Dott. Valerio Saetta

 

SOMMARIO: 1.Il bene della vita quale diritto assoluto ed indisponibile. – 2.Omicidio del consenziente, ex art. 579 c.p. – 3.Istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p. – 4.Il caso Cappato: analisi e sviluppo che portò all’esecuzione del suicidio assistito di Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo. – 5.         Il contributo offerto dalla Corte costituzionale prima e dopo la sentenza del 22 novembre 2019 n. 242. – 6.Non esiste un diritto di essere aiutato a suicidarsi. – 7.         Conclusione: un diritto alla vita non più assolutamente indisponibile

  1. Il bene della vita quale diritto assoluto ed indisponibile

Storicamente la vita rappresenta il bene “supremo”, ossia quel bene preesistente a tutti gli altri beni di natura personale (quali, ad esempio, la salute, l’onore, la dignità, ecc.) che da esso dipendono ai fini della stessa esistenza.

Tale concezione sacrale del bene della vita discende da un’impostazione sociale e religiosa che la pone al centro del sistema giuridico e non a caso, il fondamentale principio personalistico, ex art. 2 Cost., sancisce la centralità della persona umana su ogni altro valore, tutelando l’uomo, in quanto essere vivente[1].

Da questa prospettiva, com’è logico, la vita umana risulta essere il bene dal rango costituzionalmente più elevato[2], poiché “bene presupposto per eccellenza”, ossia prioritario ed imprescindibile per il godimento di ogni altro diritto[3].

Caratteristica principale che configura il bene vita (e, in generale, tutti beni primari ad essa connessi) riguarda la sua intrinseca doppia natura – individualistica e pubblicistica – in quanto, pur appartenendo al singolo individuo che ne è titolare, è comunque salvaguardato quale “interesse della collettività”, ex art. 32 Cost.

Ne consegue che il bene in esame sia tradizionalmente considerato come indisponibile, ossia non suscettibile di essere oggetto di atti di disposizione da parte del suo stesso titolare[4].

Tuttavia, l’impostazione giuridica fin qui descritta – che ha da sempre contraddistinto il bene fondamentale della vita, quale bene a tutela dell’individuo, nell’interesse dell’intera comunità – è stata oggi messa in discussione.

In particolare, in relazione ad alcuni casi emblematici nel diritto nazionale[5], ci si è posti la questione circa la possibilità di poter disporre della propria vita, fino al punto di interromperla volontariamente.

In altri termini, sì è discusso circa la possibilità di configurare o meno un corrispondente diritto a morire.

La problematica si è posta soprattutto in relazione al progressivo ampliamento dell’uso della tecnologia in ambito medico che se, da un lato, consente di salvare molte vite, dall’altro, “quando si giunge alla soglia del limite e della finitezza dell’esistenza umana, ha trasfigurato «i modi naturali» della morte[6].

Al centro del dibattito vi è, in particolar modo, la questione circa la liceità delle c.d. pratiche di eutanasia passiva ed eutanasia attiva, le quali pongono, inoltre, problemi interpretativi con riferimento alla determinazione del trattamento giuridico applicabile.

Spesso accade, infatti, che siano gli stessi malati incurabili a invocare l’aiuto di un soggetto esterno per porre fine alle proprie sofferenze, poiché sopraffatti da quest’ultime e dalla perdita di ogni speranza di guarigione.

In relazione all’ipotesi di eutanasia passiva – che consiste nell’omettere o nell’interrompere le cure determinanti il mantenimento in vita del paziente – la questione sembra essersi definitivamente risolta, essendo ormai pratica legittima quando svolta nel rispetto dei valori a tutela della persona umana e della rispettiva libertà di autodeterminazione.

Il riconoscimento del diritto del paziente di interrompere le cure presenta due aspetti fondamentali: da un lato, occorre che il rifiuto opposto dal paziente sia il risultato di una capacità di autodeterminarsi in maniera libera ed autonoma; dall’altro lato, si rende necessario valutare la tipologia del trattamento sanitario in atto.

Il problema dell’eutanasia passiva si è posto, per la prima volta, con riferimento ai casi degli scioperi della fame nelle carceri e alla conseguente necessità di ricorrere alla pratica dell’alimentazione forzata.

In una prima fase, la giurisprudenza sembrava essersi orientata ad escludere la liceità della suddetta pratica di alimentazione forzata alla luce del secondo comma dell’art. 32 Cost. e del rispettivo principio del rispetto della persona umana.

In un secondo momento, però, tornando indietro sui suoi passi, la medesima giurisprudenza ha considerato l’alimentazione forzata quale pratica sanitaria necessaria – e, pertanto, obbligatoria – in virtù della posizione di garanzia rivestita dal personale penitenziario ed in ragione del fatto che i detenuti non sarebbero in grado di salvaguardare da soli il proprio diritto alla vita.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infine, accolto l’impostazione dottrinale maggioritaria, la quale (insistendo per la soluzione che focalizzava l’attenzione sull’idea dell’incoercibilità del vivere, ovvero sul diritto a non curarsi e a lasciarsi morire) ha posto la necessità di un’esegesi costituzionalmente orientata dei limiti della tutela penale della vita.

In particolare, sono due gli arresti giurisprudenziali che hanno segnato la storia del diritto italiano: il primo ha riconosciuto in maniera espressa il diritto a lasciarsi morire e, più nello specifico, ha ritenuto che la libertà di cura comprende anche la libertà di rifiutarle al preciso scopo di lasciarsi morire, ma non anche la libertà di compiere atti positivi per morire[7].

Il secondo arresto giurisprudenziale tutela, invece, la libertà di autodeterminazione del paziente, in quanto qualifica l’ipotesi di eutanasia passiva quale scelta libera, ossia priva di rilevanza penale – ai sensi dell’art. 579 c.p. – quando posta nella piena consapevolezza del soggetto interessato.

In particolare, si è affrontata la questione del rifiuto del relativo trattamento terapeutico da parte dei soggetti incapaci, concludendosi che anche i soggetti privi di capacità d’agire hanno il diritto a godere della rispettiva tutela, in quanto illegittima una limitazione siffatta, fondata sul loro stato di salute[8].

