Il codice deontologico del mediatore

a cura della Dott.ssa Angela Allegria

 

La professione del mediatore pone dei doveri peculiari per chi vuole intraprendere una attività volta alla composizione dei conflitti nell’ottica di “mediare”, ossia “stare a metà” fra le parti. Trovare un accordo, un punto di equilibrio fra le posizioni discostanti delle parti per far emergere i veri bisogni dei soggetti che prima di tutto sono persone: questo è l’obiettivo della mediazione, ma è anche il compito che il mediatore deve svolgere in maniera puntuale e precisa.

Importanti sono le qualità del mediatore: solo un buon mediatore può far emergere i veri bisogni degli individui e farli “scendere” dalle posizioni precostituite.

Il buon senso è un elemento fondamentale, senza il quale non è possibile intraprendere nessuna attività, né tantomeno aiutare le parti prima al dialogo costruttivo e poi al raggiungimento di un accordo condiviso.

Accanto a questi vi sono gli obblighi di imparzialità, riservatezza e correttezza. Si tratta di una serie di obblighi che sono previsti dall’European Code of Conduct for Mediators, presentato dalla Commissione Europea il 2 luglio 2004 ed applicabile per tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Sulla falsariga di questo ogni organismo è tenuto ad elaborare codici dettagliati adatti allo specifico contesto in cui opera o al tipo di servizi di mediazione che offre.

Il lavoro che segue affronta gli aspetti salienti dell’etica del mediatore civile e commerciale e sottolinea le linee guida della formazione del codice deontologico, partendo dall’esperienza del codice europeo.

 

Il legislatore ha affidato al mediatore civile e commerciale il compito di adoperarsi affinché le parti raggiungano ad una composizione della lite in modo quanto più pacifico possibile, con la possibilità di poter continuare il rapporto e senza perdere i contatti.

Tale delicato compito è sancito dall’art. 8 comma 3 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, all’interno del quale vengono illustrate le modalità del procedimento di mediazione per la composizione delle liti civili e commerciali.

Nell’adoperarsi per queste finalità, il mediatore non deve perdere di vista il suo ruolo fondamentale: egli è un facilitatore della comunicazione, nulla può aggiungere né togliere alle volontà delle parti che sono giunte innanzi a lui, volontariamente o meno, per giungere ad un accordo.

Per raggiungere questo obiettivo occorrerà che il mediatore assista le parti in conflitto aiutandole a riaprire i canali del dialogo interrotti dall’insorgere della controversia promuovendo una discussione costruttiva sulla stessa. È, quindi, di grande importanza che il procedimento si svolga tramite regole di correttezza che consentano a tutte le parti di giungere volontariamente alla composizione bonaria della lite.

Il mediatore riunisce competenze tecniche e generaliste, abilità generali di relazione, di comunicazione, di ascolto, di innovazione e capacità specifiche per la mediazione, buona cultura generale, alto rigore morale regolato dall’etica e dalla deontologia professionale. A queste caratteristiche si dovrebbero affiancare poi conoscenze in materia di psicologia, di comunicazione, di diritto e di economia, non trascurando etica e sociologia.

Da tutto questo emerge già una prima chiara indicazione sulla modalità di redazione del codice etico dei mediatori che ha la fortuna di poter essere ricco di spunti rivenienti dall’esperienza di altre professioni e dalle conoscenze di varie materie che ne completano la preparazione. Infatti, oltre ai principi e valori “universali” presenti i tutti i codici etici e deontologici delle diverse professioni quali l’indipendenza, la riservatezza, la competenza, la formazione e il continuo aggiornamento, la lealtà, l’operosità, la correttezza, l’elevata qualità del servizio offerto, la diligenza, si sono potuti condividere con i codici deontologici delle più varie professioni alcuni principi peculiari di ognuna che sono risultati fondamentali e validi anche per i mediatori.

Il legislatore, al fine di garantire alle parti l’adeguatezza della tutela, ha fissato con l’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 i principi ai quali il Governo si sarebbe dovuto uniformare in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Sulla falsariga dell’European Code of Conduct for Mediators, presentato dalla Commissione Europea il 2 luglio 2004 ed applicabile per tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale, ogni organismo è tenuto ad elaborare codici dettagliati adatti allo specifico contesto in cui opera o al tipo di servizi di mediazione che offre.

A garanzia di una corretta attività di mediazione sono, in tal modo, codificati i principi cui i soggetti coinvolti devono uniformarsi sì da assicurare una adeguata formazione e un continuo aggiornamento, l’indipendenza, l’imparzialità, la lealtà, la professionalità, l’operosità, la riservatezza, la correttezza, il rispetto della tempistica, oltre che l’efficienza e l’economicità nello svolgimento della procedura.

L’adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.

Gli organismi possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di mediazione che offrono.

Andiamo a vedere più in specifico di cosa parla l’European Code of Conduct for Mediators.

In riferimento alla competenza, stabilisce che i mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Per quanto riguarda la nomina si esplicita che il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Si tratta di un dovere di buona fede e di trasparenza oltre che di buon senso e di correttezza sia professionale che umana.

Al punto 1.3 si parla dell’obbligo di informazione relativo agli onorari. Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono tanto qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti, quanto qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione, e anche il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Il mediatore, inoltre, deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Con riferimento alla procedura da adottare nel corso della mediazione, il c.d. codice europeo prevede che il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

Il procedimento è improntato al rispetto rigoroso della correttezza. Il mediatore, infatti, deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Egli deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, sia nel caso in cui sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione, sia nel caso in cui si rende conto che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

Fondamentale è l’obbligo di riservatezza che il mediatore deve mantenere su

tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Sulla scorta di tali linee guida gli organismi di mediazione hanno improntato e continuano a formulare i propri regolamenti. Spetta in ogni caso al singolo mediatore riuscire a farne una sintesi e aggiungere le proprie capacità personali per saper guidare le parti al raggiungimento di un accordo condiviso.

 

Bibliografia

  • BESSO, La mediazione civile e commerciale, Torino, 2010.
  • MAZZOLI E ALTRI, La nuova mediazione nel contenzioso civile e commerciale dopo il D.M. 180/2010.
  • RINALDI, Deontologia e professionalità del mediatore civile e commerciale, in Il sole 24 ore, 21.3.2012.
  • TISCINI, Corso di Mediazione civile e commerciale, Milano 2012.

 

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