Nota a Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, 24.9.2019, n. 38954

Dott. Emanuele Mascolo

La questione relativa alla particolare tenuità del fatto è tornata recentemente a far discutere, a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, del 24 settembre 2019, numero 38954, con la quale è stato deciso che “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto deve essere iscritto nel casellario giudiziario, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati”.[1]

Il ragionamento attraverso il quale i giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione lo vedremo più avanti, mentre, preliminarmente, analizziamo la normativa di riferimento, la dottrina e la giurisprudenza, che negli anni, hanno più volte ed in vario modo, interpretato la questione.

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è disciplinata dall’articolo 131bis del codice penale, così come modificato dal Decreto Legislativo numero 28 del 2015, nonché come modificato dal Decreto Legge numero 53 del 2019, convertito in Legge numero 77 del 2019.

Un primo doveroso chiarimento che ci serve per inquadrare meglio l’istituto della particolare tenuità del fatto è relativo alla distinzione tra causa di non punibilità e causa di esclusione della punibilità. Ciò perché, una parte della dottrina, ha avuto modo di sostenere che “negare il dovere di procedere equivale a negare il dovere di punire”.[2] Inoltre è bene osservare che “una causa di non punibilità presuppone necessariamente un fatto illecito e colpevole”.[3] Indubbiamente, il legislatore, circa la valutazione della particolare tenuità del fatto, la fa rientrare sia tra le cause di non punibilità, sia tra le cause di improcedibilità creando in tal modo “una differenza essenziale fra le condizioni sussumibili fra i presupposti di improcedibilità e quelle costituenti cause di non punibilità”.[4] Basti pensare che nei giudizi davanti al Giudice di Pace, la tenuità del fatto opera come causa di non procedibilità, mentre nel procedimento ordinario è ritenuta una causa di non punibilità. In via generale, va anche osservato, alla stregua di autorevole dottrina, che con l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si tende a ritenere che ogni fatto, anche grave a livello edittale “possa presentarsi come tenue”.[5] È necessario anche rilevare che, con l’introduzione della particolare tenuità del fatto, l’intento del legislatore è stato quello di voler consentire “pur in presenza del superamento del valore soglia”, che il fatto nel complesso, seppur offensivo, possa ritenersi “di particolare tenuità e quindi, non punibile in quanto non meritevole di pena sulla valutazione di extrema ratio”.[6] Su questo punto, infatti, la giurisprudenza si è vista costretta a rimettere la questione, nel 2015, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[7].

Al fine di valutare la corretta applicazione dell’istituto è necessario tener conto delle “soglie espresse di offensività[8] in modo tale da evitare “differenti soluzioni”, alla luce delle diversità emerse.

Gli indicatori dettati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2016, per l’applicazione dell’istituto in commento sono: “le modalità della condotta, l’esiguità del danno, il grado della colpevolezza”.[9] Ne discende che, il giudizio circa la particolare tenuità del fatto deve tener conto “di tutte le peculiarità della fattispecie concreta”, in modo tale che possa “emergere il disvalore della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo”.[10]

In tema di particolare tenuità del fatto, si sostiene, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, che “è consentita al giudice una valutazione in concreto della condotta del soggetto agente”, come giustamente la dottrina ha evidenziato.[11]

Prima di procedere con l’analisi della Sentenza a Sezioni Unite del 2019, a chiosa dell’iter interpretativo intrapreso, si evidenziano criticità applicative sotto il profilo processuale dell’istituto in argomento. La dottrina ci apre gli occhi, facendo emergere dubbi circa “la piena compatibilità dell’articolo 112 della Costituzione con l’articolo 131 bis del codice penale”, giungendo a favorire la tesi secondo la quale “il legislatore abbia voluto aumentare le opzioni definitorie”.[12]

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali, numero 38954 del 2019 è giunta ad occuparsi della questione relativa all’iscrizione nel casellario giudiziario del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a seguito del quesito di remissione, posto dalla Sezione I penale della Corte di Cassazione. I giudici, per decidere la questione, si sono imbattuti con il contrasto giurisprudenziale sorto negli anni e che di seguito analizzeremo.