Di peculiare interesse è, inoltre, la tematica relativa alla possibilità di reputare valido il rifiuto alle cure, sebbene il paziente non sia più in grado di confermare la propria volontà, essendo sopravvenuto uno stato d’incoscienza.

In tale ambito, a seguito di un forte dibattito intercorso tra dottrina e giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno precisato che il trattamento di fine vita può essere realizzato soltanto quando ricorrono congiuntamente due circostanze: in primo luogo, la condizione dello stato di incoscienza deve essere valutata come irreversibile, secondo parametri scientifici condivisi; in secondo luogo, deve essere univocamente accertato che il paziente, se fosse stato cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso al prosieguo del trattamento in ragione della sua personalità, delle sue convinzioni culturali, etiche e religiose, nonché dello stile di vita condotto in precedenza[9].

In ogni caso, è importante precisare che gli interventi giurisprudenziali suesposti si inseriscono in un quadro giuridico di lacuna legislativa in materia penale, nel quale intercorreva una forte contrapposizione tra il fondamentale diritto all’autodeterminazione riconosciuto a ciascun individuo e la configurabilità delle ipotesi di reato in tema di omicidio del consenziente, di cui all’art. 579 c.p.

Attualmente, dopo lunghi dibatti politici e sociali, la materia in esame ha trovato la propria specifica disciplina nella legge n. 219 del 2017 (entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018), attraverso la quale il legislatore ha configurato l’istituto del c.d. testamento biologico, chiamato dal testo di legge letteralmente DAT, ossia “disposizioni anticipate di trattamento sanitario o di accertamento diagnostico”.

Il biotestamento (o DAT) è il documento scritto in cui viene espressa in anticipo la propria determinazione circa le cure che in futuro si vorranno ricevere o rifiutare, nel caso in cui (al momento della malattia) non si sia più in grado di esternare in modo certo la propria volontà in relazione alle modalità di attuazione delle rispettive terapie sanitarie.

Inoltre, il medesimo testo di legge, all’art. 1, ribadisce il principio costituzionale per cui, escluse le ipotesi specificatamente previste dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata: previe adeguate informazioni, il paziente ha diritto, infatti, di rifiutare le cure e il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente (di conseguenza, la legge presuppone che il medico sia esente da una eventuale responsabilità civile e penale).

Per quanto concerne l’ipotesi di eutanasia attiva – che consiste in tutte quelle pratiche con le quali un soggetto provoca la morte di una personsa in accordo alla volontà di quest’ultima – la questione ha riscontrato profili di ordine morale, religioso e giuridico più complessi.

In passato, è stato sostenuto che fosse possibile applicare la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale prevista dall’art. 62, n. 1, c.p., che scrimina la condotta criminale quando mossa da autentici sentimenti di pietà (c.d. omicidio pietatis causa)[10]; tuttavia, la giurisprudenza ha costantemente manifestato una scarsa propensione a riconoscere l’operatività della menzionata circostanza attenuante.

La Cassazione ha, infatti, in più occasioni ribadito che non sia sufficiente la positiva valutabilità delle ragioni del reato in un’ottica etica, in quanto deve trattarsi di principi generalmente approvati dalla società e per tali non possono essere considerati – a parere della Corte – i motivi di pietà che soggiacciono alle pratiche eutanasiche, giacché non godono di quell’incondizionato consenso sociale che è richiesto perché un motivo a delinquere possa essere apprezzato ai fini del riconoscimento dell’attenuante de qua[11].

In definitiva, la Corte afferma che “il sentimento di compassione o di pietà deve ritenersi incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo: pertanto, non può essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica[12].

Tale impostazione interpretativa deriva da una ferma convinzione del legislatore, circa la deprecabilità di ogni condotta che abbia come fine ultimo quello di porre fine alla vita di un essere umano, a prescindere dal motivo che abbia spinto il soggetto ad agire, con esclusione, ovviamente, delle ipotesi di esercizio del diritto di difesa, nel quale il soggetto agisce per difendere se od altri da un pericolo attuale ed ingiusto; in questo caso, intento ultimo dell’autore della condotta non è quello di porre fine alla vita del relativo destinatario, bensì quello di proteggersi, a condizione che l’azione a difesa sia  proporzionale al tipo di offesa ricevuta, ex art. 52 c.p.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si può passare all’analisi dei delitti di omicidio del consenziente (di cui all’art. 579 c.p.) e di istigazione al suicidio (di cui all’art. 580 c.p.) la cui disciplina, tutta orientata alla tutela del bene della vita – anche contro la volontà del relativo titolare – ha ispirato un forte dibattito circa la configurabilità del bene in questione e il suo assoluto carattere di indisponibilità.

In particolare, vedremo come la tutela forzata del bene vita, in qual si voglia circostanza, alle volte leda di fatto beni altrettanto fondamentali (quali il diritto di autodeterminazione e la dignità umana), i quali più che proteggere la vita in se e per sé considerata, tutelano la qualità della vita stessa, una vita che, a seconda della volontà e della personalità del soggetto titolare, potrebbe anche essere considerata non meritevole di essere vissuta.

  1. Omicidio del consenziente, ex art. 579 c.p.

L’art. 579 c.p. disciplina una peculiare ipotesi di omicidio, consistente nel cagionare la morte di un uomo col consenso di quest’ultimo.

La fattispecie in esame – che tutela il bene della vita anche contro la volontà del rispettivo titolare – nasce in applicazione del già descritto principio generale d’indisponibilità dei beni fondamentali, i quali vengono protetti non solo a garanzia del singolo individuo ma, altresì, della collettività.

A differenza di quanto previsto dal precedente codice Zanardelli – il quale non prevedeva alcuna distinzione tra le fattispecie di omicidio volontario e quella di omicidio del consenziente – il legislatore del 1930 ha posto l’accento sull’elemento psicologico, concentrandosi sulla “influenza minoratrice del consenso dell’ucciso sulla gravità del delitto di omicidio[13].

Di conseguenza, in virtù della differente posizione psicologica, il reato di omicidio del consenziente costituisce una fattispecie autonoma di reato, speciale rispetto all’ipotesi più grave di omicidio volontario (ex art 575 c.p.) e gode, pertanto, di un trattamento sanzionatorio più mite (da sei a quindici anni di reclusione).

