferito a quest’ultima per l’acquisto dei prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi».

In conclusione, con la sentenza in commento, la Cassazione conferma il risultato pratico cui è giunta la Corte di appello ma attraverso una diversa qualificazione giuridica del contrato “4 You” e concludendo non per la sua nullità ma per la sua inefficacia ab origine per non aver superato il giudizio di meritevolezza ai sensi dell’art.1322 c.c.

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