Il non menzionare nel certificato del casellario giudiziario, ha lo scopo di “favorire la risocializzazione del reo”, evitandogli “un pregiudizio derivante dall’annotazione della condanna”.[13] Un tema quest’ultimo, ritenuto giustamente fondamentale dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che riguarda in particolare, le modifiche apportate al D.P.R. numero 313/2002, con l’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 28 del 2015. Secondo l’opinione consolidata, dovrebbero essere inserite nel casellario giudiziario, non solo le iscrizioni “delle sentenze di assoluzione, ma di tutti i provvedimenti che dichiarano la non punibilità” ai sensi del nuovo articolo 131bis del codice penale, compresi “i provvedimenti di archiviazione[14] Tale tesi è stata avallata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.[15] Di segno opposto, quindi a favore della non iscrizione nel casellario giudiziario del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131bis del codice penale, vi è un’altra parte della giurisprudenza[16], seguita e avallata dall’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite Penali del 2109, scelta del resto auspicata dalla dottrina, che probabilmente immaginava tale epilogo, la quale ha evidenziato l’impossibilità di equivoci interpretativi che non lasciano spazio a dubbi “nell’escludere puramente e semplicemente i provvedimenti di archiviazione dalle iscrizioni al casellario.”

Al contrario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione di cui ci stiamo occupando, hanno complicato il quadro interpretativo, sostenendo la tesi a favore dell’iscrizione nel casellario giudiziario del provvedimento di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, escludendo che “la memorizzazione del provvedimento leda i diritti dell’interessato.”[17]

Alla luce di quanto osservato, si auspica l’intervento da parte del legislatore che chiarisca e puntualizzi la questione, onde evitare che l’iscrizione nel casellario giudiziario di tali provvedimenti, finisca superficialmente per essere considerata sic et simpliciter come “precedente a carico”, violando il principio della presunzione di innocenza.[18]

[1] C. Cass. SS. UU. Pen, 24 settembre 2019, n. 38954.

[2] Santoriello C., “La clausola di particolare tenuità del fatto. Dimensione sostanziale e prospettive processuali”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2015, pagg. 14 e ss. .

[3] Santoriello C., op. cit.

[4] Santoriello C., op. cit.

[5] Amarelli G. “L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Inquadramento dommatico, profili politico – criminali e problemi applicativi del nuovo articolo 131bis, c.p. (Seconda parte)”, in Studium Iuris, n. 10/2015, Wolters Kluwer Italia Srl, Milano, 2015, pagg.  1102 e ss..

[6] Amarelli G., op. cit.

[7] C. Cass. Pen., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 21014; C. Cass. Pen, Sez. III, 7 maggio 2015, n. 21015; C. Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio 2015, n. 21016.

[8] Dies R., “Questioni varie in tema di rilevanza penale del fatto per particolare tenuità”, in D.P.C., 13 settembre 2015, pagg. 22 e ss. .

[9] Dies R., op. cit.

[10] C. Cass. SS. UU. Pen., 6 aprile 2016, n. 13681; C. Cass. SS.UU. Pen, 6 aprile 2016, n. 13682.

[11] De Santis A., “Il rapporto tra l’art. 131bis c.p e i reati con soglie di punibilità: luci ed ombre della soluzione adottata dalle Sezioni Unite”, in Studium Iuris, n. 12/2016, Wolters Kluwer Italia Srl, Milano, 2016, pag. 1424.

[12] Farini S., “Analisi dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131- bis, c.p.) e recenti approdi giurisprudenziali: la suprema corte sui reati urbanistici, reati con soglia di punibilità e rifiuto di sottoposizione all’alcoltest (art.186, co.7, codice della strada”, in “Diritto e Giurisprudenza Commentata”, n. 5/2016, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2016, pagg. 78 e ss.

[13] Marandola A., “Rilievi critici sulla reale capacità deflattiva della particolare tenuità del fatto”, in Studium Iuris, n. 1/2018, Wolters Kluwer Italia Srl, Milano, 2018, pag. 18.

[14] Trinci A., Farini S., “Compendio di Diritto Penale Parte Generale”, Dike Giuridica Editrice, Roma, 2015, pagg. 520 e ss. .

[15] C. Cass. Pen., Sez. V, Sent. 15 gennaio 2018, n. 3817; C. Cass. Pen., Sez. I, Sent. 25 giugno 2018, n. 31600.

[16] C. Cass. Pen., Sez. V, 15 giugno 2017, n. 40293.

[17] Dies r., op. cit.

[18] Maciocchi P., “Finisce nel casellario l’archiviazione per particolare tenuità del fatto”, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 25 settembre 2019, pag. 28.

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