In particolare, un duplice elemento qualifica la fattispecie in esame come speciale rispetto all’art. 575 c.p.: da un lato, vi è la presenza del consenso della vittima, che – sotto un profilo oggettivo – costituisce un vero e proprio elemento costitutivo del reato in esame; dall’altro lato, deve sussistere la consapevolezza del reo dell’esistenza del consenso a cagionare la morte di un uomo (profilo soggettivo)[14].

Sotto il versante ontologico, il consenso, di cui all’art. 579 c.p., non si differenzia da quello previsto in caso di lesione di un diritto disponibile, rilevante come causa di giustificazione, ex art. 50 c.p., trattandosi, anche in questo caso, di un atto giuridico con il quale il titolare del diritto manifesta la volontà di rinunciare al proprio interesse; tuttavia, differenti sono gli effetti che si possono ricollegare.

Il “consenso” in esame – al contrario di quello previsto dall’art. 50 c.p. – non è, infatti, idoneo ad escludere l’antigiuridicità della condotta, riferendosi ad un bene (ossia la vita) che l’ordinamento considera tradizionalmente indisponibile, esso incide sulla tipicità del fatto e non quale mera causa di giustificazione.

In ogni caso, perché il consenso in questione possa essere considerato idoneo a configurare il delitto di cui all’art. 579 c.p. è necessario che sia frutto di una consapevole e ponderata manifestazione di volontà e, pertanto, deve essere: personale (ovvero manifestato direttamente dal titolare del bene protetto) purché si tratti di persona capace di intendere e volere; esplicito; specifico (ossia non può essere vago o astratto); informato; libero (e quindi immune da vizi); reale ed effettivo (non deve, pertanto, essere presunto, bensì deve essere serio, manifesto e non equivoco) ed, infine, attuale (il consenso, cioè, deve preesistere alla condotta e perdurare sino al suo esaurimento).

Il consenso può, inoltre, essere revocato in qualsiasi momento e, nello specifico, se la revoca dovesse avvenire prima del compimento del fatto, il colpevole risponderà di omicidio doloso ex art. 575 c.p.; qualora, invece, la scelta del consenziente venisse revocata quando ormai l’omicida abbia messo in moto un irreversibile processo letale, troverà applicazione la disciplina più mite prevista dall’art. 579 c.p., avendo egli posto in essere la condotta in presenza dell’elemento costitutivo della fattispecie.

Particolari profili interpretativi della norma de qua si riscontrano soprattutto in relazione ai trattamenti sanitari concernenti le pratiche di fine vita, ove il punto cruciale è quello di conciliare i diritti concernenti la libertà personale, ex art. 13 Cost., con quelli concernenti la tutela della salute, ex art. 32 Cost.

  1. Istigazione al suicidio, ex art. 580 c.p.

All’ipotesi di omicidio del consenziente ove il reo pone in essere personalmente – sul piano materiale – la condotta che determina l’exitus del paziente, si contrappone la fattispecie, prevista dall’art. 580 c.p., di delitto di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio, nella quale, invece, la vittima conserva il dominio della situazione e, in generale, non sono intaccate le sue capacità di discernimento e autodeterminazione.

Nello specifico, l’art. 580 c.p. punisce “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione”.

Il fatto materiale del soggetto agente si estrinseca in condotte di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito suicida, ovvero mediante agevolazione “in qualsiasi modo” della relativa esecuzione.

In particolare, attraverso il suo comportamento, il reo trasmette al soggetto passivo la capacità di tradurre in azione il proposito di suicidarsi (magari approfittando di un proposito suicidario già sorto, ma ancora latente e comunque non tale da essere messo in atto).

Pertanto, è necessario che la morte sia conseguenza della condotta della vittima, in quanto frutto della sua libera autodeterminazione, sebbene sia stata da altri indotta, rafforzata o agevolata.

Dalla fattispecie di reato in esame vanno, quindi, escluse non solo le forme di violenza o di minaccia, ma anche le modalità ingannatorie, che non integrano forme di istigazione, bensì rappresentano mezzi di costrizione in presenza delle quali ricorre il reato di omicidio volontario, ex art. 575 c.p.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 580 c.p., è, inoltre, necessario che l’istigazione venga accolta e il suicidio si verifichi o, quantomeno, che il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima.

Di conseguenza, rimarrebbe altrettanto esclusa dall’ambito di operatività dell’art. 580 c.p., l’ipotesi di istigazione in quanto tale – anche quella accolta cui non consegua, però, la realizzazione di alcun tentativo di suicidio -, nonché l’istigazione seguita dall’esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui non derivino lesioni, o conseguano soltanto lesioni lievi o lievissime.

Per quanto concerne le condotte penalmente rilevanti, l’art. 580 c.p., da un lato, punisce le forme di partecipazione morale all’altrui suicidio, le quali possono consistere nel far sorgere in altri un proposito suicida (c.d. determinazione), ovvero nel rafforzamento di un proposito suicidario già esistente (c.d. istigazione); dall’altro lato, il medesimo articolo punisce le forme di partecipazione materiale, con la quale si intende, con formula molto ampia, qualsiasi agevolazione all’esecuzione del suicidio (si pensi al caso di un soggetto che fornisce all’aspirante suicida il mezzo per darsi alla morte)[15].

A tal riguardo – considerata l’ampiezza della nozione di “aiuto al suicidio” – dottrina e giurisprudenza hanno discusso circa la possibilità di far rientrare, nell’area del penalmente rilevante, l’azione di colui che fornisce aiuto a persone che abbiano già maturato da sole (e quindi senza la influenza di altri soggetti) l’intenzione suicidaria.

L’art. 580 c.p. è stato, infatti, recentemente messo in discussione alla luce del procedimento nei confronti di Marco Cappato a causa del “supporto” da lui fornito per l’agevolazione al suicidio di Fabiano Antoniani (meglio conosciuto come Dj Fabo).

  1. Il caso Cappato: analisi e sviluppo che portò all’esecuzione del suicidio assistito di Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo.

