Brevi note a commento della sent. 90/2017 Corte Cost.
A cura dell’Avv. Luca Salvatore Pennisi
Con la sentenza n° 90 del 22.2.2017, depositata il 28.4.2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656 comma 9° lett. a) c.p.p. “nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi indicati”, e sembra confermare un orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni.
La sentenza in parola accoglie l’eccezione di incostituzionalità sollevata, con due distinte ordinanze, dalla sezione per i Minorenni della Corte d’Appello di Milano. La corte rimettente ha evidenziato come il netto divieto di sospensione dell’esecuzione della pena per i reati catalogati nella lettera a) dell’art. 656 comma 9° c.p.p. (1) ledesse direttamente nel primo caso, e avrebbe potuto ledere nel secondo caso (2), il percorso di recupero sociale già in concreto intrapreso dai condannati minorenni.
La Corte Costituzionale ha ravvisato sicuri profili di incostituzionalità con l’art. 27 comma 3° Cost., in relazione all’art. 31 comma 2° Cost., “non potendo ritenersi conforme al principio di protezione della gioventù un regime che collide con la funzione rieducativa della pena irrogata al minore” (3), dal momento che il processo penale minorile deve naturalmente essere orientato verso il recupero del minore. È perciò precipuo interesse dello Stato tutelare la primaria esigenza del recupero, eventualmente anche a scapito della realizzazione della pretesa punitiva (4). E del resto la giurisprudenza costituzionale era già da tempo orientata verso la scelta di due strade punitive differenti per gli adulti e i minori, laddove aveva sottolineato come il recupero e la risocializzazione dei minori devianti imponesse l’eliminazione di “automatismi applicativi nell’esecuzione della pena” (5).
I rilievi della Corte Costituzionale si sono incentrati in particolare sul contrasto della norma con la funzione rieducativa prevista dall’art. 27 comma 3° Cost., e sulla necessità di contenere, per quanto possibile, il fenomeno delle c.d. “porte girevoli” e del contagio derivante dall’ingresso in carcere.
La Consulta ha dunque stigmatizzato con decisione l’automatismo previsto dall’art. 656 comma 9° lett. a) c.p.p. esaminando, in concreto, i due casi posti all’attenzione dal giudice a quo, nei quali i minori avevano già intrapreso un percorso di recupero sociale, percorso che veniva posto pericolosamente in crisi con l’ingresso in carcere, e che poteva invece essere evitato con il ricorso ad una misura alternativa. Ma i Giudici della Corte Costituzionale sono andati oltre perché hanno ritenuto che, con il rigido automatismo, il percorso risocializzante poteva essere compromesso in via definitiva, “anche perché i tempi per il procedimento per la concessione di una misura alternativa non sono brevi, e se la pena è particolarmente mite (omissis) è possibile che la concessione della misura richiesta giunga solo quando l’esecuzione non è lontana dal termine” (6).
La decisione in commento apporta un’ulteriore sforbiciata ai rigidi automatismi della lettera a) dell’art. 656 comma 9° c.p.p., già significativamente ridotti in forza della sentenza n° 125/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in parola “nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo”.
La sentenza n° 90/2017 sembra, altresì, la naturale prosecuzione di un percorso tracciato da alcune importanti decisioni (7) della Corte Costituzionale degli ultimi anni, intervenuta a più riprese nei confronti della c.d. Legge Cirielli (8) e, in particolare, nei confronti di taluni rigidi meccanismi in essa contemplati.
In conclusione, sembra che una certa tendenza, neppure tanto larvata, del legislatore a limitare e, in certi casi, addirittura ad eliminare del tutto, la discrezionalità del giudice, mal si combini con la struttura flessibile dei meccanismi sanzionatori e, ancor prima, con i principi costituzionali in materia penale.
NOTE
(1) In entrambi i casi si è trattato di rapina aggravata ex art. 628 comma 3° c.p. e perciò di delitto rientrante nel novero dei casi di cui all’articolo 4-bis O.P.
(2) Nel secondo caso la corte rimettente, in esito ad incidente di esecuzione, ha sospeso il procedimento esecutivo ordinando la scarcerazione del condannato.
(3) V. motivazione sent. Corte Cost. 90/2017 in commento.
(4) Cfr. sent. Corte Cost. 49/1973, richiamata nella sentenza in commento.
(5) Cfr. sent. Corte Cost. 125/1992 e 109/1997, richiamate nella sentenza in commento.
(6) V. motivazione sent. Corte Cost. 90/2017 in commento.
(7) V. in particolare: sent. 251/2012 in materia di giudizio di comparazione delle circostanze; sent. 105/2014 e 106/2014 in materia di recidiva.
(8) L. 5 dicembre 2005 n° 251.
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