processotelematico2_450 jpgA cura dell’avv. Francesco Pizzuto

 

L’ inizio della rivoluzione più importante nel mondo del diritto controverso di tutti i giorni, quello delle aule d’ udienza, degli atti, delle comunicazioni e del diritto processuale più in generale, ha preso le mosse nel 1997, anno in cui l’art. 15 della Legge n. 59 (cd. Legge Bassanini) attribuiva per la prima volta ai documenti informatici, o trasmessi telematicamente, ogni effetto previsto dalla legge. Nello stesso anno veniva introdotta anche la firma digitale. Quattro anni più tardi arrivava la previsione normativa dell’introduzione poco a poco del processo civile telematico, anticipando questa fase da una di sperimentazione.

I motivi di questa svolta nel senso dell’informatizzazione del processo sarebbero da ricercare nella lentezza della macchina della giustizia connessa con le relative sanzioni provenienti dall’ Unione Europea. Il legislatore intervenendo ripetutamente sullo stesso tema nell’ ultimo decennio ha creato una sorta di codice del processo telematico, dando vita a due procedimenti paralleli, prevedendo mano a mano l’ascesa dello strumento informatico e la dismissione del cartaceo.

L’ ufficialità del pct, avutasi con il D.M. n. 44 del 2011 che ha provveduto, nello specifico, a delineare le regole tecniche e le necessarie tecnologie informatiche, è divenuta effettiva e si è manifestata con una certa obbligatorietà procedurale a far data dal 30 giugno 2014. Così, per il contenzioso civile e la volontaria giurisdizione tutti gli atti successivi a quelli di costituzione in giudizio devono essere depositati in modalità telematica. Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 23 ottobre 2015 ha precisato che tanto l’atto introduttivo, quanto il primo atto difensivo, possano seguire il regime di deposito telematico o tradizionale a discrezione della parte e che in caso di deposito telematico, questo sia l’ unico a perfezionarsi. Previsione valida sia per il Tribunale che per i procedimenti da instaurare presso la Corte d’ Appello. Un’ importante precisazione contenuta in questa nota ministeriale fa riferimento alla necessaria conservazione del supporto cartaceo (del quale il giudice potrebbe ordinarne comunque il deposito per ragioni specifiche) a prescindere appunto dal fatto che la tenuta del fascicolo informatico equivalga alla conservazione in modalità cartacea.

Il nuovo contesto nel quale articolare strategie difensive, tutelare interessi e diritti passa attraverso termini come pec, firma digitale, polisweb. Un cambiamento epocale che riduce i costi, contrae i tempi e annulla le distanze in virtù, ad esempio della notifica a mezzo posta certificata. Il servizio polisweb, invece, consente l’ accesso virtuale alla cancelleria civile, nonché la consultazione dei propri fascicoli e le informazioni riguardanti le cause in corso. La firma digitale, poi, identifica la paternità dell’atto attraverso un algoritmo di creazione che non altera il documento e consente una verifica oggettiva della stessa.

Volendo soffermarsi su alcuni punti estremamente importanti attinenti la fase di redazione dell’atto principale, c’ è da dire innanzitutto che quest’ ultimo deve essere in formato pdf non scansionato, bensì realizzato attraverso una conversione da formato word, open office o pages. Differentemente, la documentazione allegata può essere acquisita tramite scansione. Lo stesso vale per la consulenza del ctp e per la procura alle liti. Il momento in cui si perfeziona il deposito telematico coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Allo stesso modo, ancora con lo strumento informatico è possibile adempiere il relativo pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.

Il processo civile telematico è una realtà in continua evoluzione, un ibrido con i riti del passato che sopravvivono per determinati aspetti, ma che sono destinati inesorabilmente alla totale messa da parte nel giro di pochi anni. Una visione neppure troppo lungimirante ci mette in condizione di pensare al processo del futuro come un procedimento totalmente digitalizzato, con ambienti informatici, aule di udienza e stanze di cancelleria virtuali e testimonianze in streaming.

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