Nello specifico, il caso in esame segue le vicende di Fabiano Antoniani, il quale, nel giugno del 2014, venne tragicamente coinvolto in un sinistro stradale che lo rese perennemente invalido (affetto da cecità bilaterale, non autonomo nella respirazione, nell’alimentazione e nell’evacuazione).

La malattia, inoltre, lo costringeva a stare costantemente a letto, afflitto da frequenti contrazioni e spasmi causativi di ulteriori sofferenze, non sempre alleviabili con le terapie messe a sua disposizione.

Data la irreversibilità della situazione di invalidità in cui si trovava, l’Antoniani, perfettamente conscio e in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, decise – in opposizione al parere iniziale dei suoi cari (alle quali aveva fatto resistenza, per alcuni giorni, mediante uno sciopero della fame) – di porre fine alla propria esistenza (infatti, non  furono rari i casi in cui chiese a coloro che lo assistevano di compiere  “qualche sbaglio”, ovvero di non intervenire in occasione di una delle numerose crisi respiratorie, così da “lasciarlo morire”) [16].

Pertanto, Dj Fabo, al fine di evitare le lunghe trafile necessarie per l’assistenza al suicidio, contattò, grazie all’aiuto della fidanzata, la struttura specializzata “Dignitas” in Svizzera e, al contempo, chiese la collaborazione di Marco Cappato, esponente dell’associazione “Luca Coscioni”.

A questo punto, fissata la data dell’intervento presso la clinica svizzera (nei cui confronti si rivolse, anche lamentandosi per il troppo tempo necessario per ottenere la relativa autorizzazione), l’Antoniani si diresse verso la rispettiva struttura, aiutato dal Sig. Cappato che lo accompagnò con la propria auto, messa a disposizione per la specifica occasione.

L’Antoniani mantenne ferma la propria volontà di procedere al suicido assistito – anche dopo un successivo colloquio con i medici della struttura e con i familiari – e, così facendo, il noto Dj Fabo pose materialmente fine alla propria esistenza, ingerendo il letale farmaco fornitogli in quel contesto.

A seguito di questo episodio, il Cappato, rientrato in Italia, venne rinviato a giudizio in virtù della contestazione, formulata del G.i.p. di Milano, di aver rafforzato il proposito suicidario dell’Antoniani Fabiano: l’imputato aveva di fatto collaborato con la vittima non solo nella fase organizzativa della condotta suicida, ma anche nella fase materiale, avendolo trasportato personalmente e con il proprio veicolo presso la struttura in Svizzera.

La Procura della Repubblica, in un primo momento, formulò una richiesta di archiviazione[17], in cui proponeva di ascrivere all’art. 580 c.p. una nuova dimensione costituzionalmente orientata, ricostruendo la condotta del Sig. Cappato come penalmente irrilevante.

In particolare, i Pubblici Ministeri sostenevano che il diritto alla vita dovesse incontrare un limite nel diritto alla dignità e all’autodeterminazione terapeutica; la Procura, infatti, riconosceva, da un lato, il diritto del paziente di autodeterminarsi – ovvero la libertà dello stesso di poter scegliere di porre fine alla propria esistenza anche tramite la pratica del  suicidio assistito eseguito presso le rispettive strutture straniere all’uopo costituite – dall’altro lato, esonerava da qualsiasi tipo di responsabilità penale l’imputato Cappato.

Tuttavia, la suddetta richiesta di archiviazione venne respinta dal G.i.p.[18]; la giurisprudenza fino a quel momento era stata, infatti, univoca nel dare cittadinanza nel nostro ordinamento al solo diritto a lasciarsi morire e non anche il diritto ad una morte dignitosa, la quale presupponeva di porre in atto azioni idonee a cagionare il decesso.

Nel quadro normativo dell’epoca, non era, pertanto, possibile rinvenire un diritto a una morte dignitosa: tale tipo di interpretazione sarebbe stata infatti illegittima, in quanto avrebbe comportato una interpretatio abrogans dei delitti di cui agli art. 579 e 580 c.p.

In virtù dell’ampia nozione del concetto di “agevolazione o aiuto al suicidio”, di cui all’art. 580 c.p., non si poteva fare a meno di riconoscere che il comportamento del Cappato rientrasse nell’area del penalmente rilevante: egli aveva di fatto agevolato la condotta suicidaria dell’Antoniani, avendo realizzato, con il trasporto del paziente in Svizzera, uno degli antecedenti causali al suicidio, senza il quale sarebbe stato molto più difficile (per non dire impossibile) realizzare la condotta.

Nonostante ciò, la Corte d’Assise ebbe il merito di sottolineare come tale impostazione interpretativa si ponesse in frizione con i principi costituzionali ed, in particolare, con il principio personalistico di cui all’art. 2 Cost. e con l’inviolabilità della libertà personale di cui all’art. 13 Cost.

La medesima Corte, inoltre, rilevava come l’art. 32 Cost. – così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e dallo stesso Giudice delle Leggi – sancisse la tutela del diritto di autodeterminazione del paziente in ordine non soltanto alla propria salute (e quindi relativamente alla scelte del tipo di cure da adottare nei suoi confronti), ma anche nei casi eventuali in cui lo stesso si volesse rifiutare di sottoporsi alle cure salvavita (ovvero alle cure senza le quali sopraggiungerebbe con certezza la morte)[19].

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, la Corte d’Assise sollevò la questione di legittimità costituzionale della fattispecie delittuosa, di cui all’art. 580 c.p., nella parte in cui puniva le condotte che, pur consistendo in un’agevolazione materiale al suicidio, non avessero comunque influenzato il processo deliberativo e psichico del paziente che rimaneva pertanto pienamente consapevole del peso delle proprie scelte.

Secondo la Corte, in tale contesto, l’unico bene giuridico legittimamente tutelabile dal diritto penale era la libera determinazione del paziente, la quale costitutiva diritto fondamentale inviolabile, in virtù del sistema costituzionale e convenzionale di riferimento.

