I REQUISITI MORALI E DI ONORABILITÀ DEL
NUOVO AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
(a cura dell’Avv. Mario Di Lorenzo)
È giusto che l’amministratore, specie se professionista esterno,
presenti tutti i requisiti morali e di onorabilità che occorrono per
presentarsi come una persona affidabile nei confronti dei condomini[1]
L’art. 71-bis disp. att. del Codice Civile introdotto dalla riforma (Legge n. 220/2012) enumera i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio[2]. Il testo mette in chiaro come la nuova figura debba essere l’espressione di un “buon” cittadino, dovendo lo stesso avere qualità morali e specifici requisiti di onorabilità, che debbono sussistere anche quando il responsabile di condominio venga nominato tra i condomini dello stabile (c.d. amministratore interno), a pena di revoca del mandato[3].
La riforma ridisegna l’identikit dell’amministratore codificando che per la carica occorre godere dei diritti civili e non essere stati condannati per delitti contro la Pubblica Amministrazione[4], ovvero contro l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e contro ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (c.d. fedina penale “pulita”)[5].
L’attività potrà essere svolta solo da coloro, che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo intervenuta riabilitazione e che non siano interdetti ovvero inabilitati. La strada è bloccata anche per i protestati[6].
Il nuovo articolo riconosce, altresì, la possibilità (già invalsa nella prassi condominiale e ammessa in dottrina ed in giurisprudenza[7]) di svolgimento di gestioni condominiali ad opera delle società di cui al titolo V, libro V, Codice Civile (vale a dire le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata); in questi casi, i requisiti morali dovranno essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali le società prestano i servizi[8].
Come per le ipotesi di amministrazioni condominiali interne ed esterne (ad opera di professionisti esperti), anche per le conduzioni condominiali in forma societaria, la perdita dei requisiti morali e di onorabilità, in capo ai responsabili di servizi di gestione, comporterà la cessazione dall’incarico[9].
[1] Intervista personale con il Dott. Commercialista Giovanni Marino, Revisore contabile e Amministratore immobiliare, in Lo Speciale “Riforma del condominio”, Nuove Frontiere del Diritto, Ed. gennaio 2013, pag. 89.
[2] www.dirittoegiustizia.it
[3] www.studiosoniafiori.com
[4] http://blog.condominioreggiocalabria.com
[5] www.corriereinformazione.it
[6] www.ptpl.altervista.org
[7] Cass., n. 1406/2007; Cass., n. 22840/2006.
[8] http://wildsoluzioni.com
[9] www.ptpl.altervista.org