di Antonella Martucci
- Nei vari organi (o anche uffici) della p.a. vi sono i funzionari, soggetti titolari dell’organo stesso che esercitano la potestà pubblica mediante regolare investitura.
- Figura particolare: c.d. funzionari di fatto. Non vi è una definizione specifica, dottrina e giurisprudenza maggioritaria nozione ampia: colui che privo di valida legittimazione compie attività riferibile alla p.a.
- Tale figura può derivare: mancanza del titolo di legittimazione, oppure vizio del titolo stesso.
- Analisi dei singoli casi. Mancanza del titolo di legittimazione: si verifica nel caso in cui il soggetto è privo sin dall’inizio dell’atto di preposizione all’ufficio.
- Differenza con la figura dell’usurpatore pubbliche funzioni, che differisce dal funzionario di fatto perché: persegue fini contrari alla p.a., e lo fa con dolo. Diversamente, funzionario: non persegue fini personali, ma per il prevalente interesse pubblico, ed in caso di necessità.
- Vizio del titolo di legittimazione: può essere un vizio sopravvenuto od originario. Vizio originario: titolo è originariamente invalido perché nullo o inefficace. Ciò può derivare da cause naturali, intese come una svista della stessa p.a., oppure da manomissione fraudolenta dei requisiti legali da parte dello stesso funzionario.
- Vizio sopravvenuto: attiene alla validità dell’investitura nel tempo. Cause: perdita dei requisiti essenziali, investitura scaduta, ovvero prorogatio. Quest’ultima in particolare si ha quando il funzionare eccede, nel compiere gli atti, i limiti posti dalla legge, ovvero, quando scaduto esercita le funzioni oltre il termine di 45gg.
- Cenno ai diversi orientamenti in merito all’imputabilità degli atti del funzionario fatto alla p.a. Quindi, teoria del fatto compiuto (per assicurare continuità all’azione amministrativa); teoria dell’affidamento dei terzi (si tutelano i terzi in buona fede che hanno fatto incolpevolmente affidamento sulla situazione apparente). Entrambe le teorie sono assistite dal principio di conservazione.
- Introduzione problema della sorte degli atti posti in essere dal funzionario di fatto. Distinzione atti favorevoli per i terzi ed atti pregiudizievoli per gli stessi. Alcun problema per atti favorevoli, essi sono imputabili alla p.a. sulla base del principio del legittimo affidamento dei terzi. Invece, per i provvedimenti pregiudizievoli è opportuno effettuare una serie di distinzioni.
- Atti inefficaci/inesistenti sin dall’origine: non è possibile loro imputazione alla p.a. Ad essi sono assimilati provvedimenti pregiudizievoli emanati dopo annullamento atto di nomina.
- Al riguardo si sono sviluppati due orientamenti: vi è nullità, per carenza in astratto di potere (manca la norma che attribuisce il potere), conseguentemente non è necessario impugnare nei termini di decadenza; giudice adito è il giudice ordinario, entro i termini di prescrizione, anche per l’azione di risarcimento.
- Teoria dell’annullabilità: vi è una carenza in concreto di potere (vi è la norma che attribuisce il potere, ma si difetta del presupposto, titolo d’investitura ). E’ adito il giudice amministrativo nei termini di decadenza.
- Riferimento alla l. n.15/05, introdotto nella 241/90, gli artt. 21septies e 21octies. Fautore della teoria della nullità hanno visto nell’art. 21septies una conferma del loro orientamento, in quanto in detto articolo si fa riferimento al difetto assoluto di attribuzione. Critica: il 21septies fa riferimento ai casi di carenza in astratto di potere, quando si è in presenza di carenza in concreto siamo nell’ambito della mera violazione di legge, quindi, rientra nell’ambito del 21octies con annullabilità.
- Diverso è il caso in cui l’atto di nomina non è stato annullato al momento dell’emanazione dell’atto pregiudizievole. Due ipotesi: l’atto di nomina non è stato annullato: In tale caso, si analizza la questione relativa al se, scaduto il temine per impugnazione atto nomina, questo debba essere impugnato congiuntamente al provvedimento lesivo successivo. Sul punto si è espresso il supremo Consesso: non vi è una relazione univoca tra i due atti. L’impugnazione congiunta solo nel caso in cui vi è un nesso procedimentale, quando l’organo è stato nominato per emanazione di un atto specifico, e vi è trasmissibilità vizio atto nomina al successivo provvedimento lesivo. Quindi atto nomina è un atto infraprocedimentale. Non vi è doppia impugnazione in caso di competenza generale, atto nomina può essere impugnato solo nel termine di decadenza da chi ha interesse alla nomina.
- Analogamente, nel caso in cui termine d’impugnazione non è scaduto, l’impugnazione congiunta dei due atti non è necessaria se non vi è un nesso procedimentale.
- L’atto di nomina è stato annullato dopo il provvedimento lesivo: due orientamenti. Il primo: annullabilità, 21octies, per incompetenza o violazione di legge (violata legge che individua soggetto legittimato all’esercizio del potere). Secondo orientamento: nullità, art. 21septies, per acompetenza organo emanante. Efficacia retroattiva dell’annullamento implicherebbe la carenza di potere dell’organo all’emanazione dell’atto lesivo. Quindi, dalla nullità deriverebbe l’impossibilità di imputare gli atti agli enti, in quanto la caducazione dell’investitura recide il rapporto organico. Diverse critiche alla teoria dell’acompetenza.
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- Sulla base delle varie critiche la dottrina elabora: teoria nullità, in caso di inefficacia originaria dell’investitura o già consacrata al momento di adozione dell’atto; annullabilità, per incompetenza o violazione di legge, in caso di investitura efficace al momento di adozione atto, essendo lo stesso annullata solo in epoca successiva.
- Sul piano dell’impugnazione ne deriva: Nullità: il privato ha interesse a ricorre verso la sola nomina illegittima, entro 60gg dalla notifica o piena conoscenza dell’atto, in quanto l’annullamento dell’atto di nomina priverebbe di effetti anche l’atto pregiudizievole.
- Annullabilità: doppia impugnazione congiunta sia dell’atto di nomina, sia del provvedimento pregiudizievole, in quanto il semplice annullamento comporta l’efficacia del provvedimento sino all’eliminazione. Naturalmente, impugnazione congiunta necessaria in caso di organo a competenza generale e si escluda l’effetto caducante automatico dell’eliminazione dell’atto di nomina rispetto agli atti adottati prima della caducazione, mentre se l’organo è stato costituito per l’emanazione di atto specifico, l’annullamento della nomina determina invalidità derivata con effetto caducante dell’atto a valle. In tal caso non necessaria la doppia impugnazione.
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