  1. Il contributo offerto dalla Corte costituzionale prima e dopo la sentenza del 22 novembre 2019 n. 242.

In seguito, la Corte Costituzionale, investita della questione, pur rilevando che l’incriminazione di aiuto al suicidio non possa considerarsi in contrasto con i principi della Costituzione, considerava che il caso Cappato avesse ad oggetto caratteri e peculiarità tali che, all’epoca dell’emanazione del codice penale, non erano neppure prospettabili al legislatore.

La Corte affermò, infatti, che l’avanzare della tecnologia in campo medico ha posto in essere il concretizzarsi di ipotesi nelle quali l’assistenza di un terzo al suicidio può essere, alle volte, l’unico modo dignitoso per il paziente di sottrarsi ad un mantenimento artificiale in vita non più voluto (causativo di sofferenza non solo fisica ma anche psichica).

Il malato, in forza della L. 22 dicembre 2017, n. 219, ha già visto riconosciuto il suo diritto di rifiutare la cura o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessari alla propria sopravvivenza, potendo accedere, inoltre, a trattamenti di sedazione profonda per alleviare le sofferenze scaturenti a seguito della sua decisione.

A questo punto – ragiona la Corte – non si comprende come non possa essere altresì riconosciuta una tutela maggiore verso quei soggetti, la cui alternativa più dignitosa, per giungere a tale fine, sia l’aiuto di altri a morire.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che il divieto assoluto di aiuto al suicidio costituisce un limite alla libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze – così come si ricava dagli artt. 2, 13 e 32, II comma, Cost. – con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.

Al riscontrato vulnus dei principi sopra indicati, però, la Corte ritenne che, allo stato attuale, non si potesse porre rimedio attraverso la mera estromissione dall’area di operatività dell’art. 580 c.p. delle suddette ipotesi di aiuto al suicidio nei confronti di soggetti che versino nelle condizioni analoghe a quelle del Sig. Antoniani, in quanto ciò comporterebbe un vuoto di regolamentazione, con gravi ricadute sul piano etico-sociale e il rischio di abusi di ogni tipo.

Pertanto, la Corte costituzionale, in questa prima fase, si limitò ad evidenziare – con l’ordinanza del 16 novembre 2018, n. 207 – come l’indiscriminata repressione penale dell’aiuto al suicidio, ex art. 580 c.p., andasse “in frizione con i precetti costituzionali evocati”, tutte le volte in cui puniva colui che, a determinate condizioni, avesse agevolato l’esecuzione del proposito suicidario (già autonomamente e liberamente formatosi) di un paziente: a) pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; b) affetto da una patologia irreversibile; c) tenuto in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitali e d) afflitto da  sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputava intollerabili.

Così esprimendosi, la Corte, infine, rinviava la declaratoria in parte qua della stessa disposizione, in attesa di un puntuale intervento da parte del Parlamento in materia, cosicché l’ordinamento non fosse esposto a nessun vuoto di tutela conseguente all’incostituzionalità dell’art. 580 c.p.

Tuttavia, in seguito alla perdurante inerzia del Parlamento, la Corte Costituzionale è dovuta tornare a pronunciarsi, in data 25 settembre 2019, al fine di esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 c.p., circa la configurabilità (o meno) del reato in questione nel caso in cui l’aiuto fosse stato fornito nei confronti di chi si fosse già determinato a togliersi la vita.

È interessante sottolineare che, in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale anticipò come la Corte considerava comunque non punibile, ai sensi dell’articolo 580 c.p., chi avesse agevolato l’esecuzione del proposito suicidario (già autonomamente e liberamente formatosi) a condizione che:

  • Fosse rispettato quanto sancito dall’’art. 1 della L. n. 219/2017, in materia di consenso informato;
  • Venisse rispettato quanto sancito dall’art. 2 della legge n. 219/2017, regolante le procedure relative alle cure palliative e di sedazione profonda continua;
  • Le condizioni richieste e le relative modalità di esecuzione venissero verificate da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

L’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si erano rese necessarie al fine di evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.

In virtù di tali indicazioni, il giudice veniva, così, fornito di quelle indicazioni minime per valutare la perseguibilità penale (o meno) delle condotte che presentavano caratteri simili a quelli riscontrati nel caso Cappato.

Con la sentenza del 22 novembre 2019 n. 242, la Corte costituzionale, prendendo atto dell’inerzia del legislatore[20], ha ritenuto, infine, non ulteriormente rinviabile la decisione, in quanto “l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità”.

Pertanto, la Corte – confermando quanto in parte già desunto nella precedente ordinanza n. 207/2018 – ha sancito in modo definitivo l’incostituzionalità della norma penale in oggetto, in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.[21], oltre che con il principio di autodeterminazione terapeutica, previsto dagli artt. 2, 13 e 32 Cost.,  nella parte in cui non esclude la responsabilità del medico (o del terzo estraneo, quale Cappato) che presti un aiuto materiale a colui che, trovandosi in condizioni di malattia irreversibili e privo totalmente di autonomia, voglia anticipare la propria morte.

Secondo la Corte, il nostro sistema codicistico rimane tuttora espressivo di un sistema di tutela “forte” della vita umana; tuttavia, vi sono casi in cui il divieto assoluto di poter disporre della propria vita può apparire ultroneo rispetto alle moderne esigenze di tutela, soprattutto in considerazione dell’ipotesi in cui un soggetto terzo si sia limitato a prestare un “aiuto materiale” a colui che abbia maturato, liberamente ed autonomamente, l’idea di porre fine alla propria esistenza e che si trovi nell’impossibilità oggettiva di realizzare da solo il proprio proposito[22].

La pronunzia in esame, non solo rivede il ruolo di questi soggetti “attori”, ma pure incide significativamente sulla responsabilità penale del sanitario[23] (medico o infermiere che sia) il quale, laddove si presti a fornire aiuto al suicidio, non commette alcun reato, sempreché ricorrano in capo al paziente le quattro condizioni soggettive indicate nell’ordinanza n. 207/2018, in questo contesto ribadite.

Al paziente terminale viene, così, riconosciuta definitivamente un’innovativa facoltà, ossia quella di richiedere al S.S.N. di godere di aiuto al suicidio, quando la sofferenza diventa intollerabile ed il malato, per la patologia irreversibile e terminale che l’affligge, non sia in grado di provvedere in modo autonomo.

Tale facoltà si aggiunge e si affianca ai diritti che l’ordinamento gli aveva già riconosciuto, ovvero: il diritto di rifiutare le cure, di richiedere l’applicazione della terapia analgesica, di fruire della medicina palliativa e della sedazione profonda, di redigere il proprio testamento biologico e di pianificare le cure (ex art. 1, 2, 4 e 5 del l. 219/2017).

La Corte costituzionale, data la delicatezza della materia e il forte rischio di abuso a danno dei soggetti deboli coinvolti, ha agito con estrema prudenza assimilando l’aiuto al suicido alla pratica del rifiuto alle cure ed alla revoca al consenso, ex art. 1 l. 219/2017; in tal modo “non solo è stata eliminata dall’ordinamento la norma penale che sanziona l’aiuto al suicidio per la parte ritenuta incostituzionale, ma pure è stata dettata, in sede ricostruttiva, la procedura medicalizzata di governo, che il Parlamento, chiamato ad una doverosa opera di collaborazione istituzionale, non è stato in grado di dettare. La Corte si è preoccupata di evitare che una materia così sensibile e delicata rimanesse priva di regolamentazione positiva[24].

  1. Non esiste un diritto di essere aiutato a suicidarsi.

È bene ribadire che la Corte costituzionale, con la sentenza del 22 novembre 2019 n. 242, non configura un diritto di essere aiutato a suicidarsi: la pronuncia in esame non deve, pertanto, essere interpretata come una liberalizzazione delle pratiche di eutanasia attiva.

La medesima Corte, nell’approcciarsi al caso Cappato, ha, infatti, agito con estrema cautela e ciò è evidente soprattutto nella premessa delimitativa già posta nella precedente ordinanza n. 207/2018, nella quale è richiesto specificatamente che il paziente non solo debba essere affetto da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze, fisiche o psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, pur restando capace di prendere decisioni libere e consapevoli, ma occorre altresì che egli sia “tenuto in vita” a mezzo di “trattamenti di sostegno vitale”.

In altri termini, affinché non si rientri nell’ambito di operatività dell’art. 580 c.p., è presupposto indefettibile che il malato si trovi in uno stato in cui per vivere abbia la necessità di un supporto tecnico che lo tenga artificialmente in vita.

Tale limite trova la sua ratio principale nell’esigenza di non voler allargare in maniera indeterminata le ipotesi di accesso alle pratiche di suicidio assistito; tale materia, infatti, nonostante l’impegno fornito dalla Corte costituzionale, pecca ancora di una disciplina specifica che ne delimiti l’ambito di applicazione in maniera compiuta e univoca, dando contezza delle possibili fattispecie che, al giorno d’oggi, si potrebbero riscontrare (disciplina che può essere dettata soltanto dal Parlamento, ovvero dall’organo detentore del potere legislativo)[25].

I limiti tra lecito e illecito della condotta di colui che aiuta al suicidio qualcuno restano comunque confusi e di difficile determinazione, costringendo il giudice a fare un’attenta analisi di ricostruzione (non sempre facile) della personalità del defunto e della sua effettiva propensione (o meno) a farsi soggiogare dalle persone che “apparentemente” si prendono cura di lui, perseguendo penalmente tutte quelle condotte di terzi che mirano – più che alla cura dell’interesse del malato – al perseguimento di interessi personali.

Resta, inoltre, poco chiara la natura giuridica della causa di non punibilità emersa in occasione al caso Cappato, più precisamente: ci si chiede se l’intervento della Corte abbia inciso sull’antigiuridicità della condotta giuridica ex art. 580 c.p., la quale risulterebbe tipica ma non punibile qualora risultino rispettate le procedure di garanzia individuate al ricorrere delle peculiari condizioni – soggettive e oggettive – di chi richiede assistenza al suicidio; oppure riguardi la stessa tipicità della fattispecie incriminatrice, riducendo così la portata oggettiva dell’art. 580 c.p.

Il tenore letterale della sentenza della Corte costituzionale sembrerebbe optare per la prima ipotesi, in quanto nel testo si fa più volte riferimento a vere e proprie condizioni procedurali – sottolineando la necessità di “verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio” – che lasciano trasparire la preferenza per una soluzione in termini di scriminante procedurale.

La Corte di Assise di Milano, reinvestita del caso a seguito della declaratoria di incostituzionalità, sembra, invece, essersi orientata per la soluzione opposta.

La Corte d’Assise ha, infatti, ritenuto che il Sig. Cappato, vada assolto in riferimento all’imputazione di istigazione al suicidio, di cui all’art. 580 c.p., in quanto “il fatto non sussiste[26], ritenendo in sostanza la rispettiva condotta atipica, per la ravvisata presenza di un diritto a farlo.

La questione non è di poco conto, in quanto dalla sua risoluzione dipendono importanti risvolti pratici; in particolare solo aderendo alla tesi dell’atipicità della condotta – come del resto prospettato dalla Corte d’Assise di Milano – si potrà addivenire a un proscioglimento “perché il fatto non sussiste”; viceversa, se si aderisse all’impostazione che delinea la fattispecie in esame in termini di scriminante – così come emerso dall’interpretazione letterale data alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale – la formula assolutoria non potrà non essere “il fatto non costituisce reato”, difettando l’elemento dell’antigiuridicità, ex art. 530 c.p.p.[27]

Anche in quest’ambito, pertanto, un intervento legislativo chiarificatore sarà ulteriormente necessario, al fine di dirimere i dubbi interpretativi che contraddistinguono la materia in esame in tutti suoi ambiti, sia tipo sostanziale che procedurale.

  1. Conclusione: un diritto alla vita non più assolutamente indisponibile

A seguito delle considerazioni fin qui svolte, è chiaro che la visione del bene vita come assolutamente indisponibile e sempre protetto, anche quando in contrasto con la volontà del soggetto titolare, non è più corrispondente alla realtà dei fatti.

L’evoluzione tecnologica, come detto, ha portato in essere forme di “esistenza artificiale” che, sebbene utili alla salvaguardia della salute ed efficaci mezzi per il mantenimento in vita di un soggetto malato, possono non essere ben accetti agli individui destinatari, in ragione della loro personalità, del loro stile di vita precedente alla malattia, del loro credo religioso e delle rispettive prospettive future.

L’Antoniani, a ragion veduta, avrebbe avuto la possibilità di chiedere lo spegnimento dei macchinari e di porre comunque fine alla propria esistenza lasciandosi morire, anche supportato da terapie di sedazione profonda, così come previsto dai riconosciuti diritti disciplinati dalla legge n. 219 del 2017 (e come del resto avvenne per il caso Welby); ma, in conclusione, tale opzione era la meno corrispondente alla visione della “dignità di morire” fatta propria dallo stesso.

Tale particolare esigenza è stata presa in considerazione dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 242/2019, che ha riconosciuto che l’assistenza di terzi, nel porre fine alla propria vita, può presentarsi per il malato come l’unica opzione dignitosa, nel rispetto delle sue volontà.

In altri termini, con la sentenza in oggetto, la Corte ha tutelato il rispetto della “propria idea di morte dignitosa”: il malato, cioè, ha diritto di scegliere – tra le varie possibilità concesse (tra le quali rientrano le pratiche di fine vita ex l. n. 219 del 2017) – come lasciare questo mondo nella maniera da lui considerata più dignitosa.

Il diritto alla vita (ex art. 2 Cost.) è, pertanto, sempre tutelato fino a quando questo non collida con i corrispondenti diritti di libertà di autodeterminazione e di dignità della persona umana (ex artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.), con i quali deve essere bilanciato[28].

In conclusione, oggi è possibile affermare, senza paura di cadere in errore, che la vita è sacra, anche se considerata in parte disponibile.

Bibliografia

  • Stefano Corbetta, Commento a Corte costituzionale 249-2019 in Leggi D’Italia, Approfondimenti del 25/11/2019.
  • Cristiano Cupelli, “Chiuso il caso Cappato, ma resta aperta la questione agevolazione al suicidio”, in Sistema penale, rivista giuridica online.
  • Massim Donini, “Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male” [lavoro in corso di pubblicazione in G. D’Alessandro – O. Di Giovine (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino, Giappichelli, 2020].
  • Isabella Leoncini, “I reati contro la vita”.
  • Angelo Licastro (professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza) “Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale”.
  • MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, Padova, 2016.
  • Roberto Masoni, De Jure, banche dati editoriali GFL, “Il sì della Consulta in tema di suicidio assistito: riflessioni e condizioni” Fonte: Ilfamiliarista.it, fasc., 17 DICEMBRE 2019, pag. Nota a: Corte Costituzionale, 22 novembre 2019, n.242.
  • Alessandra Pisu, “Dignità e autodeterminazione alla fine della vita tra bioetica e biodiritto”, fonte: responsabilità civile e Previdenza, fasc.1, 2020, pag. 138, in De Jure banche dati editoriali gfl, rivista giuridica online.
  • Relazione del Guardasigilli al Re, in Mangini-Gabrieli-Cosentino, (a cura di) Codice penale illustrato con i lavori preparatori, Roma, 1930, 461s. (sub art. 579).

Giurisprudenza.

  • Sentenze Pretty vs. Regno Unito del 2002, Haas vs. Svizzera 2011 e Gross vs Svizzera del 2013.
  • pen., sez IV, 12 aprile 2005, n. 13241.
  • 27 luglio 2007, n. 2049.
  • Cass. del 4 ottobre 2007 n. 21748.
  • pen., sez. I, 31 marzo 2016, n. 12928.
  • Procura della Repubblica di Milano, richiesta di Archiviazione del 26 aprile 2017, proc. 9609.
  • Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Ordinanza del 10 luglio 2017, n. 11095.
  • pen., sez. I, 7 novembre 2018, n. 50378.
  • Corte costituzionale, ordinanza del 16 novembre 2018, n. 207.
  • Corte cost. sentenza del 22 novembre 2019 n. 242.
  • Corte di Assise di Milano, sent. 30 gennaio 2020 (ud. 23 dicembre 2019), n. 8, Pres. Mannucci Pacini, Est. Mannucci Pacini.

[1] Isabella Leoncini, “I reati contro la vita”.

[2] In quanto bene personale primario, la vita si colloca, altresì, al vertice dei diritti umani contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 3); dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ne impone espressamente agli stati aderenti la protezione legale, anche mediante norme di natura preventiva (art. 2), in quanto “primo dei diritti dell’uomo” e “valore supremo nella scala dei diritti umani” (CEDU, sent. 22.3.2001, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania, §§ 87 e 94) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 2).

[3]  F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, Delitti contro la persona, Padova, 2016.

[4] All’uopo è necessario fare una precisazione: il bene vita si differenzia dal bene dell’incolumità individuale, in quanto quest’ultimo risulta essere parzialmente disponibile. Entro precisi confini, infatti, è possibile consentire la sua lesione, rendendo applicabile la relativa causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 c.p.

[5] Tra i quali si suole ricordare il noto caso Welby e l’altrettanto significativo caso Englaro.

[6] Alessandra Pisu, “Dignità e autodeterminazione alla fine della vita tra bioetica e biodiritto”, fonte: responsabilità civile e Previdenza, fasc.1, 2020, pag. 138, in De Jure banche dati editoriali gfl, rivista giuridica online.

[7] Trattasi del noto caso Welby, paziente che, a causa di una distrofia muscolare scapolo omerale in forma progressiva, era costretto ad una condizione di immobilità fisica, ad eccezione dei gesti motori degli occhi e delle labbra. Attraverso di essi, era in grado di esprimere una volontà pienamente consapevole e informata in merito all’accettazione o al rifiuto dei trattamenti praticati. Welby, difatti, aveva espresso la chiara volontà di porre fine ai relativi trattamenti sanitari e di voler ricevere assistenza soltanto per lenire le proprie sofferenze fisiche. A seguito del diniego della struttura ospedaliera di assecondare la sua volontà, il Welby propose ricorso al Tribunale di Roma, ex art. 700 c.p.c, che, tuttavia, si concluse affermando la non azionabilità del diritto. Lo stesso paziente, pertanto, contattò un nuovo sanitario che prese in carico l’esecuzione della sua ultima volontà, cagionandone il decesso. In merito alla vicenda, il G.u.p. di Roma dichiarò il non luogo a procedere nel confronti del medico che aveva staccato il respiratore artificiale (Sent. 27 luglio 2007, n. 2049) sostenendo l’applicazione della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere, ex art. 51 c.p., per il soggetto agente che asseconda la volontà manifestata dal paziente di non sottoporsi alle cure di sostegno vitale.

[8] Cass. pen., sez IV, 12 aprile 2005, n. 13241.

[9] La tematica del consenso non confermabile è stata approfondita in relazione al caso di Eluana Englaro, paziente in coma permanente a seguito di un incidente stradale e mantenuta in vita attraverso idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico. A seguito delle innumerevoli richieste avanzate in sede civile da suo padre, al fine di interrompere il sostentamento artificiale, è stata emessa una sentenza di autorizzazione all’interruzione del trattamento sanitario, che ha tenuto conto delle volontà manifestate dalla stessa Englaro prima del tragico evento (Sent. Cass. del 4 ottobre 2007 n. 21748).

[10] In altri termini, il reo realizzerebbe la condotta omicidiaria con il dichiarato fine di sottrarre la vittima ad ulteriori patimenti cagionati dallo stato patologico dal quale è affetta e, dunque, con l’intima ambizione di esimerla da una gratuita ed ineluttabile sofferenza.

[11] Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2016, n. 12928.

[12] Cass. pen., sez. I, 7 novembre 2018, n. 50378

[13] Relazione del Guardasigilli al Re, in Mangini-Gabrieli-Cosentino, (a cura di) Codice penale illustrato con i lavori preparatori, Roma, 1930, 461s. (sub art. 579).

[14] Appurato che il consenso della vittima costituisce elemento costitutivo del reato in esame, si pone il problema dell’eventuale erronea supposizione della sua esistenza da parte del soggetto agente. A tal riguardo, una recente giurisprudenza di legittimità ha sciolto ogni dubbio sancendo che, laddove il colpevole incorra in errore, deve trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 47, comma II, c.p., in base al quale l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato, non esclude la punibilità per un reato diverso, ove ne sussistano i presupposti; nel caso di specie, pertanto, sarà applicabile la disciplina concernente l’omicidio volontario (Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2016, n. 12928).

[15] Per unanime interpretazione l’art. 580 c.p. è ritenuto una norma a più fattispecie e non una fattispecie a più norme; ne consegue che l’integrazione sia di un aiuto materiale che di aiuto morale, determinerà l’integrazione sempre di un solo reato.

[16] Si vuole in questa sede sottolineare come Dj Fabo, prima di maturare la decisione di porre fine alla propria esistenza, si sottopose a lunghi e ripetuti ricoveri, cure e infruttuosi tentativi di riabilitazione, anche presso un centro specializzato in India, ove era stato tentato un trapianto di cellule staminali; ciò a dimostrazione del fatto che in lui la voglia di vivere era forte ma non accettabile nelle condizioni in cui versava da tanti anni.

[17] Procura della Repubblica di Milano, richiesta di Archiviazione del 26 aprile 2017, proc. 9609.

[18] Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Ordinanza del 10 luglio 2017, n. 11095.

[19] La stessa giurisprudenza della Corte EDU è, inoltre, da sempre orientata nel riconoscimento del pieno diritto dell’individuo ad autodeterminarsi liberamente in materia di salute, ferma restando per gli Stati la possibilità di presidiare penalmente la libera ed effettiva formazione della volontà di persone particolarmente deboli o vulnerabili (Sentenze Pretty vs. Regno Unito del 2002, Haas vs. Svizzera 2011 e Gross vs Svizzera del 2013).

[20] È interessante notare come in questo contesto la Corte costituzionale si sia avvalsa dell’innovativa tecnica della “c.d. doppia pronuncia” consistente nell’emanazione di una sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in caso di mancato recepimento di quest’ultimo, da declaratoria di incostituzionalità.

[21] In questa sede si vuole sottolineare come la Corte costituzionale equipara due situazioni oggettivamente diverse, ovvero mette sullo stesso piano, da un lato, la situazione di colui che semplicemente rifiuta le cure, lasciando così che la malattia faccia il suo naturale decorso mortale (magari accedendo all’ausilio delle pratiche di sedazione profonda) e, dall’altro lato, l’ipotesi di chi che chiede un supporto attivo ad accelerare il proprio decesso. In quest’ultima ipotesi non vi è un mero rifiuto, bensì una richiesta vera e propria di agevolare l’interruzione volontaria della propria vita. In altri termini, ciò che si realizza non è una semplice liberazione dal dolore, ma l’esecuzione di una condotta attiva, che ha come chiaro scopo quello di porre fine alla vita di un uomo (seppur un uomo gravemente ed irrimediabilmente malato, la cui unica prospettiva di vita è quella di rimanere collegato ad una macchina che lo tiene “forzatamente” in vita).

[22] Stefano Corbetta, Commento a Corte costituzionale 249-2019 in Leggi D’Italia, Approfondimenti del 25/11/2019.

[23] Il personale sanitario non è più solo posto alla cura del malato, ma ha anche come scopo quello di lenire le sofferenze del paziente, fino a fornirgli ausilio per una morte pietosa e dignitosa.

[24] Roberto Masoni, De Jure, banche dati editoriali GFL, “Il sì della Consulta in tema di suicidio assistito: riflessioni e condizioni” Fonte: Ilfamiliarista.it, fasc., 17 DICEMBRE 2019, pag.  Nota a: Corte Costituzionale, 22 novembre 2019, n.242.

[25] Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male. Note a margine delle “procedure legittimanti l’aiuto a morire” imposte da Corte cost. n. 242/2019, di Massimo Donini.

[26] Corte di Assise di Milano, sent. 30 gennaio 2020 (ud. 23 dicembre 2019), n. 8, Pres. Mannucci Pacini, Est. Mannucci Pacini.

[27] Cristiano Cupelli, “Chiuso il caso Cappato, ma resta aperta la questione agevolazione al suicidio”, in Sistema penale, rivista giuridica online.

[28]Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale”, di Angelo Licastro (professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